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Messa in sicurezza per albergatori e dipendenti, FASE 2

Adrianocara

Amministratore
Staff Forum
Molto interessante. Ecco tutto ciò che ci sarà da fare per il proprio albergo.

Modalità d’ingresso, i controlli, la pulizia e la sanificazione, i dispositivi di protezione individuale.

"Non compete alla struttura turistico ricettiva raccogliere informazioni dell’ospite sugli ultimi spostamenti compiuti da quest’ultimo, sulla presenza di sintomi influenzali o su altre vicissitudini legate alla sfera privata del cliente."

Soprattutto l'articolo spiega come comportarsi con i propri dipendenti.

Pareri?

http://tourismtrends.altervista.org...adbe4HBMIi-YOUzRjkFolNde3XrqOvumUekvZLK9STkSE
 
Ciao Adriano,
il problema vero che adesso è all'attenzione degli albergatori che stanno valutando la riapertura il vero problema che preoccupa è il fatto che ammalarsi di Covid è considerato infortunio sul lavoro !
Sicuramente il lavoratore deve essere tutelato al massimo ma è altrettanto vero che se questo non sarà modificato....e pare di no ,molti avranno più paura che coraggio e le riaperture molto improbabili ! Speriamo bene comunque
Buona giornata e buon lavoro
 
Concordo pienamente.
Proprio questa mattina parlavo con una mia cliente - un hotel di un certo peso e un bel numero di occupati - e la sua preoccupazione principale non sono le procedure da adotttare, neppure i costi legati alle sanificazioni, quanto il rischio Inail se - come dice @Coach Roberto - la responsabilità viene fatta ricadere sull'impresa, quindi come infortunio sul lavoro.

Io lo trovo assurdo.
E se passa questa linea, nonostante le segnalazioni da parte di tutte le forze in campo, possiamo star certi che almeno gli alberghi non riapriranno.

Questa albergatrice mi diceva chiaro e tondo.... se così resta, nessuno, almeno lei no, si avventura con il rischio di dover ritrovarsi poi a gestire cause di lavoro, controversie, esborsi per infortuni.

Che poi mi chiedo...ma chi può aver partorito un'idea simile?
L'hotel può garantire il lavoratore nell'ambito delle sue mura e per la durata della giornata di lavoro. Ma come fa a controllare un suo dipendente che avrà una sua vita sociale, familiare, altri contatti nell'arco della sua giornata?
 
Pensiero sacrosanto, infatti mi interessava proprio il parere di un addetto ai lavori diretto.

Speriamo che verrà alleggerita questa responsabilità, che al momento potrebbe risultare un vero e proprio muro invalicabile in vista della riapertura delle strutture.
 
Ciao Adriano,
sicuramente l'aspetto della responsabilità sarà determinante , ma comunque non insormontabile . Vi sono alberghi aperti che sono sempre stati aperti e di fatto smentiscono quanto detto .
Sicuramente il settore turismo è stato travolto da uno Tsunami enorme .. e vi sono molti problemi irrisolti sulla scrivania :
-Liquidità assente
-Debiti verso fornitori , se non si paga qualcosa anche la ripartenza sarà difficile
-Dipendenti in C.I. che ad oggi non hanno ricevuto niente
-Bollette ,affitti oneri ....ma niente onori !
-Una previsione per il 2021 del 40% meno , del 2022 del 20% e con queste riduzioni di fatturato difficilmente sarà possibile garantire una vita aziendale .
Andranno rivisti i budget ,piani strategici da rifare , riassetti economici finanziari etc . etc..
Come si vede i problemi non mancano ,,, sono le soluzioni che purtroppo scarseggiano .
Il decreto appena approvato ha di fatto abbandonato il nostro settore .
Dobbiamo tutti fare uno sforzo massimo al fine di garantire sopravvivenza alle nostre aziende , la strada è sempre più in salita ma noi dobbiamo trovare il modo di guardare ed andare avanti !
Concentrarsi sulle soluzioni e non sui problemi !
A disposizione
 
Ieri ho avuto una accesa disputa telefonica con il mio datore di lavoro.
Vediamo di fare chiarezza sulle responsabilità.
Non corrisponde al vero la supposta responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del personale dell'hotel.
I datori di lavoro sono quelli che piangono sempre, però con la pancia (ed il portafogli) pieno:

"...Il 20% più ricco delle famiglie possiede 6 trilioni di euro, pur nel il ristagno della nostra economia miglie" dei conti finanziari - che comprende gli averi dei proprietari dei 4,4 milioni di imprese nostrane (in media con meno di quattro addetti, il bar all' angolo) - possedeva alla fine del 2017 un patrimonio netto di 9,7 trilioni di euro (per il 54% "reale", per il 46% "finanziario"), pari a quasi quattro volte il debito pubblico e oltremodo concentrato (l' indice di Gini nel 2016 era stimato in 0,61).... "
https://www.formazioneturismo.com/forums/index.php?threads/miscellanea.66190/page-10#post-71078
Orbene:
confindustria-crescita-man.jpg


Infortuni da Covid19. Confindustria vuole lo scudo penale, ma ha già avuto lo sconto
I giornali vicini agli industriali chiedono di togliere il rischio di reati penali per i datori che non salvaguardano la salute. In realtà il decreto Cura Italia ha depenalizzato le loro responsabilità. Parla Riverso, corte di Cassazione

Massimo Franchi * • 13/5/2020 • Lavoro, economia & finanza, Salute & Politiche sanitarie, Salute & Sicurezza sul lavoro • 49 Viste


È in atto una sorta di bombardamento mediatico: non passa giorno che Sole24Ore e Corriere non chiedano uno scudo penale per i datori di lavoro contro il rischio di essere perseguiti penalmente in caso di infortuni o decessi da Covid – casi che anche prima della Fase 2 stanno accelerando al ritmo del 10%. Lo stesso Direttore generale dell’Inail Giuseppe Lucibello si è detto favorevole.
Il problema è che ci troviamo davanti ad una gigantesca bolla mediatica. Confindustria e i suoi accoliti attaccano infatti una norma del decreto Cura Italia – ora convertito in legge – che in realtà favorisce imprese e datori di lavoro invece che sfavorirli. Lo spiega Roberto Riverso, giudice della Corte di cassazione: «La norma ha riconosciuto che l’infezione da Covid 19 avvenuta in “occasione di lavoro” costituisce un infortunio protetto dall’assicurazione obbligatoria Inail, per cui l’istituto è obbligato ad erogare le prestazioni dovute ai soggetti protetti. Ma facendosi carico dell’incertezza e della generale impreparazione con cui è stata affrontata la pandemia, ha riconosciuto che le imprese non subiranno oneri di nessun tipo: si prevede infatti che i “predetti eventi infortunistici gravino sulla gestione assicurativa” esonerando le imprese dall’aumento dei premi. In più è falso che sia stato introdotto un nuovo reato a carico dell’imprenditore: il legislatore ha piuttosto ignorato la responsabilità del datore sul versante penalistico, depenalizzando la sua responsabilità in relazione all’articolo 650 del codice penale (che prevede la natura penale delle violazioni alle ordinanze in materia di salute pubblica) ed ha disposto che la stessa inosservanza delle disposizioni anti-Covid abbia natura solo amministrativa (sanzione da 400 a 3.000 euro, ndr)», sottolinea Riverso.
Uno scudo penale «invece sì che sarebbe in contrasto con i principi fondamentali che reggono l’ordinamento, perché si pone in violazione con la protezione costituzionale della salute, del lavoro e del principio di eguaglianza», conclude Riverso.
Sulla stessa posizione – partendo da un’analisi complementare sull’aggiornamento del Documento della Valutazione di rischio, inviso all’Inl e alla Regione Veneto – vi è anche l’ex pm Guariniello.
* Fonte: Massimo Franchi, il manifesto
https://www.dirittiglobali.it/2020/...le-lo-scudo-penale-ma-ha-gia-avuto-lo-sconto/
Notate il numero di visite; solo 49...
Questo per chiarezza ed onestà intellettuale.
Buona vita da liside
 
E' incredibile allora la confusione anche in questa fase 2.
Perchè appunto come dice l'articolo sono tante le voci dei media economici, ma anche quelle di settore, che alimentano questa confusione.
 
E' incredibile allora la confusione anche in questa fase 2.
Perchè appunto come dice l'articolo sono tante le voci dei media economici, ma anche quelle di settore, che alimentano questa confusione.

In realtà è tutto molto semplice.
Qui la proprietà batte la grancassa per non fare prigionieri ed uscirne come salvatrice della patria.
Ricordate i "patrioti" di Alitalia?
E' molto chiaro e semplice;: lo "scudo" protegge gli albergatori in presenza di leggi già operanti che ne sanzionerebbero penalmente la condotta in caso di inadempienze riguardo la sicurezza dei lavoratori, salvo l'inosservanza delle disposizioni di sicurezza a proposito del coronavirus, che ne decreterebbe solo una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 Euri, niente se si paragona al rischio di morte di un lavoratore, un'acqua di rosa.
Lo stesso "scudo" che ArcelorMittal di Taranto ha chiesto al nostro governo per proseguire la produzione a dispetto delle morti per cancro.
Rischi per i datori di lavoro, rapportati ai lavoratoti a diretto contatto con il pubblico?
Mi sembra onori senza oneri per i primi, ed oneri senza onori per i secondi.
 
Grazie Liside
per le chiarificazioni ma ad oggi le incertezze restano ancora . Sono convinto che questo aspetto è stato oggetto di attenzione del Governo ed aspettiamo le conferme con il Decreto Rilancio .
Poche sono le cose chiare ad oggi e quindi vediamo effettivamente cosa accadrà nei prossimi gg.
Un saluto a tutti
 
Ciao Roberto, le perplessità fanno parte solo del clima confusionario che pervade ogni cosa. Nello specifico le regole normali non valgono. Sono stati in effetti deresponsabilizzati i proprietari di alberghi: come ha chiarito il giudice Riverso, in caso di malattia da covid conseguita dai lavoratori degli hotel, e, pur rimanendo questa malattia nell'ambito degli infortuni sul lavoro, nessun titolare subirà strascichi penali, salvo una sanzione pecuniaria e solo nel nel caso che non siano stati rispettati i protocolli di sicurezza contro il virus.
L'INAIL si farebbe carico di tutti gli oneri economici.
L'impressione è che ai proprietari non va giù neanche la sanzione, chissà perchè, ed è per questo che testate vicino a Confindustria sparano a pallettoni TUTTI i giorni.
Buona vita:)
 
Un'altro spiraglio che fa chiarezza, a meno di dietrofront dell'ultima ora...:)

Covid, l'Inail: datore lavoro responsabile penalmente e civilmente solo dolo o per colpa
Secondo l'istituto, la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità, rendano estremamente difficile la configurabilità della responsabilità dei datori di lavoro


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Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Tuttavia, "si deve ritenere che la molteplicita' delle modalita' del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorita' in relazione all'andamento epidemiologico, rendano estremamente difficile la configurabilita' della responsabilita' civile e penale dei datori di lavoro".
Lo precisa l'Inail in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali. Dal riconoscimento come infortunio sul lavoro -sottolinea l'Istituto- non discende automaticamente l'accertamento della responsabilita' civile o penale in capo al datore di lavoro.
Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilita' civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilita' devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonche' dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilita' civile del datore di lavoro, tenuto conto che e' sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicita' delle modalita' del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorita' in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilita' della responsabilita' civile e penale dei datori di lavoro.

https://www.italiaoggi.it/news/covi...ente-solo-dolo-o-per-colpa-202005151347546438
 
Questa mattina sia il Corsera sia Il Sole24Ore hanno definitivamente sotterrato l'ascia di guerra.
Solo a loro, infatti, non era ancora chiara la norma sulla deresponsabilizzazione dei datori di lavoro riguardo al contagio, accendendo ed alimentando un clima di tensione e confusione di cui non si capisce lo scopo.
Nessun'altra testata giornalistica ne ha più parlato da giorni, ritenendo giustamente la discussione già chiarita.
Leggete qui:

Coronavirus, «Non responsabile chi rispetta i protocolli». Svolta sulle imprese
https://twnews.it/it-news/coronavir...hi-rispetta-i-protocolli-svolta-sulle-imprese
 
Buonasera a tutti,
ci siamo ? Siamo quasi pronti a partire ? Sembra che alcuni Hotels stanno aprendo e altri hanno gia aperto . Le città d'arte ancora stentano e zoppicano e forse vedono nel Settembre la data possibile per una ripartenza lenta ma almeno ripartenza !
Per questo motivo ho pensato ad una serie di Webinar formativi dedicati alle aziende dell' Hospitality
con temi utili e spero anche nuovi !
https://academy.coachingforhospitality.com/webinar-la-nuova-customer-care/
Attendo vostri feedback in merito
Buon Lavoro a tutti
 
Equiparazione della infezione da Covid-19 a infortunio sul lavoro
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Lettera aperta del Presidente nazionale ANMIL

di ZOELLO FORNI*

Egregio Direttore,

stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, e il crescente, parallelo dibattito riguardante tanto l’equiparazione della infezione da Covid-19 a infortunio sul lavoro con causa virulenta (sono state, al 15 maggio, oltre 43mila le denunce pervenute all’INAIL), ci teniamo a contribuire a fare chiarezza sulla possibilità che venga introdotto uno “scudo penale” a tutela dei datori di lavoro, a protezione di una eventuale responsabilità in caso di contagio di uno o più lavoratori.
A tale proposito mi preme chiarire il punto di vista dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), a cui dal 1943 è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro e, da oltre 75 anni, promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, offrendo parimenti numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale.

Partendo da tali basi e presupposti, con la progressiva ripresa delle attività, si sta molto discutendo circa la suddetta equiparazione della infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro o in itinere, a infortunio sul lavoro con causa virulenta, con il pericolo, secondo alcuni, di un conseguente automatico ampliamento della sfera delle responsabilità datoriali, civili o penali.

È anzitutto importante chiarire che tale parificazione è avvenuta per mezzo di un provvedimento normativo, l’art. 42 del Decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. Cura Italia), pertanto è falso affermare dunque, come invece dichiarato da alcuni organi di stampa, che l’equiparazione sia stata introdotta dall’INAIL, che semmai è l’Istituto assicurativo che per tale misura è stato investito dell’oneroso compito di valutare le richieste dei lavoratori o delle loro famiglie di riconoscimento dell’infortunio da Covid-19, provvedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, ad erogare le correlate prestazioni economiche, aventi mera natura assicurativa ed indennitaria.

In conseguenza di talune erronee interpretazioni, si sta discutendo della possibilità di introdurre uno “scudo-penale”, vale a dire una norma in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per infortunio da Covid-19.

Ebbene l’ANMIL, in questo contesto, si allinea a quanto sostenuto dall’INAIL nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020, vale a dire che non esiste alcun automatismo giuridico nel meccanismo di riconoscimento dell’infortunio da Covid-19, poiché la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non ne determina automaticamente un riconoscimento da parte dell’Istituto.

Citando la suddetta circolare: “il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”. Continuando, la circolare asserisce che non è possibile confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo assicurativo con quelli che stanno alla base di una responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertati attraverso predeterminati criteri ad hoc.

Lo “scudo penale” nei confronti dei datori di lavoro è dunque tutt’altro che necessario, dal momento che la responsabilità del datore è e sarà ipotizzabile solo in caso di avvenute e dimostrate violazioni della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che nel caso dell’emergenza epidemiologica si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

Ben venga dunque, come annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo durante il Question time della Camera, la redazione di una norma avente un preciso intento chiarificatore, volto a fugare i dubbi sulle responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19. Attenzione a non dar vita però ad un provvedimento che, in una così delicata fase di iniziale ripartenza, utilizzi proprio le incertezze per abbattere le tutele dei lavoratori: in altre parole, che non si utilizzino argomentazioni infondate e pretestuose per autorizzare un rientro in attività delle imprese al di fuori del rispetto delle regole.

Come detto, non è stato infatti in alcun modo ampliato, tramite il tanto discusso articolo 42 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020(c.d. “Cura Italia”), l’ambito della responsabilità penale del datore di lavoro né introdotta alcuna forma di responsabilità oggettiva per lo stesso: la norma, infatti, ha semplicemente esteso l’ambito di erogazione dell’indennizzo INAIL.

Pertanto, la responsabilità penale del datore di lavoro resta subordinata agli esiti di un processo, attraverso il quale resta necessario dimostrare che il datore di lavoro non abbia fatto tutto il necessario, in termini di misure prevenzionistiche, per evitare il verificarsi dell’evento lesivo, oltre alla presenza di una correlazione diretta tra questa omissione di cautele e il verificarsi dell’infezione.

Come sostenuto dall’INAIL all’interno della summenzionata Circolare n. 22: “il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’INAIL non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova”.
La responsabilità datoriale resta dunque subordinata agli esiti di un processo e il rispetto delle norme e delle regole solleva il datore da eventuali responsabilità, mentre l’introduzione di uno “scudo penale”, più che andare in favore dei datori che, avendo seguito scrupolosamente le norme esistenti godrebbero già di uno scudo penale direttamente derivante da comportamenti corretti e diligenti, rischierebbe invece di ammorbidire il sistema vigente nei confronti degli inadempienti.


Porgo i miei più cordiali saluti a Lei e ai Suoi lettori,

* Presidente Nazionale di ANMIL Onlus

https://www.repubblica.it/cronaca/2...84442/?ref=RHPPLF-VU-I257343052-C8-P4-S2.4-T1
 

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