• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

REGOLAMENTO UE 889/2002

erica

Membro Senior
Il regolamento in oggetto come si applica? E si applica anche ai vettori non comunitari?<br />
Inoltre, è da tenere in considerazione assieme alla Convenzione di Montreal o prevale su di essa?<br />
Grazie in anticipo!
 
8) Con il Regolamento n. 889 del 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 30 maggio 2002, viene ampliata la sfera di tutela dei passeggeri del trasporto aereo. Il provvedimento modifica il regolamento del 1997, per adeguarlo alla Convenzione di Montreal, e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.<br />
Quindi non prevale sulla convenzionew di Montreal bensì la integra e la ampia in misura favorevola al consumatore/passeggero.<br />
Stabilisce infatti che le compagnie aeree sono obbligate a rimborsare i danni in caso di ritardo dei voli; le responsabilità per il bagaglio distrutto, smarrito o danneggiato, anche se non c`è colpa; il risarcimento in caso di morte o lesioni senza limiti finanziari. Vengono fissati precisi termini per le denunce.<br />
Ad esempio in caso di smarrimento della valigia, il passeggero deve sporgere reclamo entro sette giorni; in caso di ritardo entro ventuno.
 
Ok quindi integra la Convenzione di Montreal... le responsabilità oggettive di 100.000 DSP per danni alla persona e 1000 DSP per danni alle cose, sono modificati? E che differenza c'è con il regolamento UE 261/2004?<br />
Grazie ancora!
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,365
Messaggi
38,665
Utenti registrati
19,658
Ultimo utente registrato
lolollolo
Top