RIPRENDIAMO LA QUESTIONE E, ATTRAVERSO UNA SINTESI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CERCHIAMO DI CHIARIRE, ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA LA MOTORIZZAZIONI INADEMPIENTI.
1 - IL CONSIGLIO DI STATO - CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR CHE AVEVA DATO RAGIONE ALL'AGENZIA CHE AVEVA RICHIESTO L'IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI PROPRIETÀ' DELLA STESSA, IN QUANTO LA LIBERA ATTIVITÀ' D'IMPRESA E' SANCITA DALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE CHE, CON PROPRI MEZZI SVOLGE L'ATTIVITÀ', IN QUESTO CASO PREVISTA PER LEGGE DI AGENZIA DI VIAGGI.
2 - PERTANTO RITENGO CHE UN AUTOMEZZO CHE NON SIA DI PROPRIETÀ' DELL'IMPRESA NON POSSA ESSERE OMOLOGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN QUESTIONE, MI SPIACE PER LA GENT.MA ELENA, NON SONO D'ACCORDO SULLA PROPOSTA DEL COMMERCIALISTA.
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8357/2004, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
c o n t r o
la Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. III, n. 10733/03 in data 31 luglio 2003, resa tra le parti; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visti gli atti tutti della causa; all’udienza pubblica del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO DIRITTO
1. La Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & c. adiva, con ricorso n.7167/2003, il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Napoli 2.4.2003 n.2406/IV/2005, con il quale le era stata negata l’immatricolazione ad uso proprio di un autobus, da destinare, in via complementare e strumentale, a viaggi organizzati per i clienti dell’agenzia di cui la società medesima era esercente.
...omossis...
(art. 2 R.D.L. n. 2523/1936); disciplina questa che comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
...omissis...
2.3. Deve ribadirsi dunque, anche nell’attuale sede, la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, per il quale, laddove si prevede che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, e cioè che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi, risolvendosi, peraltro, una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con l'intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere