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Organizzazione Gite Giornaliere

Rispondo ad entrambe le domande.

Solo le agenzie di viaggi autorizzate con leggi regionali possono organizzare gite. Per quanto riguarda l'attività di guida/accompagnatrice turistica, nulla è cambiato in merito a quanto ho già comunicato. Pertanto, come definito dall'Unione Europea e come recepito dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 206/2007, art. 60 e relativi allegati, il professionista, può SOLAMENTE accompagnare ed illustrare i luoghi di interesse turistico.

La sua prestazione non può comprendere: pagamento di biglietteria, alloggio, trasporto aereo-ferroviario-navale.
 
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Buongiorno e grazie per la solerte risposta.

La prego di chiarire perché non ho capito.

Io ho una agenzia di viaggi autorizzata con legge regionale, con sede in Provincia di Siena. Il fatto che io sia anche guida ambientale è marginale.

La mia domanda era in merito alla possibilità di utilizzare un mezzo proprio per trasportare clienti che acquistino uno dei miei pacchetti turistici (la mia agenzia è specializzata in tour trekking) per raggiungere i sentieri dall'albergo dove i clienti risiedono. Dettaglio la mia domanda:

1) Si può fare?

2) Attualmente il mezzo è di proprietà mia privata. La mia è una ditta individuale e forse in questo caso ditta e persona fisica coincidono. Concorda? O devo ascrivere alla ditta il mezzo?

3) si deve richiedere all'ACI una modifica del libretto dell'auto? Cosa si deve richiedere all'Aci?

4) Come le dicevo la compagnia assicurativa che assicura i miei clienti per danni incorsi durante i miei viaggi organizzati mi ha sempre negato la copertura assicurativa dei clienti se il mezzo utilizzato fosse stato il mio. Come vede questa questione?

Quello che non mi spiego è che se la legge permette un trasporto di "cortesia" una compagnia assicurativa non assicuri il rischio.

Grazie mille per ogni chiarimento
 
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Se lei opera come agente di viaggi, la sua attività è assolutamente legittima.

Per quanto riguarda il mezzo, la dicitura va inserita all'interno dello stesso libretto, è irrilevante se si tratta di ditta individuale, di società di capitali o di società di persone.

Certo che lei può trasportare i suoi clienti, a condizione che sia stata inserita dall'ACI la predetta dicitura.

Come ho già detto, nessun supplemento per il trasporto può essere richiesto ai clienti, ma sono certo che lei predisporrà pacchetti turistici, con relativo contratto, ai sensi degli articoli 32-51 del "Codice del turismo". Pertanto, il prezzo sarà forfettario.

Per quanto riguarda la compagnia di assicurazioni, credo che il problema consista nella disconoscenza della sentenza. Provi a cambiare compagnia. Tra l'altro, se il mezzo è omologato per 8 posti, mi sembra strana la posizione dell'Assicuratore, che in ogni caso deve garantire il numero dei passeggeri omologati.

I miei studi e le mie ricerche mi portano ad essere un precursore, purtroppo, spesso, le altre pubbliche amministrazioni non sono adeguatamente preparate e aggiornate. Allora dovete lottare per i vostri diritti.

Preg.mo Gianni, da 35 anni mi occupo di legislazione turistica, sono un Dirigente dell'Assessorato del turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, può consultare la mia pagina istituzionale:

DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE SICILIANA- INFO E DOCUMENTI- RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA TURISTICA. Troverà in PDF il mio libro oltre una serie di slides sui vari temi.
 
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RISCRIVO QUANTO EVIDENZIATO ALL'INIZIO D QUESTA SEZIONE DEL FORUM PER RIPORTARE, IN SINTESI, LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA DEL Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009 "Mezzi di proprietà dell'impresa possono essere utilizzati, dalla stessa impresa nello svolgimento dei compiti dell'attività autorizzata".

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti. Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”

Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto.

È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)

Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attivitàdi trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".

Pertanto, le attività escursionistiche possono essere svolte solamente da agenzie di viaggi, se ci sono altri servizi turistici, o dalle imprese di nolo con autista se trattasi di semplice trasporto di passeggeri.
 
Ultima modifica da un moderatore:
@saverio10 Se lei opera come agente di viaggi, la sua attività è assolutamente legittima.

Per quanto riguarda il mezzo, la dicitura va inserita all'interno dello stesso libretto, è irrilevante se si tratta di ditta individuale, di società di capitali o di società di persone.

Certo che lei può trasportare i suoi clienti, a condizione che sia stata inserita dall'ACI la predetta dicitura. Come ho già detto, nessun supplemento per il trasporto può essere richiesto ai clienti, ma sono certo che lei predisporrà pacchetti turistici, con relativo contratto, ai sensi degli articoli 32-51 del "Codice del turismo". Pertanto, il prezzo sarà forfettario.

Per quanto riguarda la compagnia di assicurazioni, credo che il problema consista nella disconoscenza della sentenza. Provi a cambiare compagnia. Tra l'altro, se il mezzo è omologato per 8 posti, mi sembra strana la posizione dell'Assicuratore, che in ogni caso deve garantire il numero dei passeggeri omologati.

I miei studi e le mie ricerche mi portano ad essere un precursore, purtroppo, spesso, le altre pubbliche amministrazioni non sono adeguatamente preparate e aggiornate. Allora dovete lottare per i vostri diritti.

Preg.mo Gianni, da 35 anni mi occupo di legislazione turistica, sono un Dirigente dell'Assessorato del turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, può consultare la mia pagina istituzionale: DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE SICILIANA- INFO E DOCUMENTI- RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA TURISTICA. Troverà in PDF il mio libro oltre una serie di slides sui vari temi.

Gentilissimo X,
complimenti davvero per l'ottimo lavoro nella "giungla legislativa" del turismo.

Mi scuso se ritorno sull'argomento ma approfitto della sua conoscenza altamente specifica per chiarirmi un paio di cose:

1) La dicitura esatta da richiedere all'ACI

2) L'ACI si può opporre?

3) Cosa scriverebbe in un contratto di viaggio che preveda sia alcuni transfer operati da professionisti NCC e altri che invece siano effettuati da me medesimo con la mia macchina in modo da non incorrere nel sospetto che ci si faccia pagare per i trasferimenti realizzati con la mia macchina?

4) Chiarisco che il mio assicuratore non ritiene di dovere assicurare i trasporti realizzati in proprio dalla mia agenzia (con la mia macchina da 5 posti) poiché ritiene che gli unici che lo possano fare siano gli NCC. Scrivo subito all'agenzia assicurativa e cito la suddetta sentenza del Consiglio di Stato. La mia domanda è questa: nel momento in cui l'assicurazione che assicura i miei viaggi nega di assicurare questo rischio può entrare in causa l'assicurazione della mia macchina e assolvere a tale compito?


La ringrazio sentitamente
 
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DICITURA sul libretto di circolazione - Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attivitàdi trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale". "Il mezzo viene utilizzato per offrire servizi completi di pacchetti turistici nell'ambito delle attività dell''agenzia di viaggi denominata...... "

L'ACI non si può opporre, sarebbe una lesione dei suoi diritti d'imprenditore "Art. 41 della Costituzione".

Per quanto riguarda il contratto: il servizio offerto comprende il trasferimento dall'albergo.... a (specificare i luoghi dell'itinerario)

Per quanto riguarda la compagnia di assicurazioni: se nel libretto di circolazione è inserita la dicitura, ritengo che l'agenzia possa stipulare la polizza.
 
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@saverio10 DICITURA sul libretto di circolazione - Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attivitàdi trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale". "Il mezzo viene utilizzato per offrire servizi completi di pacchetti turistici nell'ambito delle attività dell''agenzia di viaggi denominata...... "

L'ACI non si può opporre, sarebbe una lesione dei suoi diritti d'imprenditore "Art. 41 della Costituzione".
Per quanto riguarda il contratto: il servizio offerto comprende il trasferimento dall'albergo.... a (specificare i luoghi dell'itinerario)

Per quanto riguarda la compagnia di assicurazioni: se nel libretto di circolazione è inserita la dicitura, ritengo che l'agenzia possa stipulare la polizza.

Gentilissimo Saverio,
grazie per la risposta. Approfitto ancora una volta della sua gentilezza.

1) Immagino che una volta richiesta un cambio di dicitura sul libretto di circolazione questa non impedisca il normale uso "familiare" della macchina anche da parte di altri componenti la famiglia per uso non professionale. Può confermare?

2) In merito al contratto di viaggio ritiene che si debbano specificare quali trasporti vengono effettuati con il mezzo proprio con libretto modificato e quali invece con i mezzi professionali NCC di proprietà di terzi? (di cui continuerò ad avvalermi per esigenze logistiche dei tour). Non specificandolo non potrebbe darsi adito al sospetto che alcuni trasporti effettuati in proprio siano effettuati a pagamento? Mi era parso di capire che la condizione necessaria sia che al trasporto effettuato in proprio non corrisponda un guadagno da parte dell'agenzia...

3) sempre per il contratto non ci sarebbe una formula più generica per indicare le destinazioni del trasporto visto che in caso di pioggia o altri motivi i miei itinerari potrebbero subire modifiche all'ultimo momento? Tipo "dall'albergo X ai sentieri della zona del Chianti...dall'albergo Y ai sentieri della provincia di Siena..." troppo generico?

Ancora mille ringraziamenti
 
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La vettura non perde la sua specificità di vettura privata.

Nessun problema se il servizio di trasporto viene svolto con NCC o con mezzo dell'impresa, se si tratta di prezzo forfettario, in caso di "pacchetto turistico. Se invece il servizio è solo di transfer, cambia tutto. Con il proprio mezzo non si può chiedere supplemento, con NCC si.

Per quanto riguarda le modifiche del contratto dovete attenervi all'art.41 del codice del turismo.

Le informazioni contenute contratto vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

ART. 41
(Modifiche delle condizioni contrattuali)
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 40.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 42.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato motivo,
l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
 
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Buonasera Saverio,
la aggiorno su quanto la Pubblica Amministrazione mi ha risposto in merito alla questione dell'uso di mezzi di locomozione propri per l'organizzazione delle gite.

L'ACI mi ha rimandato alla Motorizzazione Civile.
La Motorizzazione Civile afferma che se non è scritto nel codice della strada loro non fanno nessuna modifica al libretto di circolazione. Il responsabile mi ha detto che leggerà la sentenza del Consiglio di Stato ma per ora non si fa nulla, motivando che una sentenza del consiglio di stato, da sola, non permette modifiche del libretto di circolazione.

Attendo di essere ricontattato dal funzionario della MC ma nel frattempo le domando: volendo andare per vie legali ha un avvocato che si intenda di queste questioni da consigliare?

Grazie
 
Oltre la sentenza del Consiglio di Stato mostri il il D.M. 7 luglio 1994 relativo alla disciplina delle vetture, legga l'art. 2 del D.M. Mostri entrambe le norme alla Motorizzazione.
 
La motorizzazione mi ha risposto negativamente. Ora sottoporrò anche il DM che lei mi ha gentilmente fornito. La ringrazio e continuo nella battaglia.
Grazie
 
Buongiorno Saverio,
che lei sappia quali sono le province che consentono ad oggi quanto da lei affermato in merito all'utilizzo di mezzi di proprietà delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dei propri tour? sembra che la motorizzazione civile della mia provincia sia ancora sorda ad accettare una tale procedura. Potrei quindi bussare alla porta di uffici dove tale procedura è già in atto.
Grazie
 
La motorizzazione non può dire di no. Sarebbe un abuso d'ufficio. La sentenza del Consiglio di Stato e il decreto del 4 luglio 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano in tutto il territorio nazionale. Molti impresari turistici mi hanno confermato che le Motorizzazioni sono a conoscenza della tematica e non pongono problemi. Dica ai funzionari della Motorizzazione che le negano l'iscrizione sul libretto di quanto previsto dalle predette norme di andare a studiare e di mettersi a servizio delle imprese che gli pagano gli stipendi.
 
La motorizzazione di siena mi ha detto NO. Abuso d'ufficio? forse ... ma nel frattempo ho scritto ad altre motorizzazioni. Avevo sentito alla trasmissione Le Iene che il comune di Roma consentiva questa pratica...
Vediamo che rispondono.
ancora grazie
 
Buongiorno Saverio a proposito della proprietà dall'autovettura...io sono titolare agenzia viaggi, i clienti mi chiedono il servizio dei transfers e lo sto organizzando. Il commercialista mi ha preparato un contratto di messa a disposizione dell'autovettura (di proprietà del mio compagno) dove ci mettiamo d'accordo su una serie di cose tra cui il suo compenso (ritenute d'acconto) e la messa a disposizione dell'auto gratuitamente...E' corretto?
Attendo tuo cortese riscontro
Elena
 
RIPRENDIAMO LA QUESTIONE E, ATTRAVERSO UNA SINTESI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CERCHIAMO DI CHIARIRE, ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA LA MOTORIZZAZIONI INADEMPIENTI.

1 - IL CONSIGLIO DI STATO - CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR CHE AVEVA DATO RAGIONE ALL'AGENZIA CHE AVEVA RICHIESTO L'IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI PROPRIETÀ' DELLA STESSA, IN QUANTO LA LIBERA ATTIVITÀ' D'IMPRESA E' SANCITA DALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE CHE, CON PROPRI MEZZI SVOLGE L'ATTIVITÀ', IN QUESTO CASO PREVISTA PER LEGGE DI AGENZIA DI VIAGGI.

2 - PERTANTO RITENGO CHE UN AUTOMEZZO CHE NON SIA DI PROPRIETÀ' DELL'IMPRESA NON POSSA ESSERE OMOLOGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN QUESTIONE, MI SPIACE PER LA GENT.MA ELENA, NON SONO D'ACCORDO SULLA PROPOSTA DEL COMMERCIALISTA.


SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8357/2004, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

la Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. III, n. 10733/03 in data 31 luglio 2003, resa tra le parti; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visti gli atti tutti della causa; all’udienza pubblica del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO DIRITTO
1. La Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & c. adiva, con ricorso n.7167/2003, il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Napoli 2.4.2003 n.2406/IV/2005, con il quale le era stata negata l’immatricolazione ad uso proprio di un autobus, da destinare, in via complementare e strumentale, a viaggi organizzati per i clienti dell’agenzia di cui la società medesima era esercente.
...omossis...

(art. 2 R.D.L. n. 2523/1936); disciplina questa che comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
...omissis...

2.3. Deve ribadirsi dunque, anche nell’attuale sede, la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, per il quale, laddove si prevede che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, e cioè che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi, risolvendosi, peraltro, una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con l'intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
 
salve a tutti ho letto attentamente la discussione e le risposte tecniche di Saverio che ha sciolto tanti dubbi. Fatta questa premessa ormai abbiamo chiaro 2 cose.

1- che è nel nostro diritto ( guida turistica / accompagnatore con i relativi titoli dovuti e p.iva ) poter utilizzare la nostra macchina privata ( su cui libretto di circolazione è scritto che tale mezzo è usato a fini della nostra attività ) per accompagnare a titolo gratuito i nostri clienti nel luogo in cui verrà svolta la visita guidata.

2- e questo è la nota dolente, che l'ACI/motorizzazione fa un vero e proprio ostruzionismo nell' inserire questa dicitura sul libretto di circolazione.

nel momento in cui gli strumenti forniti da Saverio :

*Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4898 del 4 agosto 2009

*direttiva Bolkestein

non bastassero come possiamo far valere questo legittimo diritto?

Ammesso che tutto l'iter andasse a buon fine e quindi avere la macchina con la scrittura sul libretto devo obbligatoriamente guidarla io o posso farla guidare ad un'altra persona e io preoccuparmi solo della visita?
 
Buongiorno, vorrei organizzare come libera professionista o creando una associazione/società con un amico, delle attività locali per turisti. Le attività durerebbero un paio d'ore e potrebbero comprendere laboratori di cucina, aperitivi in barca, tour enogastronomici, tour fotografici, etc etc.

Mi chiedevo quali permessi siano necessari per organizzare queste cose. Inoltre è possibile noleggiare un pulmino con conducente per portare i turisti?
grazie
 
Salve,
sono una guida turistica abilitata per la regione sicilia.
Dopo anni di esperienza nel settore artistico e turistico ho deciso di aprire un sito web dove sponsorizzare i miei itinerari. Il sito ha un logo con il quale presento la mia attivitá. Vorrei inserire anche la possibilitá di offire trasnfer ai turisti attraverso un'impresa con cui dovrei collaborare.
Sul mio sito vorrei sponsorizzare anche alcune case vacanze.
Sto per caso sconfinando nell'ambito delle agenzie di viaggi o tour operators?
Posso offrire questi servizi o é illegale?
grazie
 
Buongiorno, ho letto le varie discussioni e mi sono fato un'idea su come organizzare gite giornaliere ma vorrei sottoporvi un quesito a cui, mi sembra, non ci sia ancora risposta.
La soluzione più aderente alla mia idea di organizzare e vendere direttamente pacchetti escursione magari con pranzo e altri servizi mi sembra quella della creazione di una ADV.
La parte meno chiara riguarda i mezzi di trasporto con cui portare i clienti verso le mete.
Da quanto letto mi sembra di aver capito che se il mezzo è acquistato dall'azienda nulla vieta, salvo i passaggi burocratici, di utilizzarlo per il trasporto dei clienti.
Dato inoltre che non si tratta di un trasporto passeggeri non servirebbe integrare, per lo meno per l'auto, con patenti o documenti ulteriori salvo, anche qui, la burocrazia Aci, assicurazione ecc...
Per quanto riguarda però l'utilizzo di una imbarcazione, posso raggiungere le medesime conclusioni?
In particolare, se il mezzo per la motorizzazione e le dimensioni selezionate non necessita di patente nautica, è acquistato dalla ADV ed utilizzato dai suoi dipendenti, l'imbarcazione può essere pilotata senza patente oppure nello specifico caso della nautica si necessita comunque di un titolo ulteriore anche se di norma lo stesso non sarebbe richiesto per il diporto non commerciale?
 
Gentilissimo Saverio sono titolare di una agenzia viaggi tour operator vorrei intestare il nostro mezzo 9 posti all'agenzia stessa per organizzare escursioni giornaliere e tranfert con i nostri clienti, il problema che sono andato alla mobilità di Roma per chiedere il permesso Ztl in quanto la nostra sede è a Civitavecchia e mi hanno risposto che per questi mezzi senza autorizzazione ncc non rilasciano permessi.
Se lei sa qualcosa in merito a questa problematica gentilmente può consigliarci a tale problematica.
Distinti saluti
 
Gentile Saverio,

dopo aver letto le Sue varie risposte sul forum di formazione turismo, le chiedo:

Data la possibilità di costituire in Sardegna un’associazione senza scopo di lucro posso organizzare escursioni di una giornata inserendo più di un servizio (es. trasferimenti con automezzo dell’associazione + visite guidate + pranzo)?
In attesa di un suo cortese riscontro, invio cordiali saluti.
 
Gentilissimo Saverio, complimenti per la sua preparazione nel settore, le chiedo gentilmente se può rispondermi a questo quesito:
sono titolare di un'agenzia di viaggi e tour operator insieme a mia sorella, abbiamo un'impresa familiare, volevo sapere se era possibile inserire nell'impresa una
licenza di NCC e se l'impresa può svolgere attività di noleggio senza conducente con auto di proprietà. La ringrazio anticipatamente
 
Gentilissimo Saverio,

Sono di cittadinanza Italiana, ma residente in USA ed avrei intenzione di organizzare tours enogastronomici in Sicilia, con partenza dagli US.
I tours andrebbero accordati con I clienti in USA tramite contatti con ristoranti Italiani e website dedicato e sarebbero rivolti esclusivamente a clienti Americani.
La mia domanda e’ : e’ legale in Italia per l’organizzatore trasportare con un van 9 posti a noleggio (il trasporto sarebbe a titolo gratuito) il gruppo per l’attivita’ sopraindicata ? Sara’ sufficiente solo la patente USA internazionale o avro’ bisogno di ulteriori autorizzazioni?

La ringrazio in anticipo per il Suo feedback.
Saluti

Alfonso
 
Legge regionale 12/6/2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio)

Art.16
Attività senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale per
finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, semprechè negli esclusivi
confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3, fatta eccezione
per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso
articolo 3.
2. L’esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza
pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai
seguenti obblighi:
1) preventiva trasmissione all’Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell’atto costitutivo e dello statuto
sociale, corredato di formale attestativa dei seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma od interesse nell’esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale
della personalità degli associati documentabile anche attraverso la produzione di bilanci sociali;
b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l’operatività gestionale dell’associazione da parte di soggetti
ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;
2) presentazione all’Assessorato regionale del turismo entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle
attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell’esercizio.
 
Scusate il ritardo. La risposta é assolutamente si. Le allego la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4998-2009 e il D.M. 4-7-1994.
 
Provi a stampare la Sentenza del Consiglio di Stato e il D.M. allegati. Il problema é che non conoscono o fanno finta di non conoscere la Sentenza.
 
Preg.mo Alfonso. Le suggerisco di mettere in contatto l'agenzia americana con una italiana autorizzata in grado di offrire "I servizi a terra" in territorio italiano. Non si avventuri in situazioni che potrebbero mettere in pericolo i turisti da lei accompagnati senza la copertura giuridica di un'agenzia di viaggi italiana. Le allego il "Codice del turismo legga dall'Art. 32 al 51
 
Salve....sono nuovo nella discussione......e volevo se possibile dei chiarimenti......Ho mia moglie che lavora in un campeggio nei pressi del Monte Conero....In questo campeggio si sta valutando l'idea di dare un servizio in piu' ai suoi clienti, il servizio consiste nel poter portare e riprendere i suoi clienti nelle varie spiaggette o nelle varie localita' turistiche limitrofe con un mezzo a 9 posti guidabile con patente B...Tutto questo dovrebbe essere fatto da una ditta esterna!!!E io vorrei approfittare di questa opportunita' per inziare una nuova attivita' lavorativa!!!!E' possibile farlo da me??Di quali permessi ho bisogno??Patente KB...NCC con esame alla camera di commercio e licenza dal comune???
Attendendo una vostra risposta cordiali SALUTI e GRAZIE
 

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