Per favore evitiamo la confusione, in questo FORUM i pareri li diamo gli esperti, ben vengano le richieste di informazioni alle quali saremo ben lieti di dare informazioni corrette, nell'interesse di tutti i fruitori del FORUM.
PREMESSO CHE - gli articoli 32/51 del "Codice del turismo"- dlgs. n. 79/2011, novellato dal dlgs. n. 62/2018, definiscono pacchetto turistico: la combinazione di almeno due servizi turistici di durata superiore alle 24 ore. Detto ciò, riporto l'articolo 32 del "Codice del turismo" e allego il "Codice del turismo" novellato dal dlgs. n. 62/2018.
Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non piu' di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina; c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Tutto ciò premesso, anche, i singoli servizi turistici devono essere proposti e venduti, esclusivamente, dalle agenzie di viaggi, disciplinate dalle norme regionali.
L'art. 2084 del codice civile dispone che la legge disciplina le attività d'impresa che possono essere avviate e operate dagli imprenditori di cui all'art. 2082 del codice civile che definisce la figura dell'imprenditore. Evidenzio, infine, che per svolgere attività di intermediazione turistica l'imprenditore deve aprire una partita IVA, con specifico codice ATECO.