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Organizzazione Gite Giornaliere

Preg.mo Marco non sono d'accordo con la motorizzazione.

Riporto il mio parere sulla possibilità di accompagnare i turisti in moto, per analogia in auto. Provi a portare la sentenza e la direttiva Bolkestein. L'Unione Europea ha emanato la direttiva Bolkestein per le imprese e le professioni che prestano servizi.

La questione é estremamente interessante e stimolante. Per svolgere questa attività da "antesignani", si potrebbe iniziare avendo come riferimenti normativi:
la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi (Bolkestein);
la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.

La Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività. Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti. Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.

Quindi immaginiamo che un professionista del turismo decida di accompagnare i turisti con il proprio mezzo: auto, moto. Se il mezzo è di proprietà, il professionista si recherà alla motorizzazione civile e chiederà che nel libretto di circolazione sia specificato che lo stesso mezzo verrà impegnato, anche, per lo svolgimento di attività d'impresa o di professione.

Proporrei un passaggio "deontologico", prima di imbarcare il turista sul mezzo. I professionisti, autorizzati con norme regionali, dovrebbero mostrare gli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni alle persone. Infatti, in mancanza di assicurazione, in caso di incidente e di eventuali danni alle persone, si aprirebbero scenari a dir poco, inquietanti. Il risarcimento é dovuto per legge, ma se il soggetto che lo ha provocato non è assicurato chi tutela il danneggiato? Se chi procura il danno non ha niente, non risarcisce niente. Allora il povero danneggiato dovrà rivolgersi al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Riporto una sintesi della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.

Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)

Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente
dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
SINTESI dal sito Pl.com articolo di Marilisa Bombi[/b]Partecipa al Forum - Registrati e condividi sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
 
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Buongiorno,
approfitto della Sua esperienza in merito per farLe la seguente domanda.
Sono una Guida Ambientale Escursionistica abilitato presso la Regione Emilia Romagna. Ho da poco preso il patentino e quindi non ho intenzione per il momento almeno di aprire una partita IVA ma di cominciare offrendo prestazioni occasionali. Siccome abito a Rimini e vorrei sfruttare il turismo volevo accompagnare i turisti interessati fornendo anche il trasporto con un minibus che io stesso intenderei guidare (con la patente B so che posso portare fino a 8 passeggeri).

La mie domande sono:
1) Posso farlo pure lavorando con "prestazione occasionale" o per forza devo aprire partita iva perchè il minibus deve risultare facente parte dell'impresa personale?
2) Posso farlo noleggiando il minibus o facendomelo dare in prestito da conoscenti piuttosto che acquistandolo?
3) Dovrei per forza prendere l'abilitazione CAB KB?
4) Il trasporto deve risultare gratuito in fase di fatturazione al cliente mi pare di aver capito?

Grazie mille per la Sua pazienza.
Marco
 
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L'apertura della partita IVA è assolutamente indispensabile. L'IVA permette di operare come: impresa o libero professionista. In questo caso riscrivo il mio parere sopra citato.
Nel caso in cui venisse offerto il trasporto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di guida, autorizzata dalle norme regionali, nessun compenso extra potrebbe essere chiesto, oltre la tariffa per il servizio di guida.

La questione é estremamente interessante e stimolante. Per svolgere questa attività da "antesignani", si potrebbe iniziare avendo come riferimenti normativi:
la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi (Bolkestein);
la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.

La Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività. Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti. Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.

Quindi immaginiamo che un professionista del turismo decida di accompagnare i turisti con il proprio mezzo: auto, moto. Se il mezzo è di proprietà, il professionista si recherà alla motorizzazione civile e chiederà che nel libretto di circolazione sia specificato che lo stesso mezzo verrà impegnato, anche, per lo svolgimento di attività d'impresa o di professione.

Proporrei un passaggio "deontologico", prima di imbarcare il turista sul mezzo. I professionisti, autorizzati con norme regionali, dovrebbero mostrare gli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni alle persone. Infatti, in mancanza di assicurazione, in caso di incidente e di eventuali danni alle persone, si aprirebbero scenari a dir poco, inquietanti. Il risarcimento é dovuto per legge, ma se il soggetto che lo ha provocato non è assicurato chi tutela il danneggiato? Se chi procura il danno non ha niente, non risarcisce niente. Allora il povero danneggiato dovrà rivolgersi al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Riporto una sintesi della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.

Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)

Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente
dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
SINTESI dal sito Pl.com articolo di Marilisa Bombi[/b]Partecipa al Forum - Registrati e condividi sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
 
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Grazie mille Saverio della sua gentilezza,
mi permetto di chiederle ulteriori due chiarimenti in riferimento a quanto da lei scritto.
Mi pare di aver capito quindi che per poter trasportare eventuali miei clienti nel luogo in cui svolgerò la guida devo
1) Avere per forza partita IVA e NON OPERARE COME COLLABORATORE OCCASIONALE (come potrei fare come guida in caso non percepisca più di 5000 € annui).
2) Avere un automezzo di proprietà e NON NOLEGGIATO o PRESTATO DA TERZI
3) NON FARSI PAGARE il trasporto altrimenti dovrei prendermi altre abilitazioni (o almeno non renderlo manifesto fiscalmente, poi posso aumentare la spesa per le mie guide)
4) Estendere l'assicurazione RC che già avrei come guida anche al trasporto.

Se il punto 1 e soprattutto il 2 (comprarmi il minibus) sono necessari mi vedo costretto ad andare incontro ad un mucchio di spese per cominciare una attività che non so nemmeno se prenderà piede ed ho paura che non riuscirò a far partire niente dei progetti che ho in mente.

La ringrazio ancora.
Marco
 
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Le sue interpretazioni sono esatte. La ragione per la quale non può operare nel "nolo con autista" riguarda la normativa di riferimento che disciplina tale materia. Se si lavora in un settore, bisogna rispettare tutte le norme che lo disciplinano.
 
Buongiorno
Ho un T.O. e le miaedomande sono le seguenti:
1) Io sono l'amministratore della società, posso guidare io il mezzo o devo assumere una persona?
2) Devo assolutamente restare nel mio comune o posso recarmi presso altri siti dei comuni limitrofi?

Grazie e buon lavoro
 
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Certamente, sia lei che il personale che è inquadrato nell'organigramma della sua impresa, così dispone il codice civile e la Costituzione.
Può operare in tutti i paesi dell'Unione europea, in base ai principi di libera prestazione dei servizi e delle attività commerciali.
Buon lavoro!
 
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Non sono necessarie le carte di attestazione e qualifica professionale, in quanto non si tratta di specifica attività di nolo con autista, ma di attività complementare all'attività d'impresa.
 
Ma quindi io (da accompagnatore certificato, con partita iva e auto di proprietà) posso offrire autonomamente un servizio di accompagnamento + trasporto senza necessitare di particolari abilitazioni ulteriori, ammesso che il trasporto non venga esplicitamente remunerato?
Oppure il trasporto deve essere occasionale e solo in assenza di altri metodi veloci per raggiungere il luogo di destinazione?
 
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Riporto una sintesi di un mio precedente intervento.
La direttiva Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività. Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti. Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.
 
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Ciao
Grazie innanzitutto per la vostra competenza e disponibilità e soprattutto Buon anno nuovo a tutti!
Sono una guida con regolare autorizzazone regionale e p.iva e dopo aver letto tutto il thread vorrei cercare di farmi un po' di chiarezza:
1) ci sono novità per quel che riguarda l'aci e la dicitura da apporre nel libretto di circolazione anche per un libero professionista? qualcuno ci è riuscito?
2) come guida quindi non posso nemmeno organizzare e pubblicizzare una visita guidata di un giorno offrendo/proponendo nel servizio il pranzo presso un ristorante? sconfino già nell'attività di un agenzia viaggi? Chiedo questo perchè sarebbe limitante fare un volantino dove spiego che tipo di visita si fa e poi lascio in bianco la voce pranzo :)
3) vale ancora la regola che un associazione può offrire "viaggi" ma solo ai propri associati da almeno 6 mesi ed in numero limitato ed occasionale e dovendone oltretutto dare comunicazione agli enti preposti (mi pare la provincia)

Grazie mille
Al
 
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1) Per quanto riguarda l'ACI e la dicitura da apporre nel libretto di circolazione anche per un libero professionista, ritengo dobbiate avviare un'azione singola o meglio con le vostre associazioni professionali per sensibilizzare ed applicare questo DIRITTO!

2) Non è possibile organizzare e pubblicizzare una visita guidata di un giorno offrendo/proponendo nel servizio il pranzo presso un ristorante. Si svolgerebbe attività di intermediazione turistica, specialmente se il costo del pranzo venisse incluso nel servizio di guida. Ritengo possibile proporre verbalmente, senza alcun impegno un ristorante, sarà il cliente a decidere e pagare direttamente al ristoratore. Per intermediazione turistica, come lei ha correttamente intuito, si intende la proposta, dietro provvigione, di qualunque servizio che possa essere definito turistico. La recente disciplina turistica ha esteso il concetto di impresa turistica a tutte le imprese che professionalmente operano nel settore.

3) Per rispondere alla terza domanda dovrei conoscere la regione di riferimento, in quanto ogni regione ha disciplinato, in merito, autonomamente in quanto la materia è di competenza residuale, cioè esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comma 4.
 
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Grazie per la veloce risposta
Al punto 3 son riuscito a rispondermi trovando la legge per il veneto ;-)
Volendo invece valutare l'opzione apertura di agenzia alla voce agenzie non viene menzionato da nessuna parte il famoso deposito cauzionale presente in altre regioni per cui presumo (e spero) non esista per il Veneto: le legge è questa http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477 articolo 37 e 38...
ciao
 
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Prima le rispondo in merito alla precedente domanda:

LEGGE REGIONALE Veneto n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (Modifica, parzialmente il Testo Unico del turismo ) L.R.33 /2002
Articolo . 40
Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all’associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all’anno se di durata superiore a tre giorni.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.

RISPOSTA AL QUESITO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE - A seguito della disciplina relativa ai "Pacchetti turistici", prima nel decreto legislativo 111/1195,successivamente nel "codice del consumo" decreto legislativo 206/2005 e, infine nel "codice del turismo" decreto legislativo 79/2011, l'obbligo delle assicurazioni, da inserire nei contratti per i danni alle persone, ha, di fatto sostituito il "deposito cauzionale". Pertanto, la Regione Veneto, come da lei giustamente citato, con la LEGGE REGIONALE n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (Modifica, parzialmente il Testo Unico del turismo ) L.R.33 /2002, agli articoli 37 e 38 ha introdotto il predetto obbligo in sostituzione del "deposito cauzionale".
 
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Gentilissimo Saverio,

ho ascoltato con attenzione tutti i riferimenti alle problematiche sopra citate, al ché mi sorge un dubbio, che vado adesso ad esporre.

Svolgo un'attività ricettiva di Turismo Rurale in Sicilia e la normativa turistica regionale mi suggerisce che:

Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l’attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.

Adesso, facendo riferimento alle discussioni precedenti, mi chiedo:

Visto che I mezzi di proprietà dell'impresa possono essere utilizzati, dalla stessa impresa nello svolgimento dei compiti dell'attività autorizzata.
Visto che Il Turismo Rurale - secondo interpretazione personale della normativa sopra citata - si vede autorizzato a svolgere l'attività di servizio finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici [...], poiché è vista come attività che intrinsecamente compone quella di ricettività,

posso dedurre che suddetta impresa sia autorizzata all'utilizzo di una vettura immatricolata ad uso proprio al fine di trasportare la propria clientela a titolo gratuito o oneroso con il fine di permettere alla stessa di fruire di questi beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale (e.g. trasportando la clientela fino in montagna e ritorno) ?

Grazie in anticipo!
 
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Certamente. Sempre a condizione che non venga richiesto un pagamento aggiuntivo e venga inserita l'attività sul libretto di circolazione da parte dell'ACI.

Per consultare la normativa turistica: STATO ITALIANO -UNIONE EUROPEA - REGIONI ITALIANE potete accedere al mio sito istituzionale. DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE SICILIANA - INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA TURISTICA
DOTT. X
 
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E se sussiste il caso in cui la prestazione di base di un Turismo Rurale, per quella specifica clientela, si identifica proprio e soltanto nell'erogazione di un servizio finalizzato alla fruizione di beni naturalistici, allora - ceteris paribus - un pagamento può essere richiesto, dico bene?
 
Assolutamente no. Si entrerebbe nel campo di applicazione del "Nolo con autista", attività disciplinata da norme specifiche di settore.
 
Buongiorno

Una domanda un po' ariticolata.

Sono socio/proprietario di una agenzia turistica sita nella provincia di Roma...

Da 10 anni utilizzo due ditte ncc, per accompagnare i miei clienti in tutte le parti d'Italia, combinando a questo servizio di trasporto, servizio di guida, pernottamento in alberghi, organizzazione di pranzi, compravendita di biglietti per ingressi a musei.

Quindi in tutto e per tutto un vero e proprio pacchetto turistico.

Gli operatori NCC che utilizzo mi hanno portato sempre grandissimi risultati.

La mia richiesta/domanda di tours è sempre molto elevata nella stagione che va dal mese di Marzo al mese di Dicembre... Anche tutti i giorni per servizi singoli con disposizione vettore fino alle 24 h con una reperibilità continua. Con i clienti che soggiornano ad hotel, che arrivano con navi, o con aerei etc.

Durante una singola giornata posso anche arrivare ad avere 3 tipi di servizi diversi per ogni vettore (esempio: arrivo all'areoporto, trasferimento all'hotel, disposizione di 4 h con un giro città - poi al pomeriggio altro cliente che mi richiede disposizione con autovettura ncc e guida per altre 4 h.

E nellea stessa giornata accompagnatore + ncc per una cena). Insomma io, come agenzia turistica, sono il cliente numero 1 di questi vettori.

Ovviamente pagandoli per ogni servizio, il loro compenso mi diventa molto gravoso, quindi pensavo: è possibile stipulare un contratto con queste ditte di NCC, per assicurarmi la loro reperibilità durante l'arco di tutto l'anno, previo comunicazione anticipata, per determinati giorni in maniera continuativa?

Mi spiego meglio: mi arrivano 10 prenotazioni di 10 clienti diversi (in questo caso famiglie di max 8 persone l'una) che, visto i tours che mi richiedono, mi vanno a creare una richiesta di assistenza NCC 24 h al giorno (visto che con tutti i miei clienti io ho una reperibilità h 24) per 10 giorni continuativi. Oppure questi 10 gruppi, potrebbero prenotarmi last minute in questi 10 giorni servizi turistici che richiedono la presenza costante di un operatore NCC (mio vettore) h 24 nel territorio "vicino" alla loro accommodation.

Insomma in breve. In questi 10 giorni ho assolutamente bisogno del vettore, perche' i clienti o mi hanno gia' fatto guadagnare soldi con prenotazioni pregresse, o me li faranno guadagnare con probabili last minutes.

Quindi è possibile che il mio contratto annuale o biennale o quadriennale preveda che io richieda la presenza del vettore a disposizione ESCLUSIVA della mia agenzia h 24 previo un riconpenso flat (meno oneroso che un pagamento a servizio, perchè come detto, potrebbero servirmi 3 clienti diversi nella stessa giornata) nell'arco di questi 10 giorni sul territorio di Roma. Poi magari per 20 giorni consecutivi il mese successivo.

O addirittura in altra località per altri x giorni? Ovviamente se il vettore accetta, anche perchè il contratto è bilaterale, s'intende!

Vista una mia clausola con i clienti sottoscritta dai medesimi al momento della prenotazione, che richiedono infatti la mia reperibilità per qualsiasi attività turistica h 24, anche last minute, entro un'ora dalla richiesta ove fisicamente possibile?

Chiaro che i miei clienti non mi possono richiedere una visita al museo di notte, ma possono invece richiedere la macchina reperibile, per qualsiasi attività notturna.

Ringrazio anticipatamente
 
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Gentilissimo Saverio,

trovo molto interessante questa discussione.

Mi sono stati concessi dei servizi all'interno di un campeggio, tra i quali dei trasferimenti per gli alloggiati alle spiagge e presso musei limitrofi alla struttura.

Volevo chiederLe, se posso farli direttamente senza bisogno di ncc, trattandosi di un servizio esclusivo per il campeggio.

Un consulente mi ha riferito che dovrei dare in uso il mio mezzo al campeggio, e dare come servizio un mio dipendente che guiderà il pulmino a 9 posti.

E' ovvio che per ogni persona trasportata ci sarà un corrispettivo nel 2° caso, direttamente versato dagli alloggiati al campeggio, io fatturerò il servizio al campeggio.

Mi può confermare o meno se è possibile farlo?

La ringrazio anticipatamente
cordialità
Sergio
 
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Prima rispondo a REPTRAVEL. Come lei giustamente scrive " i contratti sono accordi bilaterali", aggiungo disciplinati dal codice civile - Delle obbligazioni - Dei contratti in generale, Libro IV, Titolo II.

Pertanto è assolutamente necessario stabilire, in forma scritta, sia nei confronti dei clienti che del prestatore di servizi, apposito contratto secondo le disposizioni del "Codice del turismo, decreto legislativo n. 79/2011, come previsto dall'art. 32 all'art. 51. Sempre che la sua attività sia di agenzia di viaggi autorizzata con legge regionale.

Rispondo a Sergio. Lei può svolgere il servizio di accompagnamento con auto solo se in possesso dell'autorizzazione "Nolo con autista". Ciò premesso, il titolare del campeggio potrà utilizzare solo mezzi intestati alla società, previa dichiarazione all'ACI, senza richiedere costi aggiuntivi.

Detto questo, il gestore del campeggio: "determina liberamente le tariffe, in base alla disciplina regionale", conseguentemente, potrà richiedere un prezzo "mudulato" ma non specifico per il trasporto.

Per concludere, lei potrà offrire esclusivamente servizi di trasporto di persone "SOLAMENTE SE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE DI NOLO CON AUTISTA".
 
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Gentilissimo Saverio,

la ringrazio per la risposta, Le chiedo cortesemente un'ulteriore cosa: se io do' il mio mezzo a 9 posti in uso gratuito al campeggio, loro posso svolgere l'attività di navetta, utilizzando un loro dipendente?

Ringrazio anticipatamente
cordialità
Sergio
 
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Purtroppo no, il mezzo deve essere intestato all'impresa e comunicato all'ACI, per l'iscrizione nel libretto di circolazione del mezzo stesso.
 
Salve Saverio,
avrei una domanda.

Noi siamo un tour operator ma spesso dobbiamo noleggiare i van 9 posti in carenza dei nostri per svolgere le nostre escursioni e accompagnare i turisti. In questo caso dobbiamo avere una licenza specifica per trasportare le persone?

Il contratto del noleggio è a nome della ditta, la persona che guida ha un regolare contratto di lavoro.
Grazie
 
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Se la ditta che svolge il servizio per la vostra agenzia è autorizzata, nessun problema.

Normativa di riferimento - Noleggio con conducente

Legge 27 febbraio 2009, n.14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Pertanto, il servizio deve essere svolto dalla stessa società di noleggio con autista con proprio personale.

Se il mezzo viene noleggiato senza conducente, può essere guidato da un dipendente della vostra agenzia, ma senza alcun costo aggiuntivo per i clienti, altrimenti si prefigura il servizio di nolo con conducente e taxi.

Se l'attività viene svolta, con mezzo proprio o noleggiato, le per finalità dell'impresa non si può entrare in concorrenza con le imprese autorizzate facendo pagare il servizio di trasporto.

Art. 84. Locazione senza conducente. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

D.P.R. 19.12.2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
 
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Salve a tutti, ho letto tutto, ma purtroppo non ho ancora le idee perfettamente chiare e per me è di vitale importanza capire, quindi perdonatemi ma devo porre ulteriormente la domanda: Io sono un accompagnatore turistico con regolare licenza e partita iva.

Vorrei accompagnare i miei clienti con l' auto di mia proprietà a titolo gratuito nelle escursioni giornaliere che faccio per conto di alcune agenzie.

E' possibile a patto che faccia apporre quella dicitura dall'ACI?
Grazie, cordiali saluti

Leonardo Tognoni
 
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Riporto una sintesi dei miei precedenti interventi.

La direttiva Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività.

Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti.

Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.

Per quanto riguarda l'ACI e la dicitura da apporre nel libretto di circolazione anche per un libero professionista, ritengo dobbiate avviare un'azione singola o meglio con le vostre associazioni professionali per sensibilizzare ed applicare questo DIRITTO!

Pertanto, se un rappresentante delle forze dell'ordine dovesse contestarvi quanto sopra, chiedetegli quale norma lo impedisca. Di contro avete dalla vostra la direttiva Bolkestein. Lottiamo per i diritti che scaturiscono dall'Unione Europea.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 53 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, “nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea”.

Analogamente, il D. Lgs.vo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) prevede che <<i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che son stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3>>.

Buon lavoro!

Dott. X
 
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Salve a tutti, sono un autista con patente D + CQC persone e KB.

Avrei la possibilita' di comprarmi un mezzo da 30 posti e vorrei creare un giro di gite con NCC tutto mio,ma non capisco quale documentazione e quali requisiti devo presentare..

Se ho capito bene dovrei avere:
A) P.IVA
B) Mezzo di proprieta'
C)Assicurazione estesa anche a terzi
D) una rimessa " parcheggio mezzo ?

Cosa non posso fare?

In somma parecchi dubbi...

Potete aiutarmi ?
grazie
 
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Sono titolare di una agenzia di viaggi con sede in Provincia di Siena che organizza tour a piedi e ho l'esigenza di trasportare i miei clienti all'inizio del sentiero. Sono anche guida ambientale escursionistica; in sostanza organizzo e guido i miei tour.

La mia domanda è se quanto da lei riportato nella succitata risposta "sentenza del Consiglio di Stato, in particolare viene citato l'art. 41 della Costituzione che riguarda la libertà d'impresa" sia ancora valido e se ci sono novità. L'articolo si riferisce al 2013 e quindi magari qualcosa è cambiato...

Inoltre lei consigliava di chiedere all'ACi di far inserire nel libretto della propria macchina che trasporto dei clienti si riferisce, appunto, all'attività imprenditoriale. Anche questo punto rimane valido? Ha novità in merito?

La mia assicurazione Rischio Terzi mi ha sempre detto che i rischi del trasporto dei clienti con miei mezzi non è coperto e non intendono coprirlo. Che ne pensa? Lo possono fare?

Ho comunque l'assicurazione sul mezzo che coprirebbe i danni se il trasporto avvienne in maniera autorizzata (come sembra di evincere da quanto da Lei affermato).

Grazie per il suo aiuto
 
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