Una recente sentenza della Corte di Cassazione numero 335/2024, pubblicata il 21 ottobre 2024. ha stabilito che le agenzie di viaggio possono effettuare il trasporto di turisti con mezzi propri, senza necessità di licenze specifiche per il trasporto pubblico non di linea. Questa decisione si basa su un'interpretazione del Regio Decreto n. 1949 del 1936, che disciplina le attività delle agenzie di viaggio.
Tuttavia, questa pronuncia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, le agenzie di viaggio vedono un'opportunità per ampliare i propri servizi e offrire pacchetti più completi ai clienti. Dall'altro, i rappresentanti degli NCC (noleggio con conducente) e dei tassisti esprimono preoccupazioni riguardo alla concorrenza sleale e alla possibile proliferazione di servizi non regolamentati.
Gli NCC sottolineano che la loro attività è soggetta a rigide regolamentazioni: licenze professionali, veicoli dedicati, assicurazioni specifiche e controlli periodici per garantire la sicurezza dei passeggeri. Temono che la sentenza possa aprire la strada a fenomeni di abusivismo, penalizzando chi opera nel rispetto delle norme.
Anche i tassisti manifestano dubbi sulla legittimità di questa interpretazione, evidenziando che il Regio Decreto del 1936 potrebbe essere obsoleto rispetto all'attuale quadro normativo e alle evoluzioni del Codice della Strada. Ritengono che l'applicazione di una normativa così datata possa creare disparità nelle tutele assicurative e di sicurezza per i passeggeri.
Qual è la vostra opinione su questa sentenza?
La possibilità per le agenzie di viaggio di trasportare i propri clienti rappresenta un’opportunità di crescita per il settore o una minaccia per i professionisti NCC e i tassisti?
Questa apertura potrebbe incentivare fenomeni di abusivismo?
Potrebbe essere uno strumento per gestire meglio il flusso turistico o, al contrario, rischia di congestionare ulteriormente le nostre città?
Tuttavia, questa pronuncia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, le agenzie di viaggio vedono un'opportunità per ampliare i propri servizi e offrire pacchetti più completi ai clienti. Dall'altro, i rappresentanti degli NCC (noleggio con conducente) e dei tassisti esprimono preoccupazioni riguardo alla concorrenza sleale e alla possibile proliferazione di servizi non regolamentati.
Gli NCC sottolineano che la loro attività è soggetta a rigide regolamentazioni: licenze professionali, veicoli dedicati, assicurazioni specifiche e controlli periodici per garantire la sicurezza dei passeggeri. Temono che la sentenza possa aprire la strada a fenomeni di abusivismo, penalizzando chi opera nel rispetto delle norme.
Anche i tassisti manifestano dubbi sulla legittimità di questa interpretazione, evidenziando che il Regio Decreto del 1936 potrebbe essere obsoleto rispetto all'attuale quadro normativo e alle evoluzioni del Codice della Strada. Ritengono che l'applicazione di una normativa così datata possa creare disparità nelle tutele assicurative e di sicurezza per i passeggeri.
Qual è la vostra opinione su questa sentenza?
La possibilità per le agenzie di viaggio di trasportare i propri clienti rappresenta un’opportunità di crescita per il settore o una minaccia per i professionisti NCC e i tassisti?
Questa apertura potrebbe incentivare fenomeni di abusivismo?
Potrebbe essere uno strumento per gestire meglio il flusso turistico o, al contrario, rischia di congestionare ulteriormente le nostre città?
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