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una guida turistica puó pubblicizzare on line i propri itinerari?

kalamity

Membro
Salve,
sono una guida turistica abilitata per la regione sicilia. Sto pensando di promuovere la mia attivitá di guida attraverso la creazione di un mio personale sito web in cui vorrei presentare alcuni itinerari che propongo insieme alla collaborazione di mia madre anch'èssa guida turistica autorizzata.
Ho letto su altri post che la guida turistica non puó proporre itinerari direttamente ai clienti senza il supporto di un'agenzia di viaggi ma vorrei alcune delucidazioni in merito.
Se io ho partita iva....
- posso realizzare un sito web e promuovere i miei itinerari (tutti avranno una durata inferiore alle 24 ore)?
- nella voce COSTI INCLUSI posso inserire l'eventuale noleggio di un bus e quindi prevedere la collaborazione di societá che si occupano di servizi trasnfer?
- se presento la mia attiviá con un logo posso ricadere nell'ambito delle competenze delle agenzie di viaggio?
spero di essere stata chiara e soprattutto spero che possiate aiutarmi presto!
grazie

alessia
 
Come ho già scritto in altre sezioni del FORUM, quella da lei proposta è attività di intermediazione turistica, pertanto può e deve essere svolta, ESCLUSIVAMENTE, dalle agenzie di viaggi autorizzate con leggi regionali.
Ricordo, inoltre, che il “Codice del turismo” dall’art. 32 all’art, 51 ha esteso la nozione di “Pacchetto turistico” anche alle escursioni, cioè ai servizi offerti senza il pernottamento.
Lei può promuovere la sua attività di guida. Le ricordo che offrire almeno due servizi turistici implica l'applicazione del predetto "Codice del turismo".
 
Gentile Saverio,
comprendo la prima parte della sua risposta ma non la seconda. Lei scrive che posso promuovere la mia attività di guida. In che modo posso farlo alla fine? quindi tutti i siti web delle guide italiane che promuovono la loro attività in maniera indipendente sono tutti abusivi?
La ringrazio per l'attenzione.

Alessia
 
Gent.ma Alessia chi le scrive è un dirigente del Dipartimento turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, che è stato docente di legislazione turistica e segretario nell'ultimo concorso per guida turistica a Palermo.
Pertanto, le trascrivo il testo dell'articolo che disciplina la sua attività professionale.

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 03-05-2004 - REGIONE SICILIA Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.
ARTICOLO 1
Definizione della professione di guida turistica
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali
monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le
caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica
disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.
2. I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO)
quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione,
possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nella
corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 2.
3. La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel territorio della
Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni dell'albo regionale
di cui all'articolo 2.

Per quanto riguarda i predetti siti UNESCO, va ricordato quanto segue:
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta a più riprese sulla questione relativa alla
restrizione della libertà di prestazioni di servizi, questi orientamenti sono stati accolti dalla Cassazione57
secondo cui le guide stabilite in altro paese membro della U.E. che accompagnano un gruppo, nel corso di un
viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, anche in assenza della prescritta
autorizzazione dell’ente locale competente per territorio. Lo Stato italiano si è adeguato ai principi sanciti dalla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995
(Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20). Ma il predetto decreto ha previsto la
presenza di guide specializzate per l’assistenza alla visita dei siti italiani di particolare interesse. Ma l’elenco
dei siti italiani, individuati dalle Sovrintendenze d’intesa con le regioni, consistente in circa 2.500 siti
UNESCO è stato ritenuto come una sproporzionata restrizione alla libera circolazione delle professioni, dalla
Commissione europea. La stessa Commissione europea, con “Parere motivato del 13 dicembre 2004
(Procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ex articolo 226 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, ha sottolineato che dette restrizioni impediscono: a) alle imprese di turismo di fornire la
prestazione professionale con il proprio personale; b) alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri
servizi a tour operators nel corso di viaggi organizzati; c) ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere
la guida anche in base alla familiarità con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative.
Pertanto, secondo il predetto parere, una guida, proveniente da altro Stato membro, può esercitare la sua
attività professionale, in luoghi diversi da musei o monumenti storici senza l’autorizzazione del paese
ospitante.
Trasmetto, in allegato, le mie slides sulle professioni turistiche.
 
buongiorno,

volevo sapere se una guida turistica può proporre e pubblicizare sul suo sito web oltre alla presentazione dei suoi itinerari anche un calendario di visite guidate per appuntamento come fanno le associazioni culturali, quindi indicando il tipo di tour, data e ora di quando si svolgerà. Grazie
 
ASSOLUTAMENTE SI.
SE OLTRE ALLE SUE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROPONE: PERNOTTAMENTO, SPOSTAMENTI, RISTORAZIONE E ALTRI SERVIZI TURISTICI, DOVRA' AVVALERSI DI UN'AGENZIA DI VIAGGI CHE STIPULI CON I CLIENTI PACCHETTI TURISTICI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 32 A 51 DEL "CODICE DEL TURISMO".
X
 

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