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Guida turistica in Sicilia

Per (Pietro Antonucci, responsabile del forum sulle professioni turistiche) sulle PROFESSIONI TURISTICHE:<br />
intanto complimenti per come affronti le tematiche e per le posizioni che assumi: corrette e lineari.<br />
Come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "P ronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".<br />
Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali: per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6".<br />
Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30.<br />
Ribadisco il mio pensiero, che mi sembra anche il tuo, TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE, POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE. CIO' IN RELAZIONE AL FATTO CHE NON TUTTI I PAESI UE HANNO MAI LEGIFERATO IM MERITO ALLE PROFESSIONI. PERTANTO ANCHE I PROFESSIONISTI ITALIANI POSSONO OPERARE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE E IN TUTTI I PAESI DELL'UE.<br />
Per concludere ritengo l'argomento talmente importante da pubblicarlo sulla mia sezione relativa alla legislazione turistica e sulle professioni in Sicilia.<br />
<br />
2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.<br />
<br />
Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario».<br />
<br />
Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».<br />
<br />
Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore turistico.<br />
<br />
2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).<br />
<br />
In sostanza, l’art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.<br />
<br />
Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.<br />
<br />
Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.<br />
<br />
In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonchésentenza n. 50 del 2005).<br />
<br />
Del resto, già il vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.<br />
<br />
2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.<br />
<br />
Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.<br />
<br />
2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
 
Nella sezione AVVISI - Professioni turistiche è stato pubblicato un avviso datato il 3 ottobre:<br />
<br />
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Guideturistiche/PIR_Avvisi/Pre-avviso.guide.pdf<br />
<br />
<blockquote>A V V I S O<br />
ESAMI, PER ASPIRANTI GUIDE TURISTICHE, PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA L.R. N. 8 DEL 3 MAGGIO 2004<br />
<br />
Con riferimento all’oggetto, si comunica che questo Dipartimento sta procedendo, d’intesa con le Università siciliane, alla costituzione delle Commissioni per gli esami di cui all’oggetto, per far sì che gli stessi possano, <u>presuntivamente</u>, <strong>avere inizio entro l’ultima decade del prossimo mese di novembre</strong>.<br />
<br />
Ciascuna aspirante guida sosterrà l’esame secondo un calendario che verrà in seguito pubblicato nel sito http://www.regione.sicilia.it/turismo, previa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nelle città sedi universitarie come sotto specificato, in relazione alla provincia di residenza:<br />
- Università di Catania: residenti nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, <strong>altre prov. d’Italia e nazioni estere</strong><br />
- Università di Enna: residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna<br />
- Università di Messina: residenti nella provincia di Messina<br />
- Università di Palermo: residenti nelle province di Palermo e Trapani<br />
<br />
Con riferimento alla prova d’esame, <strong>il programma per la verifica della conoscenza del territorio, <u>già allegato al bando pubblicato nella GURS in data 30 dicembre 2011</u>, è consultabile nel sito avanti citato, nella sezione “Dipartimento Turismo”, cliccando su “Professioni turistiche” e su “Avvisi”</strong>; si ricorda, inoltre, che il candidato dovrà preparare un “itinerario turistico”, della durata di massimo 3 giorni, da consegnare in sede d’esame e da illustrare in un tempo massimo di 5 minuti.</blockquote><br />
<br />
Alcune considerazioni.<br />
Ancora è presunta, ma in pratica mi si dice che tra un mese esatto ci sarà la prima data di esame.<br />
<br />
Per chi volesse fare l'esame da altra regione d'Italia o dall'estero pare che la sola Università di Catania sia abilitata. Fate caso alla Vostra Provincia di riferimento, per essere certi di dove si terrà il Vostro esame.<br />
<br />
Il Programma che citano è quello che conosciamo: <u>dunque...? :? :?:</u><br />
Ho paura che le cose siano più contorte di quanto non sembrino. In ogni caso vi sono dei recapiti. Oggi stesso provo a contattare il Dir. Responsabile appena l'orario me lo consente, per chiedere maggiori delucidazioni.
 
Ho telefonato ai numeri segnati sull'avviso, ha risposto la sola arch. Lupinacci (Triscari preventivamente deve aver staccato il telefono).<br />
<br />
In sintesi la situazione è la seguente: il programma rimane invariato <strong>per quanto riguarda le domande inoltrate</strong>. Vengo e mi spiego.<br />
<br />
Lo schema d'esame sarà il seguente:<br />
<br />
<ul><li>per prima cosa vi sarà il test sulle lingue scelte nella domanda;</li><br />
<li>quindi si faranno domande <strong><u>di carattere generale</u></strong> riguardanti tutta la Sicilia (quindi non in programma, ma l'architetto mi ha riferito che - a discrezione della commissione d'esame - saranno domande quanto più generiche possibili, quali le principali dominazioni etc), da cui poi si faranno approfondimenti solo relativi al "settore" che si era scelto nella compilazione della domanda (un po' contorta come situazione, ma in questo modo non si deve attendere la riformulazione del programma...)</li><br />
<li>segue l'illustrazione del format (l'itinerario turistico da tre giorni preventivamente ipotizzato);</li><br />
<li>se la commissione vorrà aggiungere altre domande di approfondimento verranno espresse a termine del colloquio.</li></ul><br />
<br />
Dunque, l'esame sarà relativo ad una "infarinatura generale", mentre gli approfondimenti saranno su ciò che era stato scelto dal vecchio programma. Le domande saranno quindi prediligeranno ciò che scelse <em>in illo tempore</em> il candidato.<br />
<br />
Nonostante la natura dell'esame, comunque, il candidato che avrà superato con successo l'esame verrà riconosciuto <u>comunque</u> guida regionale ai sensi del corpo normativo vigente e non limitata all'ambito territoriale scelto.
 
Salve! Quando si parla di "quello che si è scelto" al momento della richiesta, ci si riferisce alla<br />
vecchia sezione?<br />
Grazie in anticipo a chi mi risponderà! :)
 
<em>@Loreluna wrote:</em><blockquote>Salve! Quando si parla di "quello che si è scelto" al momento della richiesta, ci si riferisce alla<br />
vecchia sezione?<br />
Grazie in anticipo a chi mi risponderà! :)</blockquote><br />
Sì.
 
A cura del Dott. X - Dirigente Servizio 4 - Classificazione Alberghiera e Tutela del Prodotto Turistico<br />
Nel SITO del - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - a sinistra- nella sezione INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA SUL TURISMO - Troverete le slides per la legislazione turistica. Quelle che vi serviranno per gli esami sono:<br />
LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIA;<br />
LEGISLAZIONE TURISTICA SICILIA;<br />
LE NORME PER LE AGENZIE DI VIAGGI;<br />
LEGISLAZIONE PER LE PROFESSIONI TURISTICHE.<br />
Se volete approfondire le vostre conoscenze in legislazione turistica, marketing del turismo troverete , altre slides.<br />
Infine chi è particolarmente interessato, può scaricare:<br />
Il libro completo;<br />
la raccolta normativa di tutte le regioni italiane;<br />
la raccolta normativa Italia.<br />
In bocca al lupo<br />
X
 
Ciao a tutti!C'è qualcuno che sta preparando l'esame e che può darmi informazioni su una bibliografia per la Sicilia Sud-Orientale?<br />
Grazie ;)
 
Ciao a tutti,<br />
c'è ancora qualcuno in questo forum? :roll: Dal momento che il calendario d'esami DOVREBBE presuntivamente (uso il termine dell'Assessorato) uscire a breve chi sosterrà come me l'esame a Palermo?
 
Ciao Serenity!Io sto preparando l'esame a Palermo, ma per la provincia di Siracusa. Se vuoi però possiamo confrontarci sulla parte generale..
 
<em>@valemol wrote:</em><blockquote>Ciao Serenity!Io sto preparando l'esame a Palermo, ma per la provincia di Siracusa. Se vuoi però possiamo confrontarci sulla parte generale..</blockquote><br />
<br />
<br />
Ciao valemol!<br />
A dire il vero mi sarebbe servito più un confronto sugli approfondimenti circa la sezione su Palermo e Trapani. La parte generale sulla Sicilia è più facile. Comunque se hai Google Talk ti posso lasciare il mio indirizzo (devo ancora capire come si mandano i messaggi in pvt qui essendomi iscritta ieri) e ci possiamo sentire lì.
 
ciao Sernity, qui i messaggi pvt non si possono inviare [voltuamente disattivati] perchè ci sembra inutile non condividere cose, informazioni o altro che possono sempre servire anche agli altri del forum.
 
<em>@valemol wrote:</em><blockquote>Ciao a tutti!C'è qualcuno che sta preparando l'esame e che può darmi informazioni su una bibliografia per la Sicilia Sud-Orientale?<br />
Grazie ;)</blockquote><br />
Ne abbiamo parlato più in là.<br />
Il manuale più utile per la generale resta sempre il Finley (Storia della Sicilia Antica), poi, nello specifico, dipende. Ci sono diverse pubblicazioni interessanti, ma che si occupino nello specifico dell'areale s-e non saprei consigliare.<br />
<br />
<em>@Serenity wrote:</em><blockquote>Ciao a tutti,<br />
c'è ancora qualcuno in questo forum? :roll: Dal momento che il calendario d'esami DOVREBBE presuntivamente (uso il termine dell'Assessorato) uscire a breve chi sosterrà come me l'esame a Palermo?</blockquote><br />
<br />
Mi spiace, troppo distante per me.<br />
Un confronto non mi dispiacerebbe, ma siamo un po' lontanucci. Inoltre (per la distanza) ho preferito escludere l'ex settore occidentale dalla mia "rosa".
 
<em>@Mod wrote:</em><blockquote>ciao Sernity, qui i messaggi pvt non si possono inviare [voltuamente disattivati] perchè ci sembra inutile non condividere cose, informazioni o altro che possono sempre servire anche agli altri del forum.</blockquote><br />
<br />
<br />
Ah ok...grazie dell'informazione! A me i messaggi pvt sarebbero serviti per dare il mio indirizzo di posta elettronica in modo tale da poter eventualmente qualora ci fosse qualcuno che farà l'esame come me a Palermo confrontarsi anche di presenza. Scrivere il proprio indirizzo pvt su un forum non lo trovo prudente. Pazienza...grazie lo stesso!
 
<em>@Serenity wrote:</em><blockquote>Ciao a tutti,<br />
c'è ancora qualcuno in questo forum? :roll: Dal momento che il calendario d'esami DOVREBBE presuntivamente (uso il termine dell'Assessorato) uscire a breve chi sosterrà come me l'esame a Palermo?</blockquote><br />
<br />
Mi spiace, troppo distante per me.<br />
Un confronto non mi dispiacerebbe, ma siamo un po' lontanucci. Inoltre (per la distanza) ho preferito escludere l'ex settore occidentale dalla mia "rosa".[/quote]<br />
<br />
<br />
Peccato per la distanza infatti!
 
Cari ragazzi, oggi ho parlato col Dott. Triscari. Gli elenchi usciranno a fine mese e a seconda della lettera che verrà estratta l'esame potrebbe slittare anche a dopo Natale...qualcuno ho nuove migliori della mia?
 
GRANDI NOVITA'! Oggi si è tenuta la conferenza stampa in cui l'Assessore Stancheris ha<br />
comunicato che venerdì 29 saranno pubblicati in GU i calendari degli esami.<br />
Inoltre, questa è una notizia ufficiosa, è stata sorteggiata la lettera J.<br />
Basta cercare su qualsiasi motore di ricerca la notizia che potrete leggere gli articoli in merito.<br />
In bocca al lupo!
 
Dal blog "Guidaturisticaitalia":<br />
<br />
<blockquote>27 NOVEMBRE 2013<br />
<strong>Esame Guida turistica Sicilia: News sulla conferenza stampa tenutasi oggi a Palermo</strong><br />
<br />
Ecco le notizie che sono trapelate oggi dalla conferenza stampa tenutasi a Palermo per l'esame di Guida Turistica in Sicilia:<br />
1. Il calendario uscirà venerdì 29 novembre sulla GURS<br />
2. E' stata estratta la lettera J<br />
3. La prima prova sarà quella in lingua su conversazione generale (livello B2)<br />
4. Non è richiesto nessun contributo spese<br />
5. Si svolgeranno orientativamente 2 sessioni a settimana<br />
6. Per ogni sessione si prevede di esaminare 25 candidati<br />
7. L'esame verterà principalmente sulle due province scelte dal candidato al tempo della domanda per partecipare al bando, e nozioni generali sul resto della Sicilia<br />
8. L'itinerario richiesto dovrà essere presentato in lingua italiana<br />
<strong>P.s. Queste sono solo notizie ufficiose e non ufficiali</strong>, pertanto si attende giorno <strong>29 novembre 2013</strong> (domani NDR) per leggere l'avviso pubblicato sulla GURS.<br />
Ringrazio Ary Bush che ha postato le notizie in tempo reale sulla pagina del gruppo Aspiranti Guide Turistiche Sicilia.</blockquote>
 
<blockquote>Bandito nel 2011, arriva finalmente ad essere espletato il concorso per guide turistiche, per la prima volta, ad opera del’Assessorato regionale al Turismo. Le prove sono volte a stabilire l’idoneità per i tremila aspiranti, ed avranno luogo il 10, 11 e 12 dicembre, per poi proseguire a gennaio, ed arrivare a conclusione ad aprile. Requisito fondamentale, il superamento della prima prova di lingue, preliminare alle altre. E’ richiesto il possesso del livello minimo B2.<br />
<br />
Lo hanno annunciato in una conferenza stampa ai giornalisti, svoltasi stamani a Palermo in via Petrarca, l’assessore regionale Michela Stancheris ed il direttore Alessandro Rais. Entrambi hanno avuto modo di ringraziare le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna, per il contributo fornito nell’occasione. Si supera dunque la lunga fase di stallo, in attesa di ridefinire, in tempi brevi, precisa l’assessore Stancheris, le modalità del prossimo bando di concorso.</blockquote><br />
<br />
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/62525/parte-lattesissimo-concorso-per-guide-turistiche-3-000-iscritti">www.siciliainformazioni.com/sicilia-inf ... 0-iscritti</a><!-- w -->
 
<blockquote>REGIONE SICILIANA<br />
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO<br />
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO<br />
"Professioni turistiche e Agenzie di viaggio"<br />
Avviso<br />
CONCORSO PER GUIDA TURISTICA<br />
Calendario di esami<br />
<br />
Facendo seguito all'avviso pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo in data 3 ottobre u.s., si chiarisce quanto segue:<br />
- Le prove di esame verranno svolte, in relazione alla provincia di residenza dei candidati, nelle seguenti sedi:<br />
Catania presso il Servizio Turistico Regionale sito in Via Beato Bernardo n 5, tel. 095-7477415 per i candidati residenti nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, in altre province italiane ed all'estero;<br />
Enna presso l'Università di Enna Kore, Auditorium del Centro Linguistico Interfacoltà, Città della Universitaria, tel. 0935-536536, per i candidati delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;<br />
Messina presso il Servizio Turistico Regionale sito in Via dei Mille n 270, tel. 090-2935292, per i candidati residenti nella provincia di Messina;<br />
Palermo presso il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo sito in Via Notarbartolo, 9, tel 091-7078201 per i candidato residenti nelle province di Palermo e Trapani.<br />
<br />
- Le prove di esame avranno inizio:<br />
. giorno 19 dicembre per la sede di Catania<br />
. giorno 11 dicembre per la sede di Enna<br />
. giorno 11 dicembre per la sede di Messina<br />
. giorno 10 dicembre per la sede di Palermo<br />
<br />
Di seguito si riportano i calendari, per ciascuna sede, relativi alle sedute di esame che si svolgeranno nel mese di dicembre.<br />
Con successivi avvisi, verranno pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo i calendari mensili relativi alle altre sedute, man mano che da ciascuna Commissione verranno fissate le date di esami.<br />
Le prove cominceranno con i candidati il cui cognome inizia con la lettera "J", come da sorteggio effettuato dall'Ufficiale Rogante del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.<br />
"A tale riguardo si precisa che, per motivi organizzativi derivanti dalla composizione delle Commissione di esame, può verificarsi il caso che non venga rispettato l'ordine alfabetico dei candidati ma che vengano invece calendarizzate sedute apposite in giorni diversi in funzione della lingua o delle lingue prescelte dai candidati. In ogni caso, di tale variazione verrà data notizia sul sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo in uno alla pubblicazione mensile dei calendari".<br />
<br />
- I candidati, per sostenere gli esami, dovranno presentarsi, nel giorno indicato nel calendario, nelle sedi sopra indicate muniti di documento di riconoscimento in originale ed in corso di validità; le prove avranno inizio alle ore 9,00 e proseguiranno sino all'interrogazione dell'ultimo candidato previsto nella giornata.<br />
- La prova di esami, che sarà esclusivamente orale, sarà portata a termine, per ciascun candidato, in un'unica seduta, iniziando dalla verifica del richiesto livello di conoscenza della lingua o delle lingue straniere indicate dall'esaminando.<br />
Informazioni potranno essere richieste ai sotto indicati componenti le Commissioni:<br />
Catania Dott. Angelo Cavallaro tel. 095-7477415<br />
Enna Dott. Santo Luigi Sirni tel. 338-5363729<br />
Messina Dott. Giuseppe Ponticorvo tel. 090-2935292<br />
Palermo Dott. Maurizio Giannone tel. 091-7078228<br />
Palermo, 29 novembre 2013<br />
<br />
IL DIRIGENTE RESPONSABILE<br />
Ing. Manlio Scirè</blockquote><br />
<br />
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Concorso_Guide2013<br />
<br />
A questo proposito:<br />
<br />
<em>@valemol wrote:</em><blockquote>Ciao Serenity!Io sto preparando l'esame a Palermo, ma per la provincia di Siracusa. Se vuoi però possiamo confrontarci sulla parte generale..</blockquote><br />
<br />
Prepari per la (ex)Provincia di Siracusa, ok, ma sulla base del nuovo avviso per presentarTi a Palermo devi essere residente nella (ex)Provincia del capoluogo o di Trapani.<br />
<br />
Ragazzi, in bocca al lupo a tutti!!!!
 
L'Europa l'ha fatta grossa un'altra volta:<br />
<br />
<blockquote>Ciao a tutti, e ancora Auguri di un Felice 2014!<br />
<br />
Cominciamo questo anno parlando della Guida Turistica Nazionale.<br />
Forse molti di voi già conoscono l'argomento, per altri invece è qualcosa di astratto.<br />
Pertanto cercherò di spiegarvi a grandi linee cosa si intende per Guida Turistica Nazionale.<br />
<br />
Questa nuova figura professionale in realtà non è tanto "nuova" se consideriamo che nel resto d'Europa esiste già.<br />
Quali sono le sue funzioni? Ha le medesime funzioni di una Guida Turistica provinciale o regionale italiana (a seconda delle regioni nelle quali si esercita), e in più ingloba in sé i compiti svolti dagli Accompagnatori Turistici.<br />
Torniamo quindi alle basi della materia! Vediamo come la lontana legge quadro 217/83 definiva le due professioni (prendo ad esempio questa vecchia legge in quanto la maggior parte delle Regioni hanno tratto spunto da questa norma per redigere i testi legislativi regionali che trattano la materia):<br />
<br />
- È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.<br />
<br />
- È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide.<br />
<br />
La Guida Turistica Nazionale pertanto accorpa le due professioni.<br />
Quella che noi invece chiamiamo "guida turistica locale" verrà sostituita dalla "Guida Turistica Specializzata" come richiesto dall'UE che però avrà un ambito di azione molto più ristretto rispetto all'attuale.<br />
Mi spiego meglio: la G.T. Specializzata potrà operare solo all'interno di musei o monumenti storici individuati dallo Stato Membro, nel nostro caso lo Stato Italiano.<br />
C'è già stato un tentativo da parte dell'Italia di stilare una lista di siti turistici per i quali veniva richiesta la visita guidata accompagnati da una Guida Turistica Specializzata, ma siccome non riusciamo mai a seguire le regole, lo Stato italiano aveva incluso tra questi anche tutti i Siti Unesco patrimonio dell'Umanità.<br />
Come ben sapete l'Italia è la Nazione che vanta il maggior numero di siti, ben 49 attualmente, e tra questi ci sono interi centri storici (centro storico di Firenze) o persino diverse città unite da un unico filo conduttore (città tardo barocche della Val di Noto), e a meno che non sappiamo leggere né l'italiano, né l'inglese, né il francese, l'UE non aveva richiesto questo! Infatti il Nostro Bel Paese si è trovato in procedura di infrazione.<br />
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Ad ogni modo lasciando tutte queste faccende burocratiche, come vi avevo scritto nel precedente post la Guida Turistica Nazionale è diventata ormai realtà. Mancano solo alcune linee guida e la revisione delle ultime leggi nazionali e regionali in materia.<br />
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Essendo che molti tra i miei lettori sono Accompagnatori Turistici abilitati e per colpa della lentezza di varie regioni nell'emanare bandi, o per scelte personali non sono ancora diventati Guide Turistiche abilitate volevo informarvi di questa petizione creata da Sergio Grom, un collega accompagnatore turistico.<br />
La petizione in questione richiede che anche gli Accompagnatori Turistici Italiani possano avere l'opportunità di diventare Guide Turistiche Nazionali. L'intenzione non è quella di trovare scorciatoie per ottenere una nuova abilitazione, ma si richiede, in quanto cittadini europei, di essere equiparati ai cugini d'oltralpe, come agli amici d'oltremanica.<br />
Dovete sapere che i nostri colleghi europei possono esercitare la professione di Guida Turistica Nazionale in Italia in quanto nei loro paesi d'origine non esiste la distinzione tra guida turistica e accompagnatore turistico.<br />
La questione sorge in quanto un qualsiasi Tour Operator se deve avvalersi di un servizio di guida turistica per un intero tour (che quindi non è una escursione giornaliera) non farà più come una volta, quando doveva richiedere una prestazione per l'accompagnamento di un tour ad un accompagnatore turistico, e una o più prestazioni a diverse guide turistiche quante erano le tappe del suddetto tour nelle città da visitare. Adesso si avvarrà di una sola figura professionale, ossia la Guida Turistica Nazionale che svolgerà entrambe i ruoli facendo di fatto estinguere la figura dell'Accompagnatore Turistico.<br />
Però tutti questi professionisti che lavorano da anni nel settore non possono essere estromessi in tale modo senza consentirgli di continuare ad operare nonostante le novità introdotte dall'Europa. E soprattutto, il nostro Paese non può privarsi di tali figure che hanno contribuito e contribuiscono a mandare avanti il Turismo nello "Stivale".<br />
Quindi approfitto della mia posizione di redattrice del blog per comunicare a tutti gli interessati che potete firmare la petizione in questione cliccando qui .<br />
Potrete quindi leggere l'intero testo della petizione che verrà inviata al ministro Massimo Bray.</blockquote><br />
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In sintesi:<br />
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La Guida Culturale, di una certa levatura sparisce, soffocata dalla figura generica della GTN, in pratica un Accompagnatore con quattro nozioni in più. Gli sforzi di avere una figura professionale che non debba raccontare la storiella ai bambini (e che non replichi i soliti fritti e rifritti percorsi macchinalmente) sono stati vani!<br />
La GTN non può conoscere tutto il territorio nazionale!!! L'Europa a cosa pensa? Alle città-nazione? Mettiamo caso che una guida di Forlì si trovi, in qualità di GTN, sull'Etna. Durante un'eruzione. Fontana di lava e ci scappano i morti! Come già capitato tempo fa, quando un Accompagnatore di Palermo condusse turisti tedeschi da Taormina sull'Etna. Ora mi si dirà che sull'Etna ci vuole la Guida Specializzata, ma... siamo sicuri che la legge verrà osservata? Se già siamo pieni di abusivismo adesso, al momento in cui esisteranno solo la GTN e due-tre guide specifiche all'interno di un solo monumento, cosa accadrà?<br />
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Prendiamo il caso Sicilia. A mio parere, la Sicilia costituisce di per sé una nazione. E già è pesante essere preparati su tutto il territorio della regione. Immaginiamo dunque dover estendere le competenze all'intera penisola. Avremmo uno scenario disastroso:<br />
incompetenti GTN che proprio per la loro limitatezza (non si può conoscere tutto...) escluderanno dai loro tour centinaia, no, migliaia di luoghi italiani importantissimi solo perché... non li conoscono;<br />
limitatissime GTS, le quali però, dovendo trovarsi in musei, monumenti etc specifici... spunteranno come funghi in ogni dove! avremo una quantità impressionante di professionisti... da dover pagare tutti! in pratica se il turista vuole approfondire la conoscenza dei luoghi che visita, pagherà ovunque e qualsiasi cosa, oltre a quanto ha già dato per l'accompagnaguida!<br />
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A questo punto chiedo a Saverio, poiché è il suo campo, com'è possibile una situazione del genere? L'Italia è tenuta alla formulazione di queste due nuove figure? Nel caso sia obbligata, quali sono gli scenari che si prospettano? Cosa possiamo fare per impedire la catastrofe (ovviamente, se di catastrofe si tratta, qualora abbia previsto bene)?<br />
Grazie.
 
Io', la questione è interessante ed aperta. A parte la risposta di Saverio che hai richiesto, ti posto una mia replica...<br />
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Solo una cosa: non lo faccio qui, ma nell'apposito <a href="http://www.turismoformazione.it/viewtopic.php?f=17&amp;t=5131">topic dedicato alla GTN</a> in cui riporto tutti e diue gli interventi: le tue considerazioni e quelle dell'altro utente che tu hai citate...<br />
<br />
Qui, se possibile, continuiamo a parlare della GT della Sicilia. :wink:
 
<em>@Pedro wrote:</em><blockquote>Qui, se possibile, continuiamo a parlare della GT della Sicilia. :wink:</blockquote><br />
Va bene! :)<br />
Ti chiedo solo di lasciare il link alla discussione.<br />
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___<br />
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EDIT.<br />
Grazie comunque, l'ho trovata! :)
 
ciao Saverio e buon 2014.<br />
E' richiesto un tuo parere nella discussione sulla Guida Turistica Nazionala, qui il link <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.turismoformazione.it/viewtopic.php?f=17&t=5131">viewtopic.php?f=17&t=5131</a><!-- l -->
 
Come suggerisce Pedro, ho espresso il mio pare nella sezione "Guida turistica nazionale". Qui vi anticipo la prima parte del mio intervento.<br />
<br />
Giustamente, l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, ha creato panico e confusione nell'intero comparto turistico. Molti si chiedono se la predetta legge sia già attuativa, nonostante debba essere pubblicato l'elenco dei siti riservati a guide con una specifica abilitazione. La risposta è certamente si, per un motivo di carattere normativo che deve riferirsi al primo comma dell'articolo 10 della nostra Costituzione: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Pertanto le direttive dell'Unione europea, anche se recepite tardivamente dagli stati membri, sono norme valide, con l'aggravante che, se uno Stato membro non le recepisce, lo stesso Stato viene sanzionato.<br />
<br />
Fatta questa premessa, ricordando ad ogni buon fine, che i regolamenti e le decisioni emanati in ambito UE, sono immediatamente esecutivi, a differenza delle direttive che vanno recepite dagli stati membri, in Italia, le direttive, per argomenti specifici, vengono, successivamente, recepite con leggi delega (decreti legislativi).<br />
<br />
PROFESSIONI TURISTICHE: ambito territoriale, figure riconosciute dall'UE e dallo Stato italiano.<br />
Come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "Pronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".<br />
<br />
Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6"; l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013.<br />
<br />
Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30, preme ricordare che i predetti allegati riconoscono una figura unica di "GUIDA ACCOMPAGNATRICE TURISTICA". Pertanto, ritengo che coloro i quali siano in possesso di una delle due qualifiche, acquisite tramite esami regionali, possono svolgere entrambe le attività.<br />
<br />
Un altra riflessione che vorrei offrire ai nostri lettori riguarda le differenti regolamentazioni giuridiche tra professioni turistiche sportive: maestri di sci e guide alpine (articolo 2229 del codice civile), per le quali sono previsti albi professionali, in quanto professioni protette e le altre professioni, attualmente riconosciute dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007: articolo 29 direttore tecnico di agenzia di viaggi; articolo 30 guida accompagnatrice ed interprete turistico. Le professioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 207/207 sono disciplinate dall'articolo 33 comma V della Costituzione.
 
Nella sezione "Guide turistiche e le altre professioni" troverete il mio intervento.
 

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