D
Dottor X
Guest
Per (Pietro Antonucci, responsabile del forum sulle professioni turistiche) sulle PROFESSIONI TURISTICHE:<br />
intanto complimenti per come affronti le tematiche e per le posizioni che assumi: corrette e lineari.<br />
Come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "P ronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".<br />
Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali: per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6".<br />
Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30.<br />
Ribadisco il mio pensiero, che mi sembra anche il tuo, TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE, POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE. CIO' IN RELAZIONE AL FATTO CHE NON TUTTI I PAESI UE HANNO MAI LEGIFERATO IM MERITO ALLE PROFESSIONI. PERTANTO ANCHE I PROFESSIONISTI ITALIANI POSSONO OPERARE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE E IN TUTTI I PAESI DELL'UE.<br />
Per concludere ritengo l'argomento talmente importante da pubblicarlo sulla mia sezione relativa alla legislazione turistica e sulle professioni in Sicilia.<br />
<br />
2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.<br />
<br />
Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario».<br />
<br />
Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».<br />
<br />
Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore turistico.<br />
<br />
2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).<br />
<br />
In sostanza, l’art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.<br />
<br />
Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.<br />
<br />
Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.<br />
<br />
In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonchésentenza n. 50 del 2005).<br />
<br />
Del resto, già il vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.<br />
<br />
2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.<br />
<br />
Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.<br />
<br />
2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
intanto complimenti per come affronti le tematiche e per le posizioni che assumi: corrette e lineari.<br />
Come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "P ronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".<br />
Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali: per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6".<br />
Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30.<br />
Ribadisco il mio pensiero, che mi sembra anche il tuo, TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE, POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE. CIO' IN RELAZIONE AL FATTO CHE NON TUTTI I PAESI UE HANNO MAI LEGIFERATO IM MERITO ALLE PROFESSIONI. PERTANTO ANCHE I PROFESSIONISTI ITALIANI POSSONO OPERARE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE E IN TUTTI I PAESI DELL'UE.<br />
Per concludere ritengo l'argomento talmente importante da pubblicarlo sulla mia sezione relativa alla legislazione turistica e sulle professioni in Sicilia.<br />
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2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.<br />
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Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario».<br />
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Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».<br />
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Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).<br />
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Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
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Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore turistico.<br />
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2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).<br />
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In sostanza, l’art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.<br />
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Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).<br />
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Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
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2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.<br />
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Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.<br />
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In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonchésentenza n. 50 del 2005).<br />
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Del resto, già il vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.<br />
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2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.<br />
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Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.<br />
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2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.