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Schema Decreto per siti di particolare interease storico

heredom

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Buonasera a tutti, ho ricevuto la bozza per l'abilitazione a guida turistica sui siti di particolare interesse storico. All'articolo 3 comma f si stabilisce che uno dei requisiti per poter sostenere l'esame è il possedere un Diploma di laurea triennale. Qualcuno è in grado di dirmi se questo vale anche per le guideCche hanno conseguito l'abilitazione mediante i corsi regionali e provinciali, per i quali un tempo non era previsto tale requisito? Questo significherebbe che un certo numero di guide già operative, ma senza laurea non potrebbero più esercitare la professione nei luoghi di interesse storico, dove magari hanno avuto le loro sole abilitazioni. Mi sembra una cosa molto grave. vi sarei grato di avere una vostra valutazione. Grazie e buona serata. Marco<br />
<br />
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE “INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARTISTICO O ARCHEOLOGICO PER I QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA NONCHE’ DEI REQUISITI NECESSARI PER CONSEGUIRE TALE ABILITAZIONE E DELLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97<br />
IL MINISTRO DEI BENI E DELLEATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO<br />
<br />
Visto ildecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni,recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a normadell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;<br />
<br />
Visto ildecreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successivemodificazioni, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per ibeni e le attività culturali, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27dicembre 2006, n. 296”;<br />
<br />
Vista laprocedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione Europea ha avviato unaprocedura di pre-infrazione rispetto alla normativa italiana relativa allosvolgimento della professione di guida turistica;<br />
<br />
Visto l’articolo3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l’adempimentodegli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea –Legge europea 2013” che prevede, al comma 3, che con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata,sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico oarcheologico per i quali occorre una specifica abilitazione;<br />
<br />
Visto l’articolo11, comma 4, del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con cui è stato modificatol’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, prevedendo che con decreto delMinistro dei beni e delle attività culturali e del turismo siano individuati,previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari adottenere tale abilitazione e la disciplina dle procedimento di rilascio;<br />
<br />
Acquisita l’intesadella Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, nella seduta del ………………<br />
<br />
<br />
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Decreta:<br />
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Capo I – Disposizioni generali<br />
<br />
Articolo 1 – Oggetto del decreto.<br />
<br />
1. Ilpresente decreto reca l’individuazione dei siti di particolare interessestorico, artistico o archeologico per i quali occorre una specificaabilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, irequisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e il procedimento di rilasciodella stessa.<br />
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<br />
Capo II – Individuazione dei siti<br />
<br />
Articolo 2 – Individuazione dei siti<br />
<br />
1. I sitiper i quali occorre una specifica abilitazione per l’esercizio dellaprofessione di guida turistica sono quelli previsti dall’allegato A al presentedecreto. L’elenco dei siti individuati all’allegato A può essere aggiornato conDecreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottatosentita la Conferenza Unificata.<br />
<br />
2. I sitiitaliani di particolare interesse storico, artistico o archeologico,puntualmente individuati dall’allegato A, sono divisi per Regione in cui sonolocalizzati e, all’interno della Regione, per i seguenti ambiti di interesseculturale:<br />
<br />
a. Siti diparticolare interesse archeologico, ivi inclusi i musei archeologici;<br />
<br />
b. Siti diparticolare interesse storico, ivi inclusi i musei storici;<br />
<br />
c. Siti diparticolare interesse artistico che comprendono edifici religiosi e musei adesse afferenti,musei, palazzi e costruzioni di rilevante valore artistico,architettonico e culturale;<br />
<br />
3. OgniRegione, nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, peri siti di cui all’allegato A localizzati sul proprio territorio, una specificaabilitazione per ogni ambito di interesse culturale di cui al comma precedente.<br />
<br />
Capo III – Requisiti necessari erelativa procedura per la<br />
specifica abilitazione<br />
Articolo 3 – Requisiti per laspecifica abilitazione<br />
<br />
1.L’abilitazione specifica per l’esercizio di guida turistica per i siti di cuial Capo I è ottenuta mediante il superamento del relativo esame di abilitazionedi cui all’articolo 5.<br />
<br />
2. Perpartecipare all’esame di abilitazione è necessario il possesso dei seguentirequisiti:<br />
<br />
a. Maggioreetà;<br />
<br />
b.Cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea.Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in regola con ledisposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvieventuali accordi bilaterali in materia;<br />
<br />
c.Godimento dei diritti civili e politici;<br />
<br />
d.Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguitanegli Stati membri dell’Unione Europea, qualora lo Stato di provenienza dellaguida preveda un’abilitazione per lo svolgimento della professione;<br />
<br />
e. Assenzadi condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la leggestabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nelmassimo a cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;<br />
<br />
f. Diploma di laurea triennale.<br />
<br />
3. Irequisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data discadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dalbando di cui all’articolo 4.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Articolo 4 – Procedura per ilconseguimento della specifica abilitazione<br />
<br />
1. LeRegioni, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avvisopubblico e sul proprio sito istituzionale, procedono allo svolgimento disessioni d’esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i sitidi particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sulproprio territorio. L’esame di abilitazione deve essere svolto per tutti gliambiti di interesse culturale di cui all’articolo 2, comma 2.<br />
<br />
2. Il bandodi cui al comma 1 deve indicare le modalità ed i termini di presentazione delladomanda da parte dei soggetti istanti e le modalità di espletamento dellarelativa istruttoria. Le domande da parte dei candidati possono essere inviatesia mediante i servizi postali o di corriere che tramite apposita proceduraonline che ogni Regione deve prevedere.<br />
<br />
3. Il bandodi cui al comma 1 prevede, altresì, il pagamento, a carico del soggettoistante, di un contributo per le spese di espletamento delle relative procedureil cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite nel bandotenendo conto del numero di ambiti di interesse culturale per cui si richiedela specifica abilitazione.<br />
<br />
4. Nel casoin cui il candidato intenda conseguire la specifica abilitazione in una o piùlingue ufficiali diverse dall’italiano, il bando può prevedere il pagamento diun contributo aggiuntivo per le spese di interpretariato.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Articolo 5– Prova d’esame<br />
<br />
1. L’esameper il conseguimento della speciale abilitazione deve accertare laprofessionalità del candidato.<br />
<br />
2. Le provedi esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una provatecnico-pratica. Per ogni prova possono essere assegnati un punteggio massimopari a ……. e la prova si intende superata se il candidato ha riportato unpunteggio pari o superiore a punti …..<br />
<br />
3. La provascritta, in lingua italiana o nella lingua scelta dal candidato, consiste nellasomministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:<br />
<br />
a. Nozionigenerale di legislazione e di organizzazione turistica;<br />
<br />
b.Conoscenze di tipo linguistico non inferiori al livello C1 del Quadro europeodi riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa;<br />
<br />
c. Storiadell’arte italiana con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda perla specifica abilitazione.<br />
<br />
4. La provaorale consiste in un colloquio, in lingua italiana o nella lingua scelta dalcandidato, sulle materie oggetto della prova scritta.<br />
<br />
5. La provatecnico-pratica consiste nella simulazione di visita guidata, in linguaitaliana o nella lingua scelta dal candidato, su un sito di quelli per cui sichiede l’abilitazione a scelta della Commissione, anche mediante l’ausilio diun supporto multimediale.<br />
<br />
6. L’esamedi abilitazione si intende superato solo se sono superate tutte le provepreviste.<br />
<br />
7. In casodi richiesta di abilitazione per più lingue ufficiali, il candidato devesostenere tutte le tre prove nelle lingue per cui ha richiesto la specificaabilitazione.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Articolo 6 – Commissione d’esame<br />
<br />
1. La Commissioned’esame è composta dal:<br />
<br />
a. Undipendente del Ministero, con profilo professionale almeno di funzionario,operante nei territori di riferimento, con funzioni di Presidente;<br />
<br />
b. Undocente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo gradocompetente per materia;<br />
<br />
c. Unfunzionario della Regione individuato nei Servizi e Settori competenti permateria.<br />
<br />
2. LaCommissione, prima dell’esame, articola il programma di esame previstodall’articolo 5, fissa i criteri per l’assegnazione dei punteggi e le modalitàdi valutazione delle prove.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Articolo 7 – Elenco Nazionale delleguide turistiche dotate di specifica abilitazione<br />
<br />
1. In casodi superamento della prova d’esame, il candidato consegue la specificaabilitazione per l’ambito di materia richiesto. Tale abilitazione consente l’iscrizionenell’Elenco Nazionale delle Guide turistiche dei siti di particolare interessestorico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo.<br />
<br />
2. L’elenconazionale di cui al comma precedente è tenuto dalla Direzione Generale per lepolitiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo in formato elettronico ed è alimentato dalle banche dati regionali.<br />
<br />
3. LeRegioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserinocomprovante il possesso della specifica abilitazione, con l’indicazionedell’ambito di interesse culturale cui si riferisce.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
CAPO IV - Norme finali<br />
<br />
Articolo 8 – Norme finali etransitorie<br />
<br />
1. LeRegioni e le Province Autonome, entro un anno dall’entrata in vigore delpresente decreto, devono svolgere degli esami di abilitazione per le guideturistiche per tutti i siti di cui all’allegato A. Fino allo svolgimento degliesami di cui al periodo precedente, tutte le guide turistiche possonoesercitare la propria professione nei siti di cui al predetto allegato A.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
2. L’esamedi cui al comma 1, per le guide turistiche già in possesso di abilitazioneottenuta con esame a livello di Regione o di Provincia Autonoma alla data dientrata in vigore del presente decreto e relativamente ai siti, di cuiall’allegato A, presenti nelle Regioni o Province Autonome in cui è stataconseguita dalle guide turistiche l’abilitazione all’esercizio dellaprofessione di guida, consiste, alternativamente, in una prova tecnico-praticaavente ad oggetto una simulazione di visita guidata, in lingua italiana o nellalingua scelta dal candidato, su un sito della Regione o della ProvinciaAutonoma scelto dalla Commissione e relativo all’ambito di interese culturaleper cui la guida turistica ha fatto domanda di speciale abilitazione, anchemediante l’ausilio di un supporto multimediale, o in una selezione per titoliche attestino la conoscenza dei siti inseriti nell’ambito di interesseculturale per cui la guida turistica ha fatto domanda. La forma dell’esame dicui al presente comma è scelta dalla Regione o Provincia Autonoma in base alleproprie esigenze.<br />
<br />
3. Ai finidell’esame di abilitazione di cui al precedente comma, sia che esso avvengamediante prova tecnico-pratica che per selezione per titoli, la composizionedella commissione d’esame avviene secondo quanto previsto dall’articolo 6 delpresente decreto. Per sostenere il predetto esame non è richiesto ai soggettidi cui al primo periodo del comma precedente il possesso del requisito di cuiall’articolo 3, comma 2, lettera g).<br />
<br />
4. Dallapubblicazione degli esiti degli esami di abilitazione di cui al comma 1, daeffettuarsi sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo secondo quanto previsto dall’articolo 7, l’accesso ai relativi siti dicui all’allegato A del presente decreto, per lo svolgimento della professionedi guida turistica, è consentito solo ai soggetti in possesso della specificaabilitazione.<br />
<br />
5. Sonofatte salve, in ogni caso, le disposizioni relative al diritto di stabilimentoper le guide turistiche.
 
di solito le norme non hanno efficacia retroattiva. significa, in parole povere, che chi già è abilitato può continuare a svolgere tranquillamente il proprio lavoro. le nuove leve, invece, dovranno adeguarsi. sta accadendo in vari settori, quindi era inevitabile che prima o poi toccasse anche alle guide. in effetti già oggi diverse regioni prevedono la laurea. in ogni caso dici che è una bozza di decreto. quindi: visto che siamo in italia, significa che prima di arrivare al via libera definitivo (se ci si arriva...) potrebbe subire una montagna di modifiche
 

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