Le giro un parere elaborato da un esperto di diritto stradale e funzionario della polizia municipale di Prato, il quale conferma la mia tesi in merito al trasporto di clienti da parte di guide turistiche ed agenzie con un veicolo di proprietà dei medesimi etc., a patto che non entri in concorrenza con Taxi ed NCC e che il trasporto sia a titolo gratuito.
Il suo complesso quesito si riconduce in realtà a un'unica domanda relativa alla lecita possibilità di trasportare i clienti del locatario mediante il veicolo preso in locazione da Lei e immatricolato, quindi, per noleggio senza conducente. Le varie distinzioni dei casi proposti, veramente articolata e puntuale, non spostano il problema che, come già in altre occasioni precisato (auto di cortesia di officine per quanto concerne il noleggio senza conducente di veicoli a uso privato, alberghi, discoteche, per il trasporto di clienti da parte di conducenti alle loro dipendenze, etc.), risiede nell'onerosità del trasporto dei clienti, onerosità che può risiedere anche nel costo globale del servizio e non necessariamente in una voce specifica di questo. In buona sostanza, premesso che l'onere della prova spetta all'organo accertatore, il quale però si può basare anche su presunzioni semplici per arrivare a sostenere che il trasporto dei clienti avviene a titolo oneroso, se il trasporto dei clienti è meramente accessorio al servizio principale (cosa però assai improbabile) e quindi non è oneroso, nemmeno in maniera dissimulata, allora nulla osta all'uso del veicolo locato per il trasporto (gratuito) di persone; diversamente si trasforma in un noleggio con conducente, in concorrenza con le attività svolte in conformità alla legge 21/92 da parte di conducenti professionali, muniti di patente e di CAP KB e iscritti al ruolo dei conducenti. Solo se è chiaro che viene corrisposto unicamente un rimborso delle spese vive si può sostenere che si tratti di un trasporto in conto proprio effettuato con un mezzo di proprietà, ovvero anche disponibile in virtù di un contratto di locazione, per il quale è sufficiente la sola patente di categoria B ove si tratti di autoveicoli con al massimo nove posti compreso quello del conducente.
Per fare un esempio banale, ma chiarificatore, se un ristoratore utilizza il proprio veicolo, ovvero quello intestato all'attività o preso a noleggio per prendere i clienti e trasportarli nel suo locale, offrendo un servizio aggiuntivo a chi ne avanzi richiesta, si tratterà di noleggio con conducente solo se viene corrisposta direttamente una somma di denaro (direi superiore rispetto al mero rimborso del costo carburante), ovvero se esiste un'opzione maggiorata del servizio di ristorazione "con trasporto". Ma questo vale per qualsiasi caso di trasporto di persone su veicoli non destinati al noleggio con conducente, comprese le nostre auto di famiglia, dove si può trasportare qualsiasi persona, per qualsiasi finalità, ma mai dietro corresponsione di una specifica tariffa; ovvio che in tali casi sarà pressochè impossibile dimostrare un eventuale uso in conto di terzi per trasporto di persone a titolo oneroso, che configurerebbe il noleggio con conducente. Se con amici intendiamo fare un viaggio di 1000 km, utilizzando la mia auto, ovvero un'autovettura a noleggio senza conducente, possiamo certamente dividerci le spese vive (costo del noleggio o usura del veicolo, carburante, pedaggi, parcheggi, etc.), oppure posso anticipare le spese e farmele rifondere pro quota, senza che questo rappresenti un noleggio con conducente, ma se io trasporto le stesse persone sul mio veicolo o su un veicolo a noleggio e mi faccio corrispondere una somma maggiore è evidente che così faccio pagare un servizio che comprende il noleggio con conducente. Resta ovviamente sempre la difficoltà per l'organo di polizia di dimostrare il servizio abusivo.
Quanto alla differenza tra l'agenzia di viaggio e la guida turistica, al di là della diversa attività svolta, la questione non cambia. Pertanto anche in tal caso il discrimine tra un uso del veicolo per l'attività e il trasporto oneroso delle persone risiede in uno specifico corrispettivo che vada al di là dell'eventuale rimborso delle spese vive, con i limiti ovvi per l'organo di polizia di supportare l'accertamento della violazione dell'articolo 85 del codice della strada con validi elementi di prova, anche presuntivi, che reggano al vaglio di un eventuale ricorso. Se ad esempio, l'agenzia o la guida offrono pacchetti senza trasporto a costi così inferiori rispetto ai pacchetti con trasporto da non giustificare un mero rimborso spese, pare evidente che sia possibile dimostrare il noleggio con conducente abusivo; diversamente rimarrà un fondato dubbio circa la regolarità della prestazione di trasporto, come accade nella maggior parte dei casi nei trasporti "di cortesia" da parte di attività imprenditoriali. Peraltro questi tipi di accertamento sono possibili solo a seguito di un'accurata indagine, che di norma richiede di acquisire informazioni dai clienti o direttamente dalle agenzie mediante contatti telefonici anonimi o agenti in borghese e spesso l'accertamento prende il via da esposti avanzati da attività concorrenti o da attività di noleggio con conducente e taxi.