D
Dottor X
Guest
Preg.mo Marco non sono d'accordo con la motorizzazione.
Riporto il mio parere sulla possibilità di accompagnare i turisti in moto, per analogia in auto. Provi a portare la sentenza e la direttiva Bolkestein. L'Unione Europea ha emanato la direttiva Bolkestein per le imprese e le professioni che prestano servizi.
La questione é estremamente interessante e stimolante. Per svolgere questa attività da "antesignani", si potrebbe iniziare avendo come riferimenti normativi:
la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi (Bolkestein);
la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
La Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività. Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti. Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.
Quindi immaginiamo che un professionista del turismo decida di accompagnare i turisti con il proprio mezzo: auto, moto. Se il mezzo è di proprietà, il professionista si recherà alla motorizzazione civile e chiederà che nel libretto di circolazione sia specificato che lo stesso mezzo verrà impegnato, anche, per lo svolgimento di attività d'impresa o di professione.
Proporrei un passaggio "deontologico", prima di imbarcare il turista sul mezzo. I professionisti, autorizzati con norme regionali, dovrebbero mostrare gli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni alle persone. Infatti, in mancanza di assicurazione, in caso di incidente e di eventuali danni alle persone, si aprirebbero scenari a dir poco, inquietanti. Il risarcimento é dovuto per legge, ma se il soggetto che lo ha provocato non è assicurato chi tutela il danneggiato? Se chi procura il danno non ha niente, non risarcisce niente. Allora il povero danneggiato dovrà rivolgersi al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Riporto una sintesi della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente
dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
SINTESI dal sito Pl.com articolo di Marilisa Bombi[/b]Partecipa al Forum - Registrati e condividi sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
Riporto il mio parere sulla possibilità di accompagnare i turisti in moto, per analogia in auto. Provi a portare la sentenza e la direttiva Bolkestein. L'Unione Europea ha emanato la direttiva Bolkestein per le imprese e le professioni che prestano servizi.
La questione é estremamente interessante e stimolante. Per svolgere questa attività da "antesignani", si potrebbe iniziare avendo come riferimenti normativi:
la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi (Bolkestein);
la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
La Bolkestein deve essere applicata sia alle imprese che alle professioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico agenzie di viaggi e strutture ricettive, di impiegare un mezzo di proprietà dell'impresa per lo svolgimento della propria attività. Ritengo che l'estensione ai professionisti, potrebbe essere una strada percorribile, in quanto la Bolkestein si riferisce ad imprese e professionisti. Tale attività integrativa NON DEVE PREVEDERE COSTI AGGIUNTIVI, altrimenti si prefigura come attività di nolo con autista.
Quindi immaginiamo che un professionista del turismo decida di accompagnare i turisti con il proprio mezzo: auto, moto. Se il mezzo è di proprietà, il professionista si recherà alla motorizzazione civile e chiederà che nel libretto di circolazione sia specificato che lo stesso mezzo verrà impegnato, anche, per lo svolgimento di attività d'impresa o di professione.
Proporrei un passaggio "deontologico", prima di imbarcare il turista sul mezzo. I professionisti, autorizzati con norme regionali, dovrebbero mostrare gli estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni alle persone. Infatti, in mancanza di assicurazione, in caso di incidente e di eventuali danni alle persone, si aprirebbero scenari a dir poco, inquietanti. Il risarcimento é dovuto per legge, ma se il soggetto che lo ha provocato non è assicurato chi tutela il danneggiato? Se chi procura il danno non ha niente, non risarcisce niente. Allora il povero danneggiato dovrà rivolgersi al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Riporto una sintesi della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.
Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente
dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".
SINTESI dal sito Pl.com articolo di Marilisa Bombi[/b]Partecipa al Forum - Registrati e condividi sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
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