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Organizzazione Gite Giornaliere

Preg.mo Antonio,
solo l'agenzia di viaggi può e deve fatturare in merito ai servizi turistici proposti, specialmente nel caso in cui siano combinati e, quindi, soggetti alla disciplina sui "pacchetti turistici".
 
Buongiorno, vorrei un chiarimento. Un agenzia turistica Incoming per organizzare pacchetti di gite giornalieri potrebbe accordarsi con un agenzia di trasporto a noleggio senza conduttore che quest'ultima lascia all'agenzia turistica una macchina in comodato uso per poi essere guidata da un dipendente dell'agenzia? Se fosse possibile deve essere stipulata un'assicurazione in più o bastano quelli dell'agenzia turistica e quella di noleggio? Grazie
 
Ritengo di si, in quanto il comodato conferisce la disponibilità del mezzo all'agenzia di viaggi. In merito all'assicurazione possono valere la assicurazioni, previste nell'ambito del decreto legislativo n. 79/2011 (codice del turismo)dall'art. 32 al 51, che disciplinano i pacchetti turistici.
 
Gentile Dott. Saverio,
ho riletto tutti i post in merito alla discussione e tuttavia vorrei porre dei quesiti. La premessa é questa: ho un agenzia viaggi del quale sono titolare e direttore tecnico e vorrei incrementare il business implementando un servizio di escursioni o gite giornaliere dal mio paese alla città e in altri comuni limitrofi acquistando un Bus da 20 posti e un pulmino 9 posti. Mi sembra di aver capito che posso farlo in quanto agenzia facendo apporre l'apposita dicitura dalla motorizzazione sul libretto...

le domande:
- Devo anche fare richiesta al comune per la licenza NCC o mi é sufficiente l'autorizzazione dell'agenzia e quindi una volta acquistato il bus e fatto il giro alla motorizzazione posso già iniziare?

- in caso di necessità, il pulmino da 9 posti posso guidarlo io? (solo guidarlo)

- non avendo altre patenti specifiche, il bus da 20 che deve essere guidato da autisti muniti dei requisiti richiest posso chiamarli anche occasionalmente (mediante voucher o mediante fattura...) o devo per forza assumere un autista? e in caso di assunzione deve essere per forza a tempo indeterminato?

grazie in anticipo per l'interessamento.
Massimiliano
 
Preg.mo Massimiliano,
il problema deve essere affrontato a monte. Premesso che la dicitura di utilizzo, per fini imprenditoriali specifici, va apposta nei libretti di circolazione, é fondamentale che nessun importo sia richiesto per il trasporto sui mezzi in argomento. Del resto, da bravo intermediario agente di viaggi, lei vende pacchetti forfettari e, quindi, non é tenuto a specificare le singole spese. Tutto ciò premesso, nel caso utilizzasse i mezzi come navette da e per i luoghi turistici, non chieda mai un pagamento per il solo trasporto, entrerebbe in concorrenza sleale con il NCC. Se incarica autisti esterni, valgono le stesse argomentazioni di cui sopra, operi con i pacchetti turistici e relativi contratti dall'art. 32 al 51 del codice del turismo.
Buon lavoro
Dott. X
 
Scusate ho un problema con gli allegati, in realtà sono solo due:
AA.VV_.-D.M.-4-7-1994-BUS.pdf
Trasporto-AA.VV-C.d.S.-4998-2009.pdf
 
Egregio Sig. Saverio,

Il mio nome é Mattia, ho 30anni e sono in procinto di dare l’esame per Accompagnatore turistico.
Nei miei piani ho l’acquisto di un mini-bus da 9 o 12 posti e successivamente, una volta aperta part.IVA come libero professionista, l’idea di provare a “vendermi” ad agenzie o eventualmente anche di recuperare clienti direttamente on-line ed organizzarmi il lavoro di transfer e gita autonomamente.
I miei quesiti:
- Per la semplicità della messa in opera del progetto é meglio un pulmino da 9 o 12 posti? (io sono i possesso di patente B)
- Potrei “vendermi” alle diverse agenzie agenzie come Autista/Accompagnatore per il loro tour nella regione Veneto?
- Nel caso lavorassi per in fatti miei. Se per esempio volessi accompagnare gruppi di turisti durante un periodo di 1 settimana lungo un wine-tour nella Regione Veneto includendo una giornata a Venezia, andandoli a prendere e riaccompagnandoli al proprio Hotel ogni giorno o eventualmente anche portandoli da un hotel ad un altro, posso pubblicizzarmi attraverso un canale da me creato (sito internet,Facebook,ecc.) recuperando clienti autonomamente, magari consigliando i migliori alloggi della zona?
- In caso entrambi le possibilità siano legalmente realizzabili, posso operare allo stesso tempo sia organizzando il mio proprio “Tour” che “vendendomi” alle agenzie come Autista/Accompagnatore per il loro tour?
- Se fosse realizzabile una delle opzioni, sarei legato ad operare solo in Regione o potrei operare in tutta Italia o addirittura Europa?
- É più conveniente avere il titolo di Accompagnatore Turistico, Guida Turistica o entrambe per realizzare un progetto come il mio?

La ringrazio infinitamente per l’attenzione e la pazienza, e la invito ad inviarmi tutta la legislazione di riferimento allegata alla sua risposta.
Cordialmente,
 
Preg.mo Matti,
da quando otterrà il patentino per accompagnatore turistico potrà utilizzare il mezzo, nell'ambito della sua attività professionale, senza chiedere pagamenti aggiuntivi per il servizio del mezzo. Stessa procedura se propone i suoi viaggi ad un'agenzia di viaggi che pagherà il suo onorario, esclusivamente, per servizi di accompagnamento e non già di trasporto. Segua le indicazioni della norma e della giurisprudenza allegate.
In bocca al lupo.
 
La ringrazio molto per le sue delucidazioni.

Solo un ultimo quesito e poi lascio il forum alle domande degli altri:

In caso decidessi di affrontare l'esame di patente di guida D1, ossia per mini-bus fino a 17 posti, per portare con me gruppi fino a 16 persone, sarebbe sufficiente la suddetta patente D1 e dicitura nel libretto oltre al mio titolo e la partita IVA, o verrebbe richiesta qualche altre certificazione?

Grazie la saluto.
 
Buongiorno,

mi scusi dott. Saverio ma nel caso ipotizzato da Matti, di patente D1, non occorre anche l'abilitazione CQC (che mi sembra aver capito essere quasi l'equivalente del CAP delle patenti B)?

Grazie
 
Preg.mo Angelo,
io rispondo a tutti,ma invito tutti a leggere le norme e la giurisprudenza di merito che allego e che sono la fonte dei miei pareri. Diffidate di chi "secondo me...". Ogni parere, ogni risposta deve essere supportata da norme e giurisprudenza di merito, altrimenti non ha nessun valore. Legga l'articolo 1 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4/7/1998, allegato ai miei precedenti pareri, vedrà che sono compresi nel contesto dei mezzi di trasporto anche gli autobus. Il nocciolo della questione sta nella considerazione che non deve essere ravvisata nessuna forma i concorrenza sleale con chi lavora nell'ambito del "nolo con autista". Se un'impresa utilizza il mezzo, nell'ambito delle competenze per le quali é stata abilitata (codice ATECO), nessun problema. Se l'impresa chiede compensi specifici, al di fuori delle sue competenze sancite dalle norme, in sostanza si fa pagare a parte i servizi di trasporto, viola la disciplina riservata al "nolo con autista".
Ad ogni buon fine, in quanto "repetita iuvant", allego la norma e la giurisprudenza di merito.
 
Di nuovo io scusate non ho saputo resistere.

Ho letto i due testi della normativa in merito ai casi indiscussione e vorrei approfondire 3 punti:

- Nella sentenza N.4898/09 in linea generale andrebbe tutto bene e a favore del mio progetto se non fosse che da in quasi tutto il testo si fa riferimento molto specifico al puro campo delle Agenzie di Viaggio che , come scritto nel punto 2.2 pag.5, "<em>la tesi secondo cui l’impresa di viaggi svolge solo attività di intermediazione e non anche di produzione diretta del viaggio deve ritenersi erronea, fermo restando che, pur in un quadro favorevole alla liberalizzazione dell’impresa di viaggi, le attività che la stessa impresa viene a svolgere – ulteriori rispetto a quella classica di intermediazione – vadano sottoposte a tutti i controlli pubblici del settore interessato (cfr, in tal senso,. n. 1919/2008 cit.)"
</em>. " <strong>Per cui resto nel dubbio "E´la professione dell'Accompagnatore Turistico considerata Produttrice diretta del viaggio e per cui soddisfacente i requisiti di legge per l'immatricolazione ad uso proprio di un veicolo proprio oltre che essere quest'ultima azione considerata regolare per un Acc.Tur. dai controlli pubblici del settore?</strong>

- Sempre che quindi il tutto sia valido anche per gli Acc.Tur., nel testo del Decr. Min. 04/07/1994:
L'Art.8 riporta l'obbligo di apporre una scritta evidente sul mezzo che identifichi chi ne sta facendo l'uso proprio ai fini aziendali. Se io sono un libero professionista con Part.IVA e senza ambizioni esagerate devo per forza mettere un adesivo gigante col mio nome e cognome oppure esiste una maniera più discreta per rispettare l'art.8?
L'Art.5 punto 3 riporta che vanno indicati gli itinerari lungo i quali può essere svolta l'attività. Quindi immagino che sia possibile apporre la dicitura "Tutta la Comunità Europea" essendo la professione di Acc.Tur. praticabile su tale estensione territoriale?

Grazie
 
Partiamo dall'art. 82 comma 2 Legge regionale Veneto 4 novembre 2002, n. 33 É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
La disciplina sulle agenzie di viaggi, non solo in Veneto, non cita lo svolgimento delle attività con mezzo proprio, a differenza della normativa di cui all'art. 2 del R.D.L. 2523/1936 che lo prevedeva esplicitamente. Ma il Consiglio di Stato afferma che va considerata l'attività nel suo insieme, secondo principi generali che riguardano la disciplina del codice della strada e dell'attività d'impresa.
Tutto ciò premesso, ritengo che ogni attività d'impresa possa svolgere l'attività in argomento, ivi inclusi gli accompagnatori turistici.
Ma il problema reale é un altro. Molti partecipanti al FORUM mi hanno contattato, anche alla mia e.mail personale, comunicandomi diverse situazioni consequenziali alla richiesta, agli uffici competenti, per l'iscrizione dell'attività nel libretto di circolazione della vettura intestata all'impresa. In alcuni casi nessun problema, in altri casi dove erano presenti impiegati assolutamente ignoranti e indisponibili al colloquio,non sono state accettate le predette richieste.
La mia risposta a chi era stato quasi cacciato in malo modo: "Scrivete alla Direzione, intimando l'attuazione del vostro diritto, l'amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere (Art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni).
Trascorsi i 30 giorni: 1) andate dal vostro legale per adire le vie legali; 2) portate copia della vostra lettera alla stazione dei Carabinieri e denunciate l'omissione.

Conclusioni, la democrazie si fonda sul diritto. Chi non prova a fare valere i propri diritti resta schiavo degli apparati del sistema ignoranti e prevaricatori. Più chiaro di così.
P.s. Ottima l'intuizione che il campo di azione di una guida/accompagnatrice turistica (direttiva recepita dal decreto legislativo n. 207/2006, vedi allegati per articolo 30), rientra nei 28 stati membri dell'Unione europea.
 
La scritta, art. 8, deve essere apposta, di volta in volta, indicando il soggetto per il quale si svolge il servizio.
 
Buongiorno Dott.Saverio,
ho letto attentamente tutte le risposte e le domande precedenti, e la ringrazio per la quantità di informazioni e di dettagli.
Il mio caso è il seguente:
- agenzia di viaggio in Regione Piemonte
- attività di tour di 3 giorni con minivan 9 posti, che comprende un pacchetto con trasporto, pernottamento ed alcune visite a musei
- automezzo in leasing (con dicitura apposta sul libretto di circolazione)

Avrei le seguenti domande:
1. Il dipendente a cui far effettuare questo viaggio quale qualifica deve avere? Se ho ben capito per non sovrapporsi ad attività di guida turistica o accompagnatore turistico l'attività offerta dovrebbe essere di accompagnamento nei diversi luoghi ma senza illustrare i luoghi accompagnando i turisti dentro le attrazioni (per esempio accompagnare i turisti in luogo di interesse, sosta di 2 ore con visita libera dei turisti stessi, poi riprenderli e accompagnarli ad esempio in hotel per pernottamento). In un caso come questo, in cui comunque il trasporto ha un suo peso (anche se non vengono offerti pacchetti senza trasporto, quindi non c'è un prezzo "senza" e un prezzo "con"), è sempre possibile l'attività in proprio con mezzo proprio da parte della mia agenzia? E quindi il mio dipendente non deve avere qualifiche particolari?

Su questo punto la Legge Regionale del Piemonte che regolamenta le professioni turistiche, Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33. (Testo coordinato) Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina 'http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2001033.html
dice all'art.9:
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

Significa dunque che io in quanto direttore tecnico dell'agenzia potrei accompagnare i turisti come una guida?
e cosa significa a suo parere "dipendenti qualificati"?

2. Avendo io anche l'abilitazione di Gestore Autotrasporto di Persone, nonostante io intenda esercitare l'attività che le dicevo sopra con minivan fino a 9 persone incluso il conducente, forse dovrei chiedere autorizzazione anche come impresa di trasporto, potendo poi per esempio accompagnare come trasporto occasionale anche clienti in aeroporto?

Grazie mille
Paola





 
Gent.ma Paola,
in realtà la legge della regione Piemonte n. 33/2001 ha subito ulteriori modifiche col le leggi l.r. 38/2009, e l.r. 03/2015, allegata a questo post, comunque l'articolo 9 non é stato modificato.La sua interpretazione é corretta, se il mezzo é regolarmente intestato alla Società titolare dell'agenzia di viaggi. Il suo dipendente e il D.T. possono svolgere, esclusivamente, l'attività di accompagnamento senza ulteriori servizi e pagamenti accessori.
Nell'ipotesi in cui intendesse svolgere l'attività con NOLO CON AUTISTA CON REGOLARE AUTORIZZAZIONE, potrebbe chiedere un pagamento extra ma dovrebbe fatturare la ditta di NOLO CON AUTISTA e non certo l'agenzia di viaggi.

Buon lavoro

X
 
Grazie mille!
Mi permetto un'ulteriore domanda, se posso:
nel caso di organizzazione di gite in moto o in mountainbike con la stessa formula, cioè mio dipendente che fa il giro insieme ai partecipanti accompagnandoli lungo il percorso e fino ai luoghi di attrazione, è possibile effettuare questo servizio con personale che non abbia il patentino di accompagnatore turistico se dipendente dell'agenzia? (eventualmente noleggiando le bici o le moto, chiaramente senza conducente cioè nessuno viene trasportato sulla moto del mio dipendente)

Grazie ancora per tutto!
Paola
 
Assolutamente no, i vostro servizio deve limitarsi esclusivamente agli spostamenti. Non potete svolgere attività professionale turistica a nessun titolo.
 
Gentile dott. Saverio,
mi ricollego al quesito di chi mi ha preceduto (Paola Vercellotti), con una domanda diretta: ma neanche il Direttore Tecnico di una Agenzia di Viaggi in persona può accompagnare suoi clienti lungo percorsi (tematici), che siano questi a piedi, in bici, a cavallo o in bus? Attendo un suo cortese riscontro e la ringrazio.
Cordiali saluti,
Giovanni Perri
 
Preg.mo Giovanni,
le vostre domande sono estremamente interessanti e pertinenti, quando devo esprimere un parere analizzo, come nel caso specifico, diverse tematiche: la prima riguarda l'attività d'impresa, se un dirigente o un dipendente della stessa impresa svolgono la loro attività nell'ambito delle competenze attribuite con norme di settore nessun problema. Ma in relazione alla sua cortese domanda, ritengo che accompagnare un gruppo rientri tra le competenze esclusive delle professioni turistiche: guide e/o accompagnatori. Teniamo sempre presente che l'art. 2084 del codice civile così dispone: "La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge".

Ciò significa che per ogni categoria d'impresa, ma anche di professioni si può operare solo nel rispetto della disciplina di riferimento. Per quanto riguarda le professioni turistiche, inclusa la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggi, la norma di riferimento va riscontrata nell'art. 117 comma III della Costituzione che definisce la categoria delle professioni "materia concorrente", pertanto lo Stato detta le leggi quadro o cornici, le regioni legiferano nel rispetto delle leggi quadro, in questo caso le professioni sono definite dagli articoli 29 (direttore tecnico) e 30 (guida/accompagnatrice) del decreto legislativo n. 206 del 2007
 
Gent.mo Dott.Saverio,
grazie ancora per i chiarimenti. Io mi permetto di sottoporle, a seguito di una riflessione fatta dopo la sua risposta qui sopra, un ultimo dubbio, relativo alla normativa regionale del Piemonte, che è la mia regione.

Se le Agenzie di viaggio sono, come definisce la Legge Regionale Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15. (Testo coordinato)
Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo. Modificata da l.r. 22/2009, l.r. 38/2009, l.r. 08/2010, l.r. 23/2015, l.r. 16/2016
(http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1988015.html#nota2)
all'art.2,
In particolare rientrano nelle attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
e) l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;

Ed inoltre, come avevamo visto insieme sopra, nella legge regionale nr.33, in materia di professioni turistiche:
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono
attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

Io mi chiedo:
- è forse quella parola "qualificati" nella legge nr.15/1988 che sottintende che per espletare attività di accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi organizzati io debba utilizzare un accompagnatore turistico con patentino?
Nella stessa sede però sembra che il direttore tecnico possa comunque farlo, accompagnare può essere anche a piedi o in bicicletta, significa assistere. (Mi è chiara la differenza con il lavoro di Guida Turistica, ma sull'accompagnatore qui vedo una sovrapposizione)

e quindi, se questa interpretazione della parola "qualificati" fosse corretta, perchè poi si escludono nella legge 33 del 2001 i dipendenti qualificati di agenzie turistiche dalla normativa sulle professioni?

Non è forse che, per la Regione Piemonte, se l'attività è di accompagnamento e non di guida turistica, come si vede dalla legge 15 del 1988, è possibile effettuarla come agenzia da un dipendente o dal direttore tecnico?

Grazie ancora per la pazienza che ha
Paola

 
Gent.a Paola como ho già risposto a Giovanni,
le vostre domande sono estremamente interessanti e pertinenti, quando devo esprimere un parere analizzo, come nel caso specifico, diverse tematiche: la prima riguarda l’attività d’impresa, se un dirigente o un dipendente della stessa impresa svolgono la loro attività nell’ambito delle competenze attribuite con norme di settore nessun problema. Ma in relazione alla sua cortese domanda, ritengo che accompagnare un gruppo rientri tra le competenze esclusive delle professioni turistiche: guide e/o accompagnatori. Teniamo sempre presente che l’art. 2084 del codice civile così dispone: “La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge”.

Ciò significa che per ogni categoria d’impresa, ma anche di professioni si può operare solo nel rispetto della disciplina di riferimento. Per quanto riguarda le professioni turistiche, inclusa la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggi, la norma di riferimento va riscontrata nell’art. 117 comma III della Costituzione che definisce la categoria delle professioni “materia concorrente”, pertanto lo Stato detta le leggi quadro o cornici, le regioni legiferano nel rispetto delle leggi quadro, in questo caso le professioni sono definite dagli articoli 29 (direttore tecnico) e 30 (guida/accompagnatrice) del decreto legislativo n. 206 del 2007.

Per concludere, operate come ritenete più opportuno, da parte mia non avallerò mai un'attività che tende a violare le competenze di una categoria professionale. Nella mia lunga esperienza ho, spesso, difeso l'attività delle agenzie di viaggi dagli attacchi degli abusivi e delle associazioni senza scopo di lucro che prevaricavano le competenze nell'ambito dell'intermediazione turistica.

Non si può pretendere che i diritti di una categoria siano tutelati, se non vengono rispettati i diritti degli altri operatori.
 
Gentilissimo Dott. Saverio,
Innanzitutto grazie.
Seconda cosa... Ricollegandomi ancora una volta a Paola Vercellotti, credo comunque che (come al solito in Italia?) le norme lascino un margine "libero" di interpretazione, almeno nella disputa tra competenze e ambiti operativi del Direttore Tecnico e dell'Accompagnatore (la figura della Guida Turistica è invece ben delineata). Credo dunque che, seppur "teoricamente", non si possa discutere sulla evidenza che la preparazione di un Direttore Tecnico supera di gran lunga e "assorbirebbe" quella dell' Accompagnatore. Ma in Italia vige la regola dei balzelli, delle corporazioni, degli albi, spesso a discapito della libertà e della efficienza nel lavoro (e non sempre a garanzia del cliente). Nel mio caso comunque, e credo anche nel caso della Sig.ra Vercellotti, nessuno vuole usurpare alcun "trono" o posizione professionale...Si tratta solo di capire meglio il funzionamento di un sistema (farraginoso), per agire nella totale legalità e con la massima professionalità. E credo che il confronto con lei sia di grande aiuto.
Cordiali saluti,
Giovanni Perri
 
Buonasera,

vedo che questa discussione risale ormai al 2012.
Anche alla sottoscritta piacerebbe, in qualità di accompagnatrice turistica abilitata, organizzare gite ed escursioni, ma come si fa??
Ho mille perplessità ma tanta voglia di realizzare questo piccolo progetto, cominciando magari con amici e parenti per poi in futuro estendere la cosa anche al di fuori del mio piccolo entourage, che so, magari realizzando delle locandine.
Mi piacerebbe svolgere la mia professione in autonomia poiché finora ho sempre avuto collaborazioni occasionali con agenzie, ma chi fa questo lavoro sa benissimo che non ci si campa, soprattutto in bassa stagione.
Naturalmente anche se inizialmente organizzerei esclusivamente gite per amici e parenti vorrei comunque restare nella più totale legalità e tranquillità, quindi vorrei capire ad esempio come gestire i soldi che mi vengono dati in anticipo e come funziona in caso di disdette, vorrei inoltre capire quando e se conviene stipulare un'assicurazione per i partecipanti (e per me stessa già che ci siamo in quanto organizzatrice).
So che sul bus tutti i passeggeri sono coperti da assicurazione quindi non mi preoccupo di questo.

Attendo con ansia suggerimenti vari.

 

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