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Adobe Portable Document Format (PDF) Normativa turistica - libro completo 26.01.2015 (Dimensione documento: 7092776 bytes)
11.2 I CONTRATTI TURISTICI ON LINE: LA PRENOTAZIONE TELEMATICA
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Articolo 32 punto 2. “Il presente capo si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da
64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per
iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso
determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”
La prenotazione telematica, ovvero on – line si è affermata con l’avvento di internet e la diffusione del commercio
elettronico, per richiedere i servizi turistici. Internet favorisce informazioni complete per soddisfare le richieste
specifiche dei clienti. Gli imprenditori turistici organizzano il proprio sito internet attraverso un catalogo elettronico: il
turista inserisce i propri dati e i servizi desiderati in un form predisposto dall’imprenditore turistico, attraverso il server
l’impresa turistica conferma o rifiuta la richiesta inoltrata. La conferma equivale alla conclusione di un contratto tra
impresa e cliente, definito point and click, in quanto il form oltre a richiedere gli estremi della carta di credito contiene
l’avviso della disdetta della prenotazione, oltre un determinato periodo di tempo e il conseguente addebito a titolo di
penale.93I contratti stipulati tramite i server delle imprese turistiche vanno definiti ad esecuzione informatica e pertanto
vanno inquadrati con le regole in materia di commercio elettronico (art. 68 del codice del consumo, che rinvia al d.lgs. 9
aprile 2003 n. 70).
Per quanto attiene ai contratti turistici on line cosiddetti last minute (last second) le relative prenotazioni devono essere
contestualmente accompagnata dal pagamento dell’intero prezzo del servizio turistico, all’esito del quale
l’organizzatore provvederà con mezzi più rapidi, (fax, e-mail, corriere) all’invio al turista del voucher. Non si pongono,
di regola problemi di inadempimento contrattuale perché il pagamento integrale della prestazione deve effettuarsi
all’atto della prenotazione a mezzo carta di credito o comunque, mediante bonifico bancario entro 60 min della
prenotazione on line.
Sennonchè appositi elaboratori elettronici sono predisposti affinchè il mancato pagamento (contenstuale o entro il
brevissimo termine concesso) possa comportare la immediata decadenza della prenotazione in modo che l’organizzatore
possa subito ritornare libero di collocare quel servizio turistico presso altri clienti. Qualora, tuttavia, il termine concesso
al turista sia più lungo e quindi il suo inadempimento si risolva in una ( definitiva ) perdita di chance per
l’organizzatore, sembra corretto ritenere il mancato pagamento clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione
del contratto concluso mediante prenotazione telematica, con conseguente diritto dell’agenzia venditrice o del tour
operator ad esigere dal turista (una volta identificato) non soltanto il prezzo non pagato ma altresì il risarcimento del
danno) 94.
Il capo I si applica, altresì, ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.
Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali
vengono contemplati dal codice del turismo dall'articolo 32 all'articolo 51 Articolo 32 “Codice del turismo” - 1. Le
disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a
chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33. 2. Il presente capo si
applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le
disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il
professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in
merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, si attuano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici
contratto rimane valido per il resto in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore.
Nell'ambito dei contratti on line riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che
tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, si fa riferimento alla giurisdizione italiana,
sulla base di quanto previsto Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO Suppl. ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995