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Organizzazione Gite Giornaliere

Preg.mo Fabio, i mezzi con la relativa dicitura sul libretto di circolazione vanno intestati al soggetto, sia esso ditta individuale che società di capitali o di persone, a cui é intestata l'impresa.
Ripropongo, ad ogni buon fine, il decreto e sentenza del Consiglio di Stato.
Buon lavoro.
 
Salve grazie ho letto il tutto e spesso mi perdo in tutta quella confusione di titoli e normative.
Scusi se parlo così. .. ma molto semplicemente.
Con un catamarano trasporto persone (30 persone ) per gite sotto costa di quante persone di equipaggio ho bisogno e che titoli devono avere?
E se invece il catamarano lo faccio omologare come un semplice natante, c'è qualche escamotage per evitare un eventuale equipaggio troppo costoso che mi possa far evitare di far questa attività. Grazie della sua disponibilità
 
Per Arturo,
non ci sono escamotage, l'unica normativa é quella citata nel mio post precedente. Per non incorrere in errori, le consiglio di recarsi alla "Capitaneria di Porto" competente territorialmente, per essere assistito in tutte le fasi istruttorie.
 
Grazie Saverio per la risposta.
Tutto sommato dovrei essere in regola allora. Un'ultima cosa: se utilizzassi per il trasporto dei turisti anche una vettura non di mia proprietà, ma di un conoscente sarebbe lecito? Immagino debba risultare una fatturazione che dimostri il noleggio della vettura seppur non con un'agenzia vera e propria, o sbaglio?
Mi sorgono sempre un sacco di domande in merito...

Grazie ancora!
 
La vettura deve essere intestata all'impresa.Il noleggio con agenzia di noleggio autorizzata.
Buon lavoro.
 
Buongiorno, sono il titolare di un'Agenzia di Viaggi nonchè Accompagnatore Turistico.
La mia Agenzia offre pacchetti turistici comprendenti pernottamenti, pasti, visite guidate, assistenza, biglietti per accedere a siti turistici, in sintesi un pacchetto completo di viaggio in Italia.

Per viaggiare utilizziamo un van a 9 posti noleggiato con regolare contratto da un'agenzia di noleggio, principalmente per motivi di costo dell'investimento ma anche perchè potremmo avere più viaggi in contemporanea e non possiamo avere un van per ogni viaggio.
Io personalmente svolgo l'attività di Accompagnatore e guido il van.

L'attività di trasporto è "accessoria" al nostro viaggio, non offriamo nessun trasporto se non associato al viaggio, e fatturiamo il viaggio completo, non singole parti. Non facciamo concorrenza agli NCC perchè il trasporto è propedeutico agli altri servizi, non un servizio a sè stante: trasportiamo come servizio accessorio alla visita in diverse località, che raggiungiamo con il van.

Nei post precedenti Lei tendeva ad escludere il noleggio ma parlava di proprietà del mezzo (vedi post del 9/1/16). Però il noleggio configura una disponibilità "temporanea" in virtù di un contratto di locazione. A tale proposito ho letto anche il suo post dell'8/4/16, e possiamo ben dire che il servizio di trasporto sia meramente accessorio allo svolgimento degli altri servizi e possa essere configurato come " a titolo gratuito".

Quindi Le chiedo gentilmente se:
a) utilizzando un mezzo a noleggio potremmo avere dei problemi e, se sì, da quale autorità?
b) potrei fare svolgere l'attività di Accompagnatore e autista da un altro Accompagnatore abilitato, con il quale stipulerei un regolare contratto di prestazione di servizi?
Grazie in anticipo per la cortese risposta e cordiali saluti.
 
Preg.mo Marcello,
l'art. 4 del D.M. "Ministero dei Trasporti e della Navigazione" include anche i veicoli a noleggio. Pertanto, la risposta é si a tutti i suoi quesiti. La sua attività, come descritta, risulta assolutamente legittima.
Per lei e per tutti coloro che accedono al FORUM - per un'assistenza dedicata e personalizzata potete contattarmi alla mia e.mail ****
Allego il D.M. di cui sopra e la sentenza del Consiglio di Statto relativa al tema in questione.

Dott. X
 
Gentile Dott. X,
Sono proprietario di un tour operator in Australia, (compagnia Australiana) ma operiamo prevalentemente in Toscana e in altre regioni italiane. Organiziamo e vendiamo dei pacchetti con tutti i servizi inclusi all'interno: sistemazione, visite,prenzi, cene e il trasporto.

Saro' personalmente io a trasportare i miei clienti in luoghi diversi in Italia, noleggiando una vettura (auto o minivan). In alcuni casi abbiamo degli accompagnatori turistici del posto free lance ai quali deleghiamo dei tour sotto un contratto.

Che problemi potrei avere io come titolare del tour operator, seppur straniero, nel trasportare i miei clienti?

Nel caso dell'accompagnatore turistico invece come dobbiamo comportarci?

Grazie!
Matteo
 
Preg.mo Matteo, le ho già risposto via e.mail, ma spero che il mio contributo possa tornare utile anche ai nostri affezionati lettori.
Gli accordi internazionali Italia-Australia prevedo uno scambio delle attività commerciali tra i due paesi. L'art. 10 comma 1 della Costituzione dispone: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
Premesso quanto sopra, ritengo che la richiesta e la successiva fattura debbano essere intestate alla società australiana; il costo dei transferts deve essere incluso nel "pacchetto turistico" dall'art. 32 all'art. 51 del "Codice del turismo", pertanto non può essere venduto singolarmente; chiunque abbia titolo contrattuale con il tour operator o l'agenzia di viaggi, può guidare il mezzo, nel contesto del "pacchetto turistico".
Già alcuni clienti hanno chiesto la mia assistenza professionale, per conto della DES, se fosse interessato in un rapporto di consulenza dedicato mi contatti con una successiva e.mail.

Buon lavoro

Dott. X
 
Carissimi buonasera, ormai da molto tempo scriviamo in questa discussione eppure non ho mai trovato una cosa come questa... secondo me potrebbe essere di portata rivoluzionara ...

Abrogazione deposito cauzionale per le Agenzie Viaggio della Lombardia
Il 17/05/2016 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge di Semplificazione 2016 che introduce numerose novità, tra cui l’abrogazione dell’art. 62 della legge regionale n. 27 del 01/10/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) il quale prevedeva l’obbligo di prestare, ad avvio attività, una cauzione variabile da
€ 10.000,00 ad € 30.000,00 a favore del Comune territorialmente competente.

Il Consilgio Regionale della Lombardia sottolinea che l’abrogazione dell’art. 62 della L.R. 27/2015 non ha riflessi di natura economica sui bilanci dei Comuni, in quanto l’escussione della fideiussione avveniva solo a fronte dei mancati pagamenti delle sanzioni amministrative e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” nella relazione approvata il 12 maggio relativamente alla legge di Semplificazione ha dichiarato: “Poiché il settore delle agenzie di viaggio e turismo è in crisi per il crollo delle prenotazioni dei viaggi anche a causa del terrorismo internazionale, si ritiene di non dover gravare ulteriormente su tali attività con l’obbligo di prestare la garanzia di cui all’articolo 62 della L.R. citata“.


che ne pensate ?????


Niccolò
 
Già altre regioni hanno optato per eliminare il deposito cauzionale che, in ogni caso, anche tramite fidejussione aveva dei costi annuali rilevanti. La soluzione successiva al deposito cauzionale, ormai adottata da molte regioni, ma, di fatto, richiesta dal "Codice del turismo" (pacchetti turistici dall'art. 32 all'art. 51, riguarda l'obbligo di stipula di assicurazioni per coprire: la responsabilità civile per danni causati alle persone e una ulteriore polizza per risarcimento delle cose trasportate dai turistinell'ambito dei "pacchetti turistici.
La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Il risarcimento dal danno si distingue dall'indennizzo che viene versato nei casi previsti dalla legge quando un comportamento autorizzato dall'ordinamento comporta dei danni per i terzi. Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.Assicurazioni.

Il tour operator deve essere assicurato per la responsabilita' civile verso il viaggiatore (danni alla persona o alle cose) ma puo' coprire il proprio contratto con assicurazioni che intervengano, per esempio, quando il consumatore deve rientrare da un viaggio all'estero a causa di emergenze non a imputabili. Dal 30/6/2016 è obbligatoria la copertura assicurativa per i casi di insolvenza o fallimento del tour operator o dell'agenzia di viaggio, con rimborso del prezzo versato e rientro immediato del turista.

In piu' al consumatore puo' essere proposta un'assicurazione all'atto della prenotazione del viaggio, a copertura di tutti gli inconvenienti in cui puo' incorrere (per esempio il rimborso delle penali in caso di annullamento del viaggio per motivi di salute). Tale assicurazione e' disciplinata da un contratto che e' bene consultare attentamente per poter poi eventualmente riferirsi al momento del bisogno. Essa e' generalmente conveniente, soprattutto nei casi in cui il viaggio venga prenotato con molto anticipo.
Fonte: Codice del turismo, Allegato 1, art.50; Legge 115/2015 art.9
 
Capisco .. ma credo che le assicurazioni ci sarebbero volute lo stesso anche nel regime precedente che era quindi " deposito + assicurazione " , mentre adesso sembrerebbe " solo assicurazione " ... no ?

Se così è ... si potrebbe andare tutti in Lombardia ed aprire Tour Operator senza il deposito no ?

Niccolò
 
Salve a tutti, leggo che i post risalgono a qualche anno fa per cui non sono certo che le info siano aggiornate al 2017: ho una agenzia viaggi e vorrei organizzare escursioni giornaliere per max 7/8 pax. Vorrei cortesemente sapere se posso acquistare un van ed utilizzare a tale scopo. Ci sono dei requisiti particolari da avere? Riguardo al codice stradale bisogna avere qualche particolare omologazione?
Ringrazio chiunque possa darmi una delucidazione.
 
Per agire in modo legittimo, segua le indicazioni del D.M. 4-7-1994, allegato, a questa risposta.
Pertanto se il mezzo é intestato all’Agenzia, secondo quanto disposto dal predetto decreto, può vendere il pacchetto turistico senza specificare le singole voci, come disciplinato dal “Codice del turismo”. Il tipo di patente dipende, solo dal tipo del mezzo, come disciplinato dal “Codice della strada”. Se un gruppo di persone dovesse chiederle il noleggio del mezzo per essere accompagnati ciò non sarebbe possibile, perché tale attività rientrerebbe nel NCC.
Per essere seguiti con consulenza dedicata contattatemi alla mia e.mail ****

 
Gentilissimo Dr Panzica
Ho letto con tanto interesse le argomentazioni sopracitate.
Io sonouna guida ambientale escursionistica iscritta all'AIGAE e opero nella regione sicilia. Da anni faccio questo mestiere e le volevo fare una domanda.
Io nei miei tour non faccio mai pagare il trasporto persone. Sia nelle fattuure che nelle semplici ricevute rilasciate ai clienti scrivo sempre TRASPORTO GRATUITO. Faccio bene????Oppure devo rivolgermi ad un NCC o,Comprare direttamente la licenza?
Attendo una sua risposta.
le auguro una buona giornata
 
Preg.mo Daniele,
le scrivo da Palermo, Se nel libretto di circolazione della vettura, a lei intestata, fa aggiungere la dicitura nella quale si specifica che il mezzo viene utilizzato per la sua attività, nessun problema. se la vettura, adibita al trasporto dei turisti, non rispetta le prescrizioni di cui sopra, allora deve rivolgersi al NCC.Segua le indicazioni del DM 7-4-1994 che trova nel post sopra questo.
Buon lavoro

X
 
Salve a tutti..
Mi chiamo Emanuele e sono un ragazzo che abita in provincia di Napoli.
Avrei desiderio di investire su un Bus turistico per escursioni nella mia città ma non ho idea di autorizzazioni e licenze utili per tutto ciò.
potreste aiutarmi oppure indicarmi dove posso informarmi per tutto il necessario per svolgere questa attività.
Certo di una vostra risposta vi auguro a tutti una buona giornata e un grazie in anticipo.
 
Per svolgere attività di bus turistico la normativa di riferimento è la seguente:

Noleggio con Conducente

Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap costituisce autoservizio pubblico non di linea:

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

Normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Legge Regionale 9 agosto 1994 n. 42 “Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

Norme e disposizioni comunali

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Dott. X
 
Gentile Saverio,

un anno fa' mi sono rivolto a uno studio giuridico specializzato in turismo con il mio caso.
Ho un tour operator a Roma con una macchina di 8 posti per organizzare diversi pacchetti (trasporto + visite + hotel). Abbiamo fatto richiesta a Roma Mobilita per l'accesso alla ZTL e ci è stato negato.
Dallo studio hanno analizzato il caso (ho dato come riferimento tutta la normativa che lei riporta su questo foro) e mi hanno detto che non era possibile impugnare validamente il provvedimento di diniego emesso da Roma Servizi Per La Mobilita SRL.
Inoltre, abbiamo fatto richiesta per aggiungere la dicitura nella quale si specifica che il mezzo viene utilizzato per la nostra attivita e ci e stato negato pure quello.
Mi sembra che tutta questa normativa parla di Autobus e non di Macchine fino a 9 posti che rientrano in una categoria diversa e quindi sono arrivato alla conclusione che per fare le cose veramente in regola bisogna avere una licenza NCC, altrimenti ci sono problemi in tutte le citta con ZTL.
 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 83. Uso proprio.

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso , la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DECRETO 4 luglio 1994
Art. 1.
Soggetti destinatari
1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli per trasporto
di persone (autobus o veicolo destinato al trasporto specifico di
persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le collettivita' per
il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la loro
attivita'.
2. Per collettivita' si intende ogni insieme di persone collegate
da un vincolo non precario ed aventi un interesse od un fine comune.

Dall'esame delle predette norme risulta, a mio avviso, che l'art. 83 del codice della strada prevede l'immatricolazione, oltre che degli autobus, anche per i veicoli, "per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C.", nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione sulla libertà d'impresa. (Consiglio di Stato Sentenza - N.4898/09)

Per una consulenza dedicata mi contatti alla mia e.mail ****
 
Buonasera; assisto legalmente un'agenzia di viaggi che ha ottenuto a Roma l'immatricolazione dei veicoli uso proprio, nella specie navette elettriche DM 193/2015, (ma la fattispecie non dovrebbe essere dissimile dall'art. 5 DM 4 luglio 2004 che richiede l'indicazione dell'itinerario). Preciso che abbiamo dovuto difenderci dall'accusa di noleggio con conducente e l'abbiamo spuntata. Nella carta di circolazione è indicato che la circolazione può avvenire solo su itinerari autorizzati dall'ente proprietario della strada da allegare alla carta di circolazione. L'agenzia di viaggi ha richiesto l'autorizzazione dell'itinerario a Roma Capitale, la quale, però, (mi pare, capziosamente) ha rifiutato l'autorizzazione alla navetta, perchè l'attività della navetta non è stata attuata a livello regolamentare (in realtà, come detto, avevamo chiesto quella al percorso). Qualche giorno fa i vigili hanno sanzionato il veicolo ex art. 82 cds co. 8 Codice della Strada perchè secondo loro la mancanza di autorizzazione del percorso costituisce utilizzo per una destinazione diversa. Secondo me la destinazione del veicolo, riguardando l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, è in regola perchè attiene al trasporto persone e l'itinerario non c'entra, ma non trovo molti riscontri. A chi è capitato? qualcuno si è confrontato con la questione?
 
Buongiorno a tutti, scrivo da Bergamo.
Sono guida turistica e e vorrei utilizzare il mio mezzo proprio per il trasporto turisti.
Ovviamente non esiste un itinerario standard che posso prevedere, ma esso cambia in base alla visita proposta.
Ho una Opel Zafira 7 posti, posso utilizzarla per questo scopo?
Ci sono delle restrizioni sul tipo di veicolo, anno di immatricolazione ecc.?

Grazie mille
 
I mezzi di proprietà dell'impresa possono essere utilizzati, dalla stessa impresa nello svolgimento dei compiti dell'attività autorizzata.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti. Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”
Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto.
È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attivitàdi trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".

Pertanto, le attività escursionistiche possono essere svolte solamente da agenzie di viaggi, se ci sono altri servizi turistici, o dalle imprese di nolo con autista se trattasi di semplice trasporto di passeggeri
Sono Accompagnatore Turistico abilitato (con partita iva): mi sono recato in ACI da cui mi hanno dirottato in Motorizzazione . Qui ho parlato con il Responsabile spiegando la mia necessità. Lo stesso mi ha riferito che per scrivere sul libretto dell’auto
“Veicolo da destinare al trasporto di clienti – Rif. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 4898 - 4Agosto 2009” il veicolo deve essere intestato a soggetto giuridico (es. SRLs) e non a persona fisica anche se in possesso di partita iva.

Può darmi un suo parere
Grazie
 
Buona sera a tutti,
io e altri 2 miei amici vorremmo creare un giro turistico (con punto di inizio e di fine prefissato e coincidente) con un veicolo atipico.
Avendo un punto di inizio e di fine prefissati possiamo non incappare nell'NCC? (Siamo in Sicilia).
Grazie mille per l'aiuto
 
Ciao @Robrasil forae non ti muovi bene nel forum. Questa discussione è su un argomento aperto anni fa, ci sono 12 pagine di post e l'ultimo è di mercoledì scorso.

ps. quando arriva alla fine dei messaggi nota che c'è il contatore pagine da sfogliare.
 
Ultima modifica:
Buon pomeriggio,
mi piacerebbe sapere se ci sono stati esiti positivi ai quanti hanno abilitazione di guida /acc turistico e volevano usare un proprio mezzo per trasportare (gratuitamente) i turistiti e farsi pagare esclusivamente il servizio di accompagnamento.
Saluti dalle Eolie, Giuseppe
 
Buonasera sono nuovo del gruppo. Vorrei chiarimenti io sono proprietario di minibus e vorrei sapere come si possono conoscere nuove agenzie viaggio e proporgli i miei servizi di transfer ed escursioni sul tt il territorio della Campania mi potete aiutare ed indirizzarmi
 
chiedo scusa non mi sembra di aver letto niente di tutto cio ma chiedo : ho da sempre utilizzato un pulmino 9 posti di mia proprieta ( famiglia numerosa ) e fino all anno scorso avevo la partita iva come fotografo con il regime dei minimi che ho deciso di chiudere. Oggi un agenzia di viaggi mi chiede di collaborare in quanto anche e sopratutto causa covid si cercano alternative piu a breve raggio. Vorremmo collaborare organizzando trekking fotografici di mezza o intera giornata. ovviamente l agenzia penserebbe alle varie coperture assicurative e burocratiche. COsi mi chiedevo se tutto questo fosse possibile e in via del tutto di "comodita" poter eventualmente portare le persone con il mio mezzo in quanto alcuni programmi prevederebbero anche piccoli spostamenti per diversi spot fotografici.
grazie millle se vorrete rispondermi.
 

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