8) Con il Regolamento n. 889 del 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 30 maggio 2002, viene ampliata la sfera di tutela dei passeggeri del trasporto aereo. Il provvedimento modifica il regolamento del 1997, per adeguarlo alla Convenzione di Montreal, e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.<br />
Quindi non prevale sulla convenzionew di Montreal bensì la integra e la ampia in misura favorevola al consumatore/passeggero.<br />
Stabilisce infatti che le compagnie aeree sono obbligate a rimborsare i danni in caso di ritardo dei voli; le responsabilità per il bagaglio distrutto, smarrito o danneggiato, anche se non c`è colpa; il risarcimento in caso di morte o lesioni senza limiti finanziari. Vengono fissati precisi termini per le denunce.<br />
Ad esempio in caso di smarrimento della valigia, il passeggero deve sporgere reclamo entro sette giorni; in caso di ritardo entro ventuno.