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come aprire un'agenzia viaggi online?

Ciao Saverio,
Per esigenze lavorative avrei necessità di capire come poter diventare consulente di viaggi online e/o aprire un'agenzia online.
La mia necessità è poter organizzare e vendere i pacchetti che proporrò in maniera diretta.
Vivo in Toscana e leggendo sul forum credo di aver capito che per aprire un'agenzia online la prassi è la stessa che per le agenzie fisiche, con i seguenti requisiti obbligatori:
- assicurazione
- sede
- direttore tecnico
- responsabile agenzia

E' giusto?!

Inoltre , se volessi diventare soltanto consulente di viaggio, come libera professionista, cosa devo fare?! Premetto che non alcun titolo di studio in merito..

Grazie per l'attenzione.
Francesca
 
Ultima modifica da un moderatore:
Gent.ma Francesca, la sua interpretazione è più che corretta. Purtroppo come consulente non può operare se non lavora per un'agenzia di viaggi autorizzata.<br />
Per consultare la normativa della regione Toscana, visiti il mio sito istituzionale. Troverà, tra l'altro, la raccolta normativa di tutte le regioni italiane. Per il suo caso specifico apra Toscana AAVV e Normativa turistica Toscana.<br />
<br />
SITO ISTITUZIONALE: Dipartimento turismo Sicilia INFO E DOCUMENTI Raccolta documentazione e normativa turistica<br />
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Legislazione_Turistica<br />
Dott. X
 
Salve a tutti.
Ho letto questa discussione con interesse, perchè anch'io vorrei aprire una mia OLTA; mi sono rivolto alla Regione Veneto (in cui risiedo) e mi hanno detto che la legge regionale del Veneto non le prevede!
Da una parte, mi sorge una riflessione sull'assurdità di questa situazione, conseguenza della scelta di attribuire alle Regioni la competenza esclusiva sul turismo. Il risultato è che una OLTA straniera può vendere pacchetti turistici su Venezia, e io che abito qui non posso.
Adesso però vorrei capire come si può aggirare il problema. Non vorrei affidarmi ad un franchise perchè sono Direttore Tecnico e non mi va di pagare qualcun altro per fare quello che posso fare da me; e non sono nemmeno in condizioni di potermi trasferire in un'altra Regione.
Cosa potrei fare?
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
 
LE NORME CHE DISCIPLINANO LE AGENZIE DI VIAGGI ORDINARIE E LE OTA SONO LE STESSE. PERTANTO LEI HA RICEVUTO INFORMAZIONI DA GENTE INCOMPETENTE. DI SEGUITO LA DISCIPLINA PER LA REGIONE VENETO:
LEGGE REGIONALE n. 11 del 14 giugno 2013 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. AGENZIE DI VIAGGI DALL'ARTICOLO 22 ALL'ARTICOLO 41-

SI PRESENTA LA SCIA ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER ESEMPIO PADOVA

Norma Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013 e Legge Regionale n. 33 del 04/11/2002.

Autorizzazione all'apertura di un'Agenzia di Viaggio e Turismo

Commento

La Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo.

Come
La domanda in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 va presentata alla Provincia di Padova, completa di una fotocopia di documento di identità in corso di validità e del modulo di autocertificazione dei dati personali.

Cosa fare per aprire una filiale di agenzia di viaggio e turismo

I titolari di agenzie di viaggio e turismo che intendono aprire una filiale nel territorio provinciale, devono trasmettere la comunicazione alla Provincia di Padova, corredata dai seguenti documenti:

1.copia dell'autorizzazione della sede principale;
2.appendice della polizza assicurativa con estensione della responsabilità civile verso terzi anche per la nuova filiale
3.dichiarazione del titolare in merito alla disponibilità ed idoneità dei locali

La comunicazione, oltre che alla Provincia competente per territorio, deve essere inviata anche alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione alla sede principale.

Contenuto della domanda

Fasi dell'istruttoria



Modulistica

Modulo di domanda apertura

Modulo di domanda trasferimento sede

Modulo di domanda per cambio denominazione

Modulo di domanda per cambio ragione sociale

Modulo di domanda per cambio titolarità/legale rappresentante

Modulo di domanda per cambio Direttore Tecnico

Modulo di domanda iscrizione all'Albo dei Direttori Tecnici

Modulo dichiarazione sostituiva di certificazione

Modulo di comunicazione apertura filiale

Modulo di comunicazione chiusura filiale
Riferimenti


Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Sarubbi


Uffici Amministrativi Settore Turismo
11° piano della Terza Torre in Piazza Bardella 2, zona Stanga - 35131 Padova
tel. 049/8201554 fax 049/8201574 e-mail: agenzie.viaggi@provincia.padova.it


Norma


Legge Regionale n. 33 del 04/11/2002

Estratto L.R. 33/2002
Presso ogni Provincia è istituito un elenco provinciale delle Agenziee di viaggio e turismo, posto a disposizione del pubblico.





 
SINTESI DEL MIO TESTO CHE POTETE SCARICARE GRATUITAMENTE SUL SITO: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Legislazione_Turistica
Adobe Portable Document Format (PDF) Normativa turistica - libro completo 26.01.2015 (Dimensione documento: 7092776 bytes)

11.2 I CONTRATTI TURISTICI ON LINE: LA PRENOTAZIONE TELEMATICA
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Articolo 32 punto 2. “Il presente capo si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da
64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per
iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso
determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”
La prenotazione telematica, ovvero on – line si è affermata con l’avvento di internet e la diffusione del commercio
elettronico, per richiedere i servizi turistici. Internet favorisce informazioni complete per soddisfare le richieste
specifiche dei clienti. Gli imprenditori turistici organizzano il proprio sito internet attraverso un catalogo elettronico: il
turista inserisce i propri dati e i servizi desiderati in un form predisposto dall’imprenditore turistico, attraverso il server
l’impresa turistica conferma o rifiuta la richiesta inoltrata. La conferma equivale alla conclusione di un contratto tra
impresa e cliente, definito point and click, in quanto il form oltre a richiedere gli estremi della carta di credito contiene
l’avviso della disdetta della prenotazione, oltre un determinato periodo di tempo e il conseguente addebito a titolo di
penale.93I contratti stipulati tramite i server delle imprese turistiche vanno definiti ad esecuzione informatica e pertanto
vanno inquadrati con le regole in materia di commercio elettronico (art. 68 del codice del consumo, che rinvia al d.lgs. 9
aprile 2003 n. 70).
Per quanto attiene ai contratti turistici on line cosiddetti last minute (last second) le relative prenotazioni devono essere
contestualmente accompagnata dal pagamento dell’intero prezzo del servizio turistico, all’esito del quale
l’organizzatore provvederà con mezzi più rapidi, (fax, e-mail, corriere) all’invio al turista del voucher. Non si pongono,
di regola problemi di inadempimento contrattuale perché il pagamento integrale della prestazione deve effettuarsi
all’atto della prenotazione a mezzo carta di credito o comunque, mediante bonifico bancario entro 60 min della
prenotazione on line.
Sennonchè appositi elaboratori elettronici sono predisposti affinchè il mancato pagamento (contenstuale o entro il
brevissimo termine concesso) possa comportare la immediata decadenza della prenotazione in modo che l’organizzatore
possa subito ritornare libero di collocare quel servizio turistico presso altri clienti. Qualora, tuttavia, il termine concesso
al turista sia più lungo e quindi il suo inadempimento si risolva in una ( definitiva ) perdita di chance per
l’organizzatore, sembra corretto ritenere il mancato pagamento clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione
del contratto concluso mediante prenotazione telematica, con conseguente diritto dell’agenzia venditrice o del tour
operator ad esigere dal turista (una volta identificato) non soltanto il prezzo non pagato ma altresì il risarcimento del
danno) 94.
Il capo I si applica, altresì, ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.
Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali
vengono contemplati dal codice del turismo dall'articolo 32 all'articolo 51 Articolo 32 “Codice del turismo” - 1. Le
disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a
chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33. 2. Il presente capo si
applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le
disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il
professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in
merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, si attuano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici
contratto rimane valido per il resto in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore.
Nell'ambito dei contratti on line riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che
tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, si fa riferimento alla giurisdizione italiana,
sulla base di quanto previsto Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO Suppl. ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995
 
Buongiorno Saverio, ho letto le puntuali risposte nel presente thread e mi sono deciso a scriverle per chiedere delucidazioni in merito ad una questione che non riesco a risolvere con le nozioni apprese on-line.

Collaboro con una azienda che ha sede principale in provincia di Verona e sede secondaria in provincia di Varese. La sede lombarda ha una Agenzia di Viaggi. Siccome vorremmo far partire una vendita di pacchetti turistici le mie domande sono le seguenti:

- È possibile appoggiarsi all'ADV lombarda per organizzare la vendita di pacchetti <em>ovvero</em> una ADV con sede in Lombardia può vendere pacchetti turistici al di fuori della regione in cui ha sede?

- In caso di risposta negativa, aprire una filiale in Veneto della suddetta ADV lombarda potrebbe risolvere i problemi?
 
Peg.mo Pietro,
la Sentenza della Corte costituzionale n.326/98, in sintesi, così dispone: l’attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l’autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico, sia per la sede che per le succursali.
Buon lavoro.
X
 
<blockquote>Peg.mo Pietro,
la Sentenza della Corte costituzionale n.362/98, in sintesi, così dispone: l’attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l’autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico, sia per la sede che per le succursali.
Buon lavoro.
X</blockquote>

Grazie mille della risposta
 
Scusate RETTIFICO IL N. DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA n. 362/1998

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 17, commi 1 e 2, e 20 della legge della Regione Lombardia del 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Ferti Viaggi s.r.l. ed altre contro la Regione Lombardia ed altra, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Massimo Burghignoli e Guido Romanelli per la Ferti Viaggi s.r.l. ed altre e l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.
 
Buongiorno Saverio avrei da porre alcune domande in merito all'apertura di un'agenzia di viaggi.

Semplicemente quali sono i costi da sostenere per avviare un attività online?quali documenti occorrono?
quali requisiti?
Eventuali corsi da sostenere e come acquisire professionalità' non siamo esperti e non abbiamo esperienza ma siamo tanto appassionati...l'idea di avviare un'attività del genere non ci dispiacerebbe ma non abbiamo nessuna nozione in merito, se fosse possibile ci interessa anche il discorso dell'agenzia fisica ma in primis quella on line, ogni informazione sarà tesoro.

Siamo in Piemonte provincia di Torino.
Le domande sono rivolte a tutti saranno graditissime tutte le info in merito.

Grazie
L
 
Legge regione Piemonte n. 15 del 1988
Art. 3
(Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)
1.L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio
di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle
agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e
previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in
possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel
consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni
italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta
regionale.
5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia,
anche solo in via telematica, alla provincia.
6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella
dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni
successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai
sensi del comma 5.
7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate
ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione
al comune ove sono ubicati.

Art. 7
(Deposito cauzionale e garanzia assicurativa)
5-&gt;&lt;-5
6-&gt;&lt;-6
7-&gt;&lt;-7
4. Le agenzie di viaggio e turismo devono 8-&gt;&lt;-8 stipulare polizze assicurative a
copertura delle responsabilita' assunte verso i clienti con il contratto di viaggio
ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 8
(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di
viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che
intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in
particolare:
...omissis...

Art. 9.
(Accertamento dei requisiti professionali)
1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 8 la Provincia
nomina una Commissione esaminatrice composta da:
...omissis...
Allego la legge completa. La disciplina è valida anche per agenzie on line. OTA
 
Gentilissimo,

sono una guida ambientale escursionistica aderente all'aigae. Vorrei aprire un'agenzia on line per poter vendere escursioni, tour enogastronomici, escursioni, ecc che effettuo. Vivo in Campania, provincia di Avellino. Potete darmi delucidazioni? Grazie
 
LE NORME PER AVVIARE UN'AGENZIA DI VIAGGI ON LINE SONO LE STESSE CHE DISIPLINANO LE AGENZIE DI VIAGGI.

SI RIVOLGA A:

Settore 01 Sviluppo e promozione turismoCondividi su Facebook zoom-out zoom-in Versione Stampabile

Dirigente: Avv. Giuseppe Carannante (interim)

Telefono: 081 7968768 Fax: 081 7968528

E-mail: g.carannante@regione.campania.it

Posta Elettronica Certificata: agc13.sett01@pec.regione.campania.it

Competenze:

Svolge le funzioni di:

studio della impostazione dei tempi e dei modi di realizzazione di campagne pubblicitarie illustranti gli aspetti turistici della Campania;
promozione dello sviluppo e della organizzazione di forme associative tra operatori turistici;
raccolta e classificazione della documentazione di carattere pubblicitario riguardante il territorio regionale;
autorizzazione per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo, vigilanza sul loro funzionamento;
promozione turismo interregionale ed internazionale;
attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, guide interpreti e corrieri;
coordinamento attività turistiche periferiche;
coordinamento attività turistiche delegate.

Con Decreto Dirigenziale n. 144 del 29/04/2011, pubblicato sul Burc n. 27 del 02/05/2011, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 816/2010 e n. 95/2011 è stata emessa Circolare esplicativa di introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la materia afferente le agenzie di viaggi e turismo e relative filiali.

Chi intende aprire un’agenzia di viaggi e turismo, una filiale o modificare elementi costitutivi delle stesse deve, presentare, apposita SCIA ed i relativi allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive (d'ora innanzi SUAP) del comune dove si intende avviare l’attività o, in assenza del SUAP, presso la Camera di Commercio territorialmente competente".

Modulistica SCIA Agenzia di Viaggi e Turismo e Filiali
ISTANZA

L'istanza, da indirizzare, con raccomandata A.R., alla Regione Campania - Area Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Centro Direzionale di Napoli - Isola C5 - 80143 Napoli - deve contenere le seguenti indicazioni:

- Generalità e cittadinanza del Titolare e, ove si tratti di Società, la qualità di Legale rappresentante di essa;
- Generalità e cittadinanza del Dirigente Tecnico, ove si tratti di persona diversa dal Titolare che si regolarmente inquadrato, come dipendente dell'istituenda Agenzia secondo la normativa vigente in materia
- di lavoro e occupazione;
- Estremi dell'abilitazione professionale del Dirigente Tecnico;
- Denominazione che si intende dare all'Agenzia;
- Ubicazione e descrizione dei locali ove l'Agenzia avrà sede;
- Attività che l'Agenzia intende svolgere, congiuntamente o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 9 - I° comma della legge 217/83.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA

- Autocertificazione di cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea e di residenza del Titolare e del Dirigente Tecnico, qual'ora quest'ultimo sia diverso dal Titolare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 di assenza di condanne penali e di procedimenti in corso del Titolare e del Dirigente Tecnico;
- Copia conforme dell'attestato di qualifica del Dirigente Tecnico;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con cui il Dirigente Tecnico si impegna a dare esclusiva prestazione professionale nella qualità presso l'istituenda Agenzia di Viaggi e Turismo quale dipendente regolarmente inquadrato secondo la vigente normativa in materia di lavoro e occupazione e a trasferire la propria residenza nel Comune indicato;
- (Qualora trattasi di Società) - copia autentica dell'atto costitutivo della Società, con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del dirigente provvisto di procura; dall'atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l'attività turistica sia fra quelle che la Società o l'Ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
- Certificato di iscrizione, con dicitura antimafia, della Società alla C.C.I.A.A. con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale della Società;
- Progetto di sistemazione dei locali corredato da relazione tecnico-illustrativa e delle relative piante planimetriche, comprensive di zona. I locali devono risultare indipendenti da altro ambiente commerciale ed avere, possibilmente un ingresso su strada. La suddetta relazione deve essere redatta da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale;

Successivamente, dopo avere acquisito tutti i pareri di competenza, se positivi, al fine dell'emissione del Decreto Autorizzativo va prodotta la seguente documentazione:

- Inquadramento del Dirigente Tecnico quale dipendente dell'Agenzia V.T. e residenza nel Comune dove è ubicata l'agenzia, se persona diversa dal Titolare;
- Deposito cauzionale, deliberazione G. R. n. 9037 del 23/12/1998, da prestare anche mediante polizza Fidejussione bancaria o assicurativa di Euro 77468,54
- Tassa concessione Regionale su bollettino di c.c. postale n. 145805 intestato alla Regione Campania Ufficio Concessioni Tasse Regionali.


EVENTUALE INIZIO DI ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO PRIMA DEL RILASCIO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO E' CONSIDERATA ABUSIVA CON RELATIVA ARCHIVIAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE


 
Buongiorno, vorrei a chiedere qualche info, al Sig. Saverio se ha tempo e altri utenti del forum.

Credo che la mia domanda interessi a moltissimi, guide turistiche e soprattutto guide escursionistiche.

Intanto noto che le norme di accesso per diventare Direttore Tecnico sono molto meno restrittive in certe regioni dove c'è un esame e si viene valutati sulle conoscenze (es. Toscana) rispetto ad altre (Emilia-Romagna) dove ci vogliono unicamente requisiti specifici (diplomi turistici o esperienze in agenzie). Ma a parte questo...

Sto pensando (o meglio fantasticando per il momento) di aprire un'agenzia viaggi, perchè di fatto la normativa attuale impedisce di lavorare ai professionisti del turismo. Se qualcuno potesse chiarire qualche dubbio gliene sarei grato (e non credo solo io).

Se io devo accompagnare unu trekking, cioè un itinerario di più giorni, ma che è un unico itinerario. Mi dicono che 1) non posso prendere da solo prenotazioni 2) non posso prenotare da solo i rifugi (nemmeno se il prezzo non è compreso, cioè se di fatto non esiste un pacchetto tutto compreso, ma gli accompagnati si pagano da soli il rifugio) 3) non posso pubblicizzarlo in alcun modo

Naturalmente dovrei rivolgermi a un tour operator o un'agenzia viaggi, dove in pratica io farei tutto il lavoro (progettazione itinerario, sopralluoghi con costi anche elevati, redazione del programma di viaggio, ricerca sistemazioni sul territorio) e con l'avvertenza poi che vi è la possibilità di non essere pagato o di esserlo in tempi biblici, perchè mi han detto che succedde assai spesso. E quindi io mi dovrei mettere nelle mani di un'agenzia, solo per avere un cavolo di timbro, e magari si approrpiano delm io lavoro.

All'estero non funziona così, i professionisti vengono aiutati, non gli si mettono ostacoli ovunque...


Vorrei sapere anche se è possibile fare l'esame da direttore tecnico (o aprire un agenzia) in una regione e poi spostarsi ad operare in un'altra regione o non è più valido.
 
L'attività da lei ipotizzata è, a tutti gli effetti giuridici, intermediazione turistica. L'art. 2084 del codice civile dispone che la legge determina le modalità di accesso all'attività d'impresa. L'attività di agente di viaggi, per quanto riguarda il diritto pubblico del turismo è disciplinata dalle norme regionali. (articolo 117 comma 4 della Costituzione - competenze residuali o innominate, delle regioni). L'attività di intermediazione turistica, per quanto riguarda il diritto privato del turismo, è disciplinata dalle norme sui contratti del codice civile, che sono state raccolte dall'articolo 32 all'articolo 51 del codice del turismo (dlgs. n.79/2011).
L'affermazione che all'estero i professionisti vengono aiutati non è corretta, in quanto il dlgs n. 79/2011 ha attuato in Italia le disposizioni imposte dall'Unione europea e, pertanto, dette disposizioni sono vigenti nei 28 paesi membri U.E.
Infine, l'acquisizione di una qualifica professionale, nel caso specifico di direttore tecnico, disciplinata dall'articolo 29 del dlgs. n. 206 del 2007, è valida, non solo in Italia, ma in tutti i paesi membri dell'Unione europea.
 
La ringrazio molto per la risposta.

All'estero le guide vengono aiutate, nel senso che in alcuni paesi, con un percorso aggiuntivo possono diventare tour operator individuali, in Francia possono creare "Associazioni di turismo" o associarsi a organizzazioni che permettono di creare pacchetti. Così ho trovato decine di siti di accompagnatori stranieri, dove riportano queste indicazioni (e non sono agenzie viaggi). Quindi non metto in dubbio che le leggi siano le stesse, ma all'estero esistono sistemi legali per aggirarle, mentre in Italia i professionisti da soli non possono far nulla, mentre associazioni no profit e sportive dilenttantistiche sono ottimi modi per aggirare illegalmente questi paletti. E nessuno controlla e dice nulla. Allora non sarebbe meglio fare coome in Francia?

Comunque grazie
 
Buongiorno a tutti,
ho letto con interesse la discussione che si sta ormai protraendo da qualche anno riguardo alle agenzie viaggi online.
Sono una ragazza mantovana 24 enne neolaureata magistrale in Economia del Turismo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Dopo un paio di esperienze all'estero (di cui l'ultima presso un Tour Operator a Londra) ho deciso di lanciarmi nell'imprenditorialità grazie anche agli importanti sgravi fiscali che sarà possibile ottenere da Gennaio 2016 e grazie agli ingenti finanziamenti previsti per il settore turismo e a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile. Mantova, la mia città, è stata da poco nominata "Capitale Europea della Cultura 2016" e la Lombardia Orientale (di cui Mantova fa parte) è stata recentemente nominata "Regione capitale europea della gastronomia 2017".

A questo proposito vorrei rendermi operativa e costruire itinerari turistici che valorizzino Mantova e provincia : si tratterebbe di vendere direttamente sul web pacchetti altamente personalizzati e tailor-made che comprendano tour enogastronomici, alloggio, ristorazione, autonoleggio con conducente, visite museali e culturali. Aggiungo che vorrei operare da casa, semplicemente con il mio computer e cercando il più possibile di tagliare le spese.

Come ho compreso grazie a questa discussione, non viene operata in Italia una distinzione tra Online Travel Agencies e Agenzie Turistiche provviste di sede e ufficio, si tratterebbe in ogni caso di premunirsi di direttore tecnico, assicurazione, deposito cauzionale e licenza.

Non esiste un modo per aggirare l'ostacolo e propormi semplicemente come prestatrice di servizi, non esiste qualche diverso parametro per facilitare l'imprenditoria giovanile?

Ringrazio anticipatamente
Buona giornata

Silvia Andreoli
 
Gent.ma Silvia l'ostacolo non può essere aggirato.
L’attività da lei ipotizzata è, a tutti gli effetti giuridici, intermediazione turistica. L’art. 2084 del codice civile dispone che la legge determina le modalità di accesso all’attività d’impresa. L’attività di agente di viaggi, per quanto riguarda il diritto pubblico del turismo è disciplinata dalle norme regionali. (articolo 117 comma 4 della Costituzione – competenze residuali o innominate, delle regioni). L’attività di intermediazione turistica, per quanto riguarda il diritto privato del turismo, è disciplinata dalle norme sui contratti del codice civile, che sono state raccolte dall’articolo 32 all’articolo 51 del codice del turismo (dlgs. n.79/2011).
L’affermazione che all’estero i professionisti vengono aiutati non è corretta, in quanto il dlgs n. 79/2011 ha attuato in Italia le disposizioni imposte dall’Unione europea e, pertanto, dette disposizioni sono vigenti nei 28 paesi membri U.E.
Infine, l’acquisizione di una qualifica professionale, nel caso specifico di direttore tecnico, disciplinata dall’articolo 29 del dlgs. n. 206 del 2007, è valida, non solo in Italia, ma in tutti i paesi membri dell’Unione europea.
 
Salve a tutti,

Come la maggior parte di voi, vorrei entrare a far parte degli intermediari turistici ed operare online per ovvi motivi ed ho capito, grazie alle spiegazioni dettagliate di Saverio, che le normative sono uguali a quelle delle agenzie fisiche.

La mia idea, che vorrei portare avanti e che ha conquistato la mia mente lunatica è quella di creare un Network turistico nella mia regione nativa, la Calabria, bellissima terra e con molto potenziale.

L'idea di appoggiarmi ad un'altra agenzia di viaggi non piace, sono giovane e voglio giocare le carte sul mio tavolo.
Vorrei capire cosa accadrebbe se: prendessi in gestione un agriturismo, lo sponsorizzerei tramite un sito web dove, oltre ad esporre le bellezze della regione offrirei altri prodotti turistici di altri operatori (alberghi, ristoranti, impianti sciistici ( abbiamo anche quelli in Calabria :)) venendo a creare cosi' il network, che è il mio obiettivo principale. Sarebbe illegale in questo caso stipulare contratti con terze parti nel quale viene stabilito una retribuzione a mio carico per ogni cliente che attraverso il mio sito acquista o prenota anche un prodotto dei terzi oppure vi si reca durante o dopo il soggiorno presso il mio agriturismo?

E se invece mi spostassi sul settore No-profit?

Ps: se avete qualche contatto a cui rivolgermi per approfondire sulla normativa calabrese in vigore ve ne sarei grato.

Rigrazio e porgo i migliori saluti.

Gennaro Aloe
 
Preg.mo Gennaro, lei può prendere in gestione una struttura di agriturismo e promuoverla in tutte le forme previste dalla legge, contestualizzandola nell'ambito del patrimonio naturalistico e artistico della sua regione. Discorso diverso è promuovere altre strutture e altre attività, in questo caso si configura l'attività di intermediazione turistica, riservata esclusivamente alle agenzie di viaggi che sono le uniche imprese abilitate che possono e devono offrire tutte le garanzie per la tutela dei turisti.
Le allego la normativa di riferimento per la Regione Calabria.
 
Buongiorno Saverio,
la ringrazio molto della sua risposta. Volevo chiederLe se non fosse possibile, in alternativa ad aprire una mia agenzia turistica online, proporre a un'agenzia viaggi autorizzata il pacchetto che io ho precedentemente costruito e farmi riconoscere una percentuale sulla vendita. In questo modo io potrei figurare come prestatrice occasionale di servizi, e dunque rimarrei indipendente.
Crede che sia possibile un'opzione di questo genere in Lombardia (Mantova)?
La ringrazio e le auguro una splendida giornata
Cordiali Saluti

Silvia Andreoli
silviandreoli1990@gmail.com
www.agrocharme.com
 
Gent.ma Silvia, lei può proporre a un’agenzia viaggi autorizzata il pacchetto precedentemente costruito e farsi riconoscere una percentuale sulla vendita. In questo modo due ipotesi 1) come prestatrice occasionale di servizi, ma non può superare un reddito lordo annuo di 7.500 euro; 2) aprire partita IVA e fatturare di volta in volta.
 
Gent.ma Silvia, lei può proporre a un’agenzia viaggi autorizzata il pacchetto precedentemente costruito e farsi riconoscere una percentuale sulla vendita. In questo modo due ipotesi 1) come prestatrice occasionale di servizi, ma non può superare un reddito lordo annuo di 7.500 euro; 2) aprire partita IVA e fatturare di volta in volta.
 
Buonasera,
Ho organizzato dei pacchetti vacanza per me, comprensivi di hotel, aerei e quant'altro.
Sarebbe possibile vendere questi pacchetti a qualche agenzia di viaggio? Anche sotto forma di semplice provvigione sulla differenza di prezzo?
Cosa mi consigliereste?
 
Come ho già precedentemente risposto

Gent.ma Ilenia,
lei può proporre a un’agenzia viaggi autorizzata il pacchetto precedentemente costruito e farsi riconoscere una percentuale sulla vendita. In questo modo due ipotesi 1) come prestatrice occasionale di servizi, ma non può superare un reddito lordo annuo di 7.500 euro; 2) aprire partita IVA e fatturare di volta in volta.
 
Come ho già precedentemente risposto

Gent.ma Ilenia,
lei può proporre a un’agenzia viaggi autorizzata il pacchetto precedentemente costruito e farsi riconoscere una percentuale sulla vendita. In questo modo due ipotesi 1) come prestatrice occasionale di servizi, ma non può superare un reddito lordo annuo di 7.500 euro; 2) aprire partita IVA e fatturare di volta in volta.
 
Buonasera Saverio,
innanzitutto complimenti per la competenza e l'impegno in questo forum, sono una nuova iscritta e ho trovato molte più informazioni e chiarimenti di quanto non sia possibile in siti "ufficiali". Quindi grazie davvero, mi sento di dirglielo.

Vengo alla domanda:
- Con altri soci vogliamo aprire una società che organizzi e venda escursioni di vario tipo (natura, cultura, enogastronomia ecc.) in Campania.
- Gli itinerari durano poche ore, non prevedono servizi di transfer (l'utente raggiunge il luogo con mezzi propri), no pernottamenti, solo accompagnamenti, visite guidate, eventuali bigllietti d'ingresso ai luoghi, eventuali pasti in strutture di ristorazione.
- Le escursioni saranno svolte da Guide autorizzate o altre Associazioni e Imprese già operanti sul territorio, con i quali stipuleremo dei contratti pagandoli a nostra volta.
- Prevediamo di vendere queste escursioni al turista in "box" (scatole) vere e proprie, distribuite presso reception di alberghi, esercizi commerciali, musei, ai quali riconosciamo una provvigione sul prezzo finale. Prevediamo di vendere ovviamente anche online.

Le chiedo:
1. queste escursioni non mi risulta si possano definire "pacchetti turistici" (no alloggi, no transfer), giusto?
2. la società da costituire dovrà essere necessariamente un ADV con relativi obblighi di legge o potrà essere una società di servizi turistici (pensavamo un CODICE ATECO 2007: 79.90.19)?

Grazie per l'attenzione e se vorrà rispondermi
 
Gent.ma Lucia,

l'attività da lei ipotizzata può essere svolta solo dalle agenzie di viaggi autorizzate con leggi regionali.

Dott. X
 
Buongiorno Dott. Saverio,
ho già letto molte delle risposte ai quesiti a lei rivolti ma non trovo nulla che faccia riferimento a quanto sto per chiederle.
Essendo già noti i requisiti richiesti per l'apertura di una agenzia turistica (sia su web che si strada) , crede sia possibile presentare una Scia con planimetria di locale A10 dove ci sono più società usufruiscono a rotazione dello stesso locale? Ci sono studi che affittano con regolare contratto una stanza una sola volta a settimana. Crede sia fattibile una simile locazione considerando il fatto che nel mio caso si tratti di agenzia online.
Grazie mille per la sua consulenza
 

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