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Organizzazione Gite Giornaliere

Gentilissimo dott. X,
sono titolare di una società di noleggio,nello specifico auto e motoscafi(6 mt.) .
Quest'anno vorrei acquistare un gozzo di 10mt. omologato per 20 pax, da impiegare in escursioni giornliere lungo tutta la costa .
Vorrei ,se possibile, chiederle quale tipo di patente nautica o autorizzazione da parte della Camera di Commercio necessita tale attività considerando che sarà un dipendente a condurla .
Nello specifico, non capisco se rientri nel "Noleggio con Conducente di Natante" o altro .

Cordiali Saluti
 
Gent.mo Dott. X,
la ringrazio molto per la risposta e i riferimenti di legge da lei indicati. Approfitto della sua competenza per chiederle un chiarimento, il D.M. 4/7/94 all'art. 4 afferma
"Veicoli da immatricolare in uso proprio. 1. Il trasporto potrà essere effettuato con veicoli di proprietà o in usufrutto dei soggetti di cui sopra ovvero acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera."
Le chiedo: con "locazione con facoltà di compera" si intende un noleggio a lungo termine? Interpreto bene se ritengo che il noleggio sia da ritenere ammesso per il trasporto dei clienti?

La ringrazio e faccio i miei complimenti per le utili informazioni contenute in questo forum.
Saluti.
 
Per svolgere l’attività dovranno essere rispettate le disposizioni di cui sotto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 223)

Articolo 24 Uso commerciale delle unità da diporto.

1 Il proprietario o l’armatore, per l’annotazione dell’uso commerciale ai sensi dell’articolo 2 del codice, presenta all’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l’attivita’ che intende compiere e corredata da:

a) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa’ esercente le attivita’ commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del codice, nonche’ gli estremi dell’iscrizione nel suddetto registro;

b) licenza di navigazione delle unita’ interessate.

2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all’ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell’annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell’uso commerciale che si intende svolgere.

3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita’ appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

4. L’uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e’ consentito all’utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell’articolo 265 del codice della navigazione.
 
Con “locazione con facoltà di compera” si intende un noleggio a lungo termine. Interpreta bene se ritiene che il noleggio sia da ritenere ammesso per il trasporto dei clienti, in quanto rientra nell'attività commerciale dell'impresa inserita nello statuto e nell'atto costitutivo.
 
Buongiorno,
è da un po' di tempo che seguo con interesse la discussione in merito al <strong>trasporto clienti con mezzi di proprietà di agenzia turistica</strong> in base al D.M./7/1994 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4998/2009.

La motorizzazione di Siena, dove risiedo e opero, ha risposto negativamente.
Qualcuno è al corrente di un ufficio della Motorizzazione in Toscana o anche in Italia che sia sensibile alla questione e che abbia in passato già accettato richieste come queste da parte di agenzie di viaggio? Se si potete mandare i riferimenti?


Grazie

 
Le giro un parere elaborato da un esperto di diritto stradale e funzionario della polizia municipale di Prato, il quale conferma la mia tesi in merito al trasporto di clienti da parte di guide turistiche ed agenzie con un veicolo di proprietà dei medesimi etc., a patto che non entri in concorrenza con Taxi ed NCC e che il trasporto sia a titolo gratuito.
Il suo complesso quesito si riconduce in realtà a un'unica domanda relativa alla lecita possibilità di trasportare i clienti del locatario mediante il veicolo preso in locazione da Lei e immatricolato, quindi, per noleggio senza conducente. Le varie distinzioni dei casi proposti, veramente articolata e puntuale, non spostano il problema che, come già in altre occasioni precisato (auto di cortesia di officine per quanto concerne il noleggio senza conducente di veicoli a uso privato, alberghi, discoteche, per il trasporto di clienti da parte di conducenti alle loro dipendenze, etc.), risiede nell'onerosità del trasporto dei clienti, onerosità che può risiedere anche nel costo globale del servizio e non necessariamente in una voce specifica di questo. In buona sostanza, premesso che l'onere della prova spetta all'organo accertatore, il quale però si può basare anche su presunzioni semplici per arrivare a sostenere che il trasporto dei clienti avviene a titolo oneroso, se il trasporto dei clienti è meramente accessorio al servizio principale (cosa però assai improbabile) e quindi non è oneroso, nemmeno in maniera dissimulata, allora nulla osta all'uso del veicolo locato per il trasporto (gratuito) di persone; diversamente si trasforma in un noleggio con conducente, in concorrenza con le attività svolte in conformità alla legge 21/92 da parte di conducenti professionali, muniti di patente e di CAP KB e iscritti al ruolo dei conducenti. Solo se è chiaro che viene corrisposto unicamente un rimborso delle spese vive si può sostenere che si tratti di un trasporto in conto proprio effettuato con un mezzo di proprietà, ovvero anche disponibile in virtù di un contratto di locazione, per il quale è sufficiente la sola patente di categoria B ove si tratti di autoveicoli con al massimo nove posti compreso quello del conducente.
Per fare un esempio banale, ma chiarificatore, se un ristoratore utilizza il proprio veicolo, ovvero quello intestato all'attività o preso a noleggio per prendere i clienti e trasportarli nel suo locale, offrendo un servizio aggiuntivo a chi ne avanzi richiesta, si tratterà di noleggio con conducente solo se viene corrisposta direttamente una somma di denaro (direi superiore rispetto al mero rimborso del costo carburante), ovvero se esiste un'opzione maggiorata del servizio di ristorazione "con trasporto". Ma questo vale per qualsiasi caso di trasporto di persone su veicoli non destinati al noleggio con conducente, comprese le nostre auto di famiglia, dove si può trasportare qualsiasi persona, per qualsiasi finalità, ma mai dietro corresponsione di una specifica tariffa; ovvio che in tali casi sarà pressochè impossibile dimostrare un eventuale uso in conto di terzi per trasporto di persone a titolo oneroso, che configurerebbe il noleggio con conducente. Se con amici intendiamo fare un viaggio di 1000 km, utilizzando la mia auto, ovvero un'autovettura a noleggio senza conducente, possiamo certamente dividerci le spese vive (costo del noleggio o usura del veicolo, carburante, pedaggi, parcheggi, etc.), oppure posso anticipare le spese e farmele rifondere pro quota, senza che questo rappresenti un noleggio con conducente, ma se io trasporto le stesse persone sul mio veicolo o su un veicolo a noleggio e mi faccio corrispondere una somma maggiore è evidente che così faccio pagare un servizio che comprende il noleggio con conducente. Resta ovviamente sempre la difficoltà per l'organo di polizia di dimostrare il servizio abusivo.
Quanto alla differenza tra l'agenzia di viaggio e la guida turistica, al di là della diversa attività svolta, la questione non cambia. Pertanto anche in tal caso il discrimine tra un uso del veicolo per l'attività e il trasporto oneroso delle persone risiede in uno specifico corrispettivo che vada al di là dell'eventuale rimborso delle spese vive, con i limiti ovvi per l'organo di polizia di supportare l'accertamento della violazione dell'articolo 85 del codice della strada con validi elementi di prova, anche presuntivi, che reggano al vaglio di un eventuale ricorso. Se ad esempio, l'agenzia o la guida offrono pacchetti senza trasporto a costi così inferiori rispetto ai pacchetti con trasporto da non giustificare un mero rimborso spese, pare evidente che sia possibile dimostrare il noleggio con conducente abusivo; diversamente rimarrà un fondato dubbio circa la regolarità della prestazione di trasporto, come accade nella maggior parte dei casi nei trasporti "di cortesia" da parte di attività imprenditoriali. Peraltro questi tipi di accertamento sono possibili solo a seguito di un'accurata indagine, che di norma richiede di acquisire informazioni dai clienti o direttamente dalle agenzie mediante contatti telefonici anonimi o agenti in borghese e spesso l'accertamento prende il via da esposti avanzati da attività concorrenti o da attività di noleggio con conducente e taxi.
 
Buongiorno Dott. Saverio
sono titolare di una agenzia di viaggi da diversi anni , mi volevo iscrivere all associazione contro l abusivismo turistico ma con dispiacere ho visto che fa acqua da tutte le parti,io mia sorella stiamo cercando di combattere il fenomeno istruendo la clientela , ma sono ancora troppo forti e ben radicati questi pulmanari o,ho il classico abusivo di turno.
mi trovo sul territorio salernitano quindi faccio capo alla regione campania,di cui lo dico con molta franchezza neanche loro sono molto competenti,mi dicono che mi devo rivolgere al comune di residenza per denunce o esposti...Poi la combinazione di due servizi esempio bus + biglietteria parch,teatri ecc ,rientrano nel cosiddetto chiamato pacchetto turistico,o intermediazione turistica di cui solo le agenzie di viaggio/ agenzie tour operator possono svolgere?
La ringrazio del tempo dedicatomi
Buona giornata..
 
Preg.mo Giuseppe, conosco questo fenomeno, diffuso in tutta Italia. Solo le agenzie di viaggi autorizzate con leggi regionali possono svolgere l'attività di INTERMEDIAZIONE TURISTICA, in particolare quando si vendono almeno due servizi turistici: decreto legislativo n. 79/20111 "Codice del turismo:
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o
il venditore agli obblighi del presente capo.
 
Buongiorno,
ho un'agenzia di viaggi in emilia romagna e da poco ho preso anche la licenza per il noleggio di scooter.
Abbiamo acquistato dei mezzi e li abbiamo intestati all'agenzia con uso noleggio senza conducente.
Nell'organizzazione di tour giornalieri (composti da noleggio + pranzo + degustazione) posso accompagnare i turisti (con mezzo autonomo sempre intestato all'agenzia, ma senza portare nessuno dietro) come capo gruppo pur non avendo il titolo di accompagnatore turistico? Premetto che sono direttore tecnico dell'agenzia e proprietario.
Inoltre la combinazione di noleggio + guida turistica o noleggio + degustazione è pacchetto turistico? ci vuole la licenza vero?
Grazie
 
Preg.mo Tito,
i servizi da lei proposti devono essere inseriti nel contratto di cui agli articoli 32-51 del codice del turismo. Certo che lei può accompagnare il gruppo, a condizione che non svolga attività di accompagnatore turistico, nello specifico non deve illustrare i luoghi ma fornire l'assistenza per i servizi proposti con il pacchetto turistico.
 
A mio parere, la sua presenza, nell'ambito del tour,svolge una, fra le tante, attività previste dalla legge regionale Emilia Romagna - 31 marzo 2003, n. 7, basta leggerne l'articolo 1. Per mia cultura, preferisco citare, sempre, le norme che rappresentano l'unico parametro oggettivo per la tutela delle attività professionali.Nel suo caso specifico ritengo che lei operi nel rispetto della legge regionale che le ha permesso di svolgere l'attività di intermediazione turistica.
Buon lavoro.
 
Ritengo di no, si tratta di intermediazione turistica soggetta alla disciplina normativa prevista per i "pacchetti turistici".
 
Premesso che l'intermediazione turistica viene disciplinata dalle regioni in attuazione dell'art. 117 comma 4 della Costituzione:
Codice turismo ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o
il venditore agli obblighi del presente capo.
 
Buongiorno,
ho letto con attenzione la vostra discussione in merito al discorso Tour operator / Ncc / adv ...
mi sorge un dubbio proprio in quanto sono in possesso di autorizzazione Ncc e svolgo regolarmente questo servizio.

E' possibile in qualità di ncc "proporre" un tour che preveda attività collaterali a quelle del semplice trasporto?
Mi spiego ..
L'impresa titolare della licenza di trasporto può vendere un tour chiamato WINE TOUR oppure CITY TOUR ?? ( A patto ovviamente che poi il servizio di degustazione di vino sia eseguito e fatturato direttamente dalla cantina , ed il servizio di guida turistica sia eseguito e fatturato direttamente dalla guida. Ossia il vettore non appronta un "pacchetto turistico" che vende nel suo insieme ).
Il vettore si limiterebbe a vendere il solo trasporto....
In base alla vostra esperienze è necessario essere un tour operator per fare questo?

La mia perplessità è sorta guardando nel web ...

Può il titolare dell'impresa di trasporto creare un sito internet dove vende tutti questi tours?
Allo stesso modo può creare un catalogo cartaceo dove vende questi tours?
se abbiamo risposto positivamente al primo quesito , dovrebbe conseguirne la liceità anche di questo secondo punto.

Ma temo che per il discorso pubblicitario, ossia per il "proporre" dei tours , a mezzo brochure o sito internet sia necessaria la qualifica di tour operator.. Che ne pensate ?!
 
Ritengo non ci sia nessun problema. Concordo che tutte le fatturazioni debbano essere separate. Del resto se il gestore di un albergo cerca una guida o un taxi, non é forse la stessa cosa? Per quanto riguarda la pubblicità, anche in questo caso non ci sono problemi, anzi credo che la messa in rete di più servizi e di imprese non può che giovare all'economia territoriale. Pertanto, la mia opinione é che lei possa pubblicizzare ma non vendere, la vendita é riservata, esclusivamente alle agenzie di viaggi.
 
ma l'art 34 del codice del turismo dice che "La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo".
mi sembra una contraddizione.
 
Giusto, ma in questo caso sono diversi i soggetti che fatturano. L'art. 34 del codice del turismo si applica quando il soggetto che fattura diversi servizi per lo stesso servizio é uno solo.
 
Grazie per la risposta e spero che il mio quesito aiuti anche altri a fare chiarezza..
Per non generare confusione nel mio materiale pubblicitario adotterei queste accortezze:
- Utilizza delle parole Driving Services ( perchè si capisca che non sto vendendo pacchetti turistici , ma servizi di trasporto )
- utilizzo di un DISCLAIMER , scritto in piccolo , dove specifico che non sono agezia di viaggio
- NON inserire nella pubblicità il prezzo a persona ( perchè sembrerebbe un pacchetto ) , ma al contrario scrivere "contattaci per un preventivo ".
Così facendo non credo ci sia niente di male nella diffusione di materiale pubblicitario ( e/o realizzazione di un sito internet ) nel quale si propongono dei tours.
nel senso che ... io propongo dei tours.... ma all'interno di questi tours mi occupo solo della parte del trasporto ...
 
Buongiorno Saverio,
siamo un tour operator che organizza gite giornaliere condivise, con un prezzo fisso per persona.
Attualmente trasportiamo il gruppo con un'auto NCC in tre diverse città, e dopo averli portati in queste città ci fermiamo ad effettuare un wine tasting, incluso nel prezzo fisso per persona. Il gruppo passa il tempo nelle città per conto proprio, senza il nostro accompagnamento, visto che non siamo guide autorizzate.

Da ciò che ho letto fino ad ora mi sembra di capire che questo stesso servizio potrei effettuarlo con un mezzo intestato all'azienda, con apposita dicitura sul libretto di circolazione, senza bisogno di un veicolo NCC, corretto? Il gruppo, o meglio la persona singola, paga per l'intera giornata, non per il trasporto in se.

A presto,
Riccardo
 
Preg.mo Riccardo, se lavorate come Tour operator, nell'organizzare il "pacchetto turistico" predisponete i contratti previsti nell'ambito degli articoli 32-51 del "Codice del turismo, in modo forfettario. Per quanto riguarda il mezzo: questo può essere utilizzato a condizione che sia intestato all'agenzia di viaggi e sul libretto di circolazione sia inserita la dicitura prevista dal decreto 4 luglio 1994 del Ministero dei trasporti, come ribadito dalla sentenza N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004.
 
Gent.mo dott. Saverio,
ho letto i vari quesiti nel forum e mi congratulo per la Sua preparazione in materia.
Sono amministratore di una società che svolge l'attività di noleggio e rimessaggio di autocaravans, e siamo in attesa che il comune approvi un progetto per aprire un'area di sosta camper.
La sosta camper si trova a pochi chilometri (in media 30 km) da diverse città turistiche e marine, leggendo i post precedenti ho capito che: la mia società può accompagnare e riprendere i propri clienti con un minivan 9 posti (di proprietà della società stessa con le dovute indicazioni sulla carta di circolazione) senza la necessità di avere la licenza di NCC, purchè il servizio sia gratuito, giusto?
Il minivan può essere guidato da uno dei soci o dai dipendenti indifferentemente? Per offrire questo servizio la società può utilizzare anche un minivan di proprietà della società ma immatricolato per il noleggio senza conducente, guidato però da un socio o dipendente e non da terzi?
Spero di essere stata chiara nell'esporre i miei dubbi.
La ringrazio in anticipo per la disponibilità
Saluti
Francesca
 
Gent.ma Francesca, dalla lettura di questa sua nota mi rendo conto che, con i miei precedenti interventi, sono stato chiaro ed esaustivo nel proporvi la disciplina e la giurisprudenza di riferimento. Lei ha centrato la corretta interpretazione sul tema di transfer con mezzo dell'impresa. Grazie per i complimenti.
 
Buon giorno, mi sono appena iscritto al blog colpito dalla professionalità del dott. Saverio. Sono un arch. mi capita di parlare a degli incontri/conferenze sulla storia della mia città e il suo sviluppo. Da qualche tempo sto ricevuto delle richieste di realizzare dei tuor architettonici, anche da gruppetti composti da sole due o tre persone attraverso la città per vedere dal vivo ciò di cui si parla. Quindi stavo pensando di utilizzare la mia macchina personale, visto anche la presenza di persone non più giovanissime, per gli spostamenti da un punto all'altro nel momento in cui le distanze/dislivelli diventino impegnative. Mi è sorto subito il dubbio se ciò sia legale o se per farlo debba avere qualche permesso per il trasoporto delle persone o altro ancora...La ringrazio anticipatamente per la risposta
 
Preg.mo Cristiano,
la sua attività é, senz'altro, di grande spessore culturale. Il problema riguarda la professione che, di fatto, lei andrebbe a svolgere. A mio parere i tour proposti sono tour culturali e, quindi, soggetti alla professione di "guida turistica" che deve essere in possesso di patentino, in relazione alla disciplina regionale, come disposto dall'art. 117 comma IV della nostra Costituzione (competenze residuali o innominate - riservate esclusivamente alle regioni, siano esse a statuto speciale che a statuto ordinario), inoltre l'art. 2084 del codice civile, dispone che la legge definisce le modalità per lo svolgimento di qualunque attività commerciale.
Pertanto, se lei fosse in possesso della suddetta qualifica professionale, potrebbe chiedere alla motorizzazione civile, tramite trascrizione sul libretto di circolazione di una vettura, a lei intestata, che con lo stesso mezzo, senza alcun onere aggiuntivo, andrebbe a svolgere l'attività di guida turistica.
 
Buongiorno Dott Saverio sarà sicuramente tediato da la ripetitività delle domande ma è da un anno che sto cercando di ampliare la nostra attività d'agenzia di viaggi proprio verso la produzione di servizi diretti. Siamo agenzia di viaggi da oltre 20 anni con nomina Iata e ci siamo specializzati nel settore adesso vorrei ampliare l'attività appunto offrendo servizi di transfert ed escursioni.
La soluzione che avrei trovato per sgombrare ogni dubbio dalla leggitimazione o meno nello svolgere questo lavoro, mi sono incamminato verso la richiesta di una licenza NCC (PIANO A) quindi fatta l'abilitazione KB e aperto l'iter amministrativo.
Adesso ho i miei dubbi che questa licenza mi possa essere concessa per cui dovrei avere pronto una soluzione alternativa (PIANO B) che non inibisca la mia attività e voglia d'impresa.
Domanda è possibile stipulare un contratto di leasing per minivan 9 posti intestato all'impresa e immatricolarlo come uso proprio da utilizzare esclusivamente per i clienti dell'agenzia?
Per quanto riguada il servizio transfer questo sarebbe accessorio e a pagamento all'acquisto del volo aereo
quindi fatturerei al cliente unico documento 74/ter con volo + transfer e assistenza
Per quanto riguarda il servizio escursioni invece sarebbe documento 74/ter con trasporto+assistenza+ristorazione
dove il trasporto sarebbe fornito con il nostro mezzo.
In termini di costi in questo caso i canoni di leasing sono detraibili al 100% o al 40% ? Se il mezzo viene utilizzato solo per la realizzazione di uesti servizi le spese dovrebbero essere deducibili al 100% o sbaglio.
A rimarcare le attività che le agenzie possono svolgere questo è quanto recita la legge
2. In particolare rientrano nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo:
e) l’organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) l’organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l’esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell’agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell’agenzia stessa;

quindi in caso non dovessi riuscire a ìd ottenere la NCC posso procedere con il PIANO B ?
E in questo caso l'iscrizione sul libretto la dovrebbe richiedere la società di leasing ?

Grazie per la sua attenzione,
inoltre penso che posso essere d'aiuto al blog in merito alle mie competenze e esperienza

Grazie
 
Preg.mo Antonio, lei può operare in leasing, chiedendo l'iscrizione dell'attività nel libretto di circolazione della vettura, che deve rientrare nella disponibilità dell'impresa. La predetta dicitura é prevista dal decreto 4 luglio 1994 del Ministero dei trasporti, come ribadito dalla sentenza N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004. Deve sempre comparire la fatturazione, sempre ed esclusivamente, a nome dell'agenzia di viaggi. Per quanto riguarda le percentuali, da attribuire ai singoli servizi turistici proposti, non c'é nessun problema perché la disciplina di riferimento é contenuta nel decreto legislativo n. 79/2011 "codice del turismo", dall'art. 32 al 51. Gli agenti di viaggi, quando operano come tour operator, possono offrire pacchetti turistici forfettari senza dovere specificare le singole voci.Da gennaio di quest'anno svolgo attività di consulenza e assistenza personalizzata, con la proposta di contratti annuali, per chi fosse interessato la mia e.mail saveriopanzica@alice.it
 
Grazie Dott Saverio le scrivero in privato per un progetto più ampio le chiedo intanto un chiarimento in merito alla risposta

"Deve sempre comparire la fatturazione, sempre ed esclusivamente, a nome dell’agenzia di viaggi" la fatturazione è sempre emessa dall'agenzia ? O intende un'autofattura ? Mi può fare un esempio

Volo+Trasfer+assistenza

Escursione (trasporto+assistenza+servizio ristorazione)


Grazie
 

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