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Visite in auto - uscite in barca - affitto bici

valeriocd

Membro
Salve ho letto qualche discussione inerente l'organizzazione di visite - trasporto turisti in auto, ed uscite in barca. Da quanto ho capito ogni regione ha le sue norme.<br />
Io scrivo dalla puglia.<br />
Valutavo con un amico la possibilità di mettere a disposizione una vettura(guidabile anche con patente B) magari 7 posti per far visitare a turisti i posti della mia città e nelle città limitrofe.<br />
Ora vorrei capire qual'è la forma di società o associazione consona a questo progetto, e tutti gli adempimenti che devo compiere come autista.<br />
<br />
Per quanto riguarda invece uscite in barca semplicemente con bagno di che tipo di società c'è bisogno?<br />
E' richiesta la patente nautica anche in caso di barca sotto i 40 CV ed entro tot miglia dalla costa per svolgere questa mansione?<br />
<br />
Per quanto riguardo il noleggio di biciclette esiste qualche normativa?<br />
<br />
Per il noleggio di barche invece?<br />
<br />
SArebb epossibile creare un'associazione che includa tutti questi servizi?<br />
<br />
GRazie
 
(Servizio di noleggio con conducente).<br />
<br />
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207<br />
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in questo stesso<br />
supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti». (GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28)<br />
Art. 29.<br />
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:<br />
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente<br />
si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una<br />
determinata prestazione a tempo e/o viaggio.<br />
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di<br />
attracco.<br />
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel<br />
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;<br />
b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:<br />
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con<br />
conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro<br />
territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei<br />
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione<br />
contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività<br />
della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la<br />
comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;<br />
c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con<br />
conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di<br />
una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato<br />
l'autorizzazione»;<br />
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:<br />
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata<br />
la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il<br />
servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente<br />
possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I<br />
comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per<br />
il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate<br />
al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito<br />
l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e<br />
gli altri servizi pubblici.<br />
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate<br />
presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente<br />
devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con<br />
ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono<br />
avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è<br />
previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”<br />
completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro<br />
dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per<br />
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente;<br />
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di<br />
fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo<br />
del veicolo per un periodo di due settimane»;<br />
e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:<br />
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto<br />
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte<br />
dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto<br />
disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:<br />
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;<br />
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;<br />
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;<br />
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».<br />
<br />
<br />
Locazione e noleggio natanti<br />
<br />
Normative<br />
<br />
Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio. La normativa principale che regola questo tipo d'attività delle unità da diporto è contenuta nell'art. 10 della legge n 647 del 23 dicembre 1996.<br />
<br />
Il noleggiante e il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione sulla responsabilità civile.<br />
<br />
Il conduttore delle unità adibite al noleggio deve essere in possesso del titolo relativo.<br />
<br />
Per svolgere detta attività è necessario presentare una dichiarazione d'esercizio all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto utilizzata allo scopo (fac-simile domanda, da utilizzare per singola persona o Società). L'ufficio d'iscrizione dell'unità provvede ad annotare sul registro e sulla licenza di navigazione l'utilizzazione dell'unità da diporto per la finalità richiesta.<br />
<br />
Per quanto riguarda l'impiego di natanti da diporto per l'esercizio di locazione o noleggio per finalità ricreative e per gli usi turistici locali, questo è regolato da provvedimenti delle competenti autorità marittime locali.<br />
<br />
Noleggio<br />
<br />
Per noleggio di un'unità da diporto s'intende "il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto".<br />
<br />
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.<br />
<br />
L'assicurazione, in questo caso, deve essere estesa anche a favore del noleggiatore e dei passeggeri, per gli infortuni e i danni subìti in occasione o in dipendenza del contratto.<br />
<br />
Locazione<br />
<br />
La locazione è quel contratto con cui un'unità da diporto passa, per un dato periodo di tempo e in cambio di un corrispettivo, in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.<br />
<br />
Il numero massimo di passeggeri trasportabili è quello indicato nella licenza di navigazione per le imbarcazioni e navi da diporto; per i natanti da diporto, l'indicazione è riportata nel Manuale del proprietario, se trattasi d'unità con marcatura "CE", o nel Certificato di omologazione, negli altri casi oppure secondo quanto indicato nell'art. 13 del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.<br />
<br />
La normativa introdotta a marzo 2012 dal governo Monti apre al noleggio da parte di privato delle imbarcazioni da diporto<br />
<br />
Un privato possessore di una imbarcazione potrà noleggiarla pagando un 20% di imposte sul contratto di nolo come succede con una seconda casa equiparando la normativa ad altri paesi della comunità economica europea fino a un limite di 30.000 euro annui. Attenzione 20% sul contratto di noleggio con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio<br />
<br />
Rimane possibile ancora ed a maggior ragione l'affidamento della imbarcazione privata a società registrata ed abilitata per la gestione del bene .<br />
<br />
di seguito estratto del decreto dalla gazzetta ufficiale dove vengono affrontati anche gli aspetti della conduzione, occasionalità annuale, comunicazioni da dare, importo da versare, sanzioni.<br />
<br />
MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA<br />
<br />
(( Art. 59 ter<br />
<br />
Semplificazione nella navigazione da diporto<br />
<br />
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto ilseguente: «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). -<br />
<br />
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica,ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'.<br />
<br />
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.<br />
<br />
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonchè all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.v L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.<br />
<br />
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.<br />
<br />
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilià' o deducibilità' dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.<br />
<br />
Il noleggio di biciclette rientra nella disciplina del "Noleggio senza conducente" che ad oggi è regolamentata dal DPR 481/2001 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481<br />
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente.<br />
<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
<br />
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;<br />
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;<br />
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato<br />
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento<br />
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.<br />
616;<br />
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;<br />
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;<br />
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in<br />
data 27 marzo 2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto<br />
della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118<br />
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla<br />
sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui<br />
cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni"<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione<br />
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre<br />
2001;<br />
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei<br />
deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a<br />
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre<br />
2001 e del 14 novembre 2001;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br />
riunione del 13 dicembre 2001;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del<br />
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro<br />
dell'interno;<br />
E m a n a<br />
il seguente regolamento:<br />
<br />
Art. 1.<br />
1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza<br />
conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da<br />
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.<br />
241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al<br />
comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione<br />
commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la<br />
denuncia.<br />
Art. 2.<br />
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia<br />
di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta<br />
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare<br />
l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma<br />
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di<br />
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale<br />
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.<br />
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di<br />
noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta<br />
giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione<br />
del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri,<br />
Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre<br />
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di<br />
consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di<br />
proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il<br />
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.<br />
Art. 3.<br />
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n.<br />
635.<br />
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto<br />
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia<br />
di inizio attivita' di cui al presente regolamento anziche' alla<br />
licenza.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito<br />
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001<br />
CIAMPI<br />
Berlusconi, Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri<br />
Frattini, Ministro per la funzione<br />
pubblica<br />
Scajola, Ministro dell'interno<br />
Visto, il Guardasigilli: Castelli<br />
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002<br />
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198
 

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