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Guida turistica in Sicilia

<blockquote>Tariffa base da 1 a 50 persone<br />
- mezza giornata (max 2 ore consecutive) € 130,00<br />
- mezza giornata (max 4 ore consecutive) € 150,00<br />
- intera giornata (max 7 ore consecutive) € 220,00<br />
- intera giornata (max 8 ore consecutive) € 245,00<br />
- supplemento per ogni persona in più (intera giornata) € 1,90<br />
- supplemento per ogni persona in più (mezza giornata) € 1,30<br />
- supplemento per ogni ora di servizio straordinario € 31,00<br />
- supplemento per servizi notturni (dalle ore 20,00 alle ore 7,00) maggiorazione € 33,00<br />
<br />
Per servizi svolti in più lingue:<br />
- <strong>maggiorazione del 20%</strong> sulla tariffa base per la seconda lingua;<br />
- maggiorazione <strong>del 40%</strong> sulla tariffa base per la terza lingua;<br />
- maggiorazione <strong>del 50%</strong> sulla tariffa base per la quarta lingua;<br />
- maggiorazione <strong>del 100%</strong> sulla tariffa base per la quinta lingua;<br />
- supplemento festivo: <strong>maggiorazione del 30%</strong> sulla tariffa base per i servizi svolti nei giorni<br />
di festività, escluse le domeniche quali 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile,<br />
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.</blockquote><br />
<br />
<a href="http://http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Guideturistiche/PIR_Provvedimenti/Decreto%20tariffe%202012.2013%20pubblicato.pdf">http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Guideturistiche/PIR_Provvedimenti/Decreto%20tariffe%202012.2013%20pubblicato.pdf</a><br />
<br />
Non ho parole.
 
Signori e Signore,<br />
ci sono buone speranze che le cose si stiano muovendo un po' perchè sono ricomparsi come funghi (indigesti) i corsi di preparazione all'esame. Al momento stanno attivando i corsi per le prov di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Purtroppo per chi come me è di Agrigento e volesse fare questo corso spilla soldi deve aspettare ancora.
 
Che cose tristi...disoccupati, non riconosciuti e dovremmo anche fare corsi anche solo per riuscire a capire che accidenti dovremmo fare? Solo in Sicilia succedono cose del genere... :roll:
 
<em>@Io' wrote:</em><blockquote>Che cose tristi...disoccupati, non riconosciuti e dovremmo anche fare corsi anche solo per riuscire a capire che accidenti dovremmo fare? Solo in Sicilia succedono cose del genere... :roll:</blockquote><br />
<br />
sì è triste, ma almeno è un piccolo segno che le cose si stanno rimettendo in movimento.
 
Nessuno vi obbliga a frequentare i corsi. Studiate la storia e la storia dell'arte della Sicilia. Per la legislazione turistica: inviatemi una richiesta, specificando la regione, riceverete, gratuitamente, le mie slides in PDF.<br />
<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
salve a tutti...non sono del tutto nuova del forum..ma da quanto tempo non scrivevo ho dimenticato pure il nickname che avevo...sono cambiate molte cose nella mia vita e non ho più rivisitato il forum...oggi mi è tornato in mente il famoso concorso ed ho cercato di leggere qua e là le ultime novità..mi sembra di aver capito che il concorso continua a svolgersi, non ci sono ancora le date immagino..ma c'è qualche modifica nel programma? voglio ricominciare a studiare...ma ho bisogno di una rilucidazione..qualcuno può incollarmi le cose più importanti da sapere? potete scrivermi anche privatamente..in modo da non annoiare gli altri utenti con le solite ripetizioni...scusatemi e grazie a chi mi risponderà! buono studio a tutti e buon natale! :D
 
Finora nessuna novità.<br />
<br />
Abbiamo avuto un cambio di presidente, il che comporterà sicuramente altri ritardi (scopro che Franco Battiato è il nuovo Assessore al Turismo... ?!?), siamo sotto le Feste e quindi tutto sarà congelato. Che dire?<br />
<br />
Io inizio a lavorare dal 1° gennaio in nero, senza autorizzazioni, riconoscimenti e quant'altro, e vediamo se la situazione cambia. :roll:<br />
<br />
Consiglio comunque a tutti di richiedere, intanto, a Saverio le slide sulla legislazione del turismo. Lui è molto disponibile e ve le invierà rapidamente.<br />
Nel frattempo, ovviamente, andrà aggiornato tutto, perché il Diritto è una disciplina viva. Quindi teniamoci aggiornati sulle nuove normative in merito al Turismo, locale e comunitario.<br />
<br />
----<br />
<br />
<blockquote><strong>Trasparenza</strong><br />
<br />
<br />
<br />
pagina in costruzione</blockquote><br />
<br />
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Bilancio/PIR_Trasparenza<br />
:|
 
Salve ragazzi sono nuovo di qui e cercavo delle informazioni/chiarimenti in merito al concorso per guida turistica (pur non potendo partecipare allo stesso);<br />
Ho letto il bando secondo il quale solamente alcune lauree consentono l'accesso all'esame di abilitazione tra le quali, quelle umanistiche, artistiche, la facoltà di architettura ed archeologia. Essendomi laureato in giurisprudenza (pur essendo da sempre interessato agli aspetti storico-artistici, architettonici ed etnografici della nostra regione, che ho studiato da autonomamente) ero interessato all'esame in questione. Mi chiedevo dunque se esistessero dei corsi di formazione, frequentati i quali, fosse possibile accedere al relativo esame. Tempo addietro mi pare di aver letto di alcuni corsi simili, forse della durata di 800 ore, anche se non mi è chiaro se esistessero pure per la regione sicilia o meno. O forse ho travisato completamente io? Purtroppo non ho trovato informazioni sufficienti al riguardo.<br />
Grazie in anticipo per le informazioni ed in bocca al lupo a tutti per l'esame di quest'anno (se si decideranno a farvelo sostenere &lt;_&lt;)
 
<em>@Arayashiki wrote:</em><blockquote>Salve ragazzi sono nuovo di qui e cercavo delle informazioni/chiarimenti in merito al concorso per guida turistica (pur non potendo partecipare allo stesso);<br />
Ho letto il bando secondo il quale solamente alcune lauree consentono l'accesso all'esame di abilitazione tra le quali, quelle umanistiche, artistiche, la facoltà di architettura ed archeologia. Essendomi laureato in giurisprudenza (pur essendo da sempre interessato agli aspetti storico-artistici, architettonici ed etnografici della nostra regione, che ho studiato da autonomamente) ero interessato all'esame in questione. Mi chiedevo dunque se esistessero dei corsi di formazione, frequentati i quali, fosse possibile accedere al relativo esame. Tempo addietro mi pare di aver letto di alcuni corsi simili, forse della durata di 800 ore, anche se non mi è chiaro se esistessero pure per la regione sicilia o meno. O forse ho travisato completamente io? Purtroppo non ho trovato informazioni sufficienti al riguardo.<br />
Grazie in anticipo per le informazioni ed in bocca al lupo a tutti per l'esame di quest'anno (se si decideranno a farvelo sostenere &lt;_&lt;)</blockquote><br />
<br />
<br />
Ciao e benvenuto sul Forum!<br />
<br />
Per quanto riguarda i corsi da 800 ore (a pagamento), si tratta di corsi formativi per affrontare l'esame e li avevano anche iniziati in Sicilia (qualcuno credo che li avesse pure pagati prima che chiudessero a seguito del ricorso). Nel bando sono espressi i criteri di selezione (quindi dovresti - mi spiace - ottenere laurea o equipollente in discipline pertinenti).<br />
Ovviamente lascio ai giuristi del thread le specifiche, ma, a quanto ne so, a grandi linee questa è la situazione.<br />
<br />
Nel frattempo segnalo a tutti coloro che fossero comunque interessati (come è stato per l'esame di Roma tempo fa):<br />
<br />
<blockquote><a href="http://turismoformazione.it/viewtopic.php?f=17&amp;t=4706">Nuovo Bando a Fermo - scadenza 22 febbraio 2013</a><br />
<br />
La Provincia di Fermo ha indetto un nuovo Bando per l'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Turistica. Il bando è aperto anche a guide turistiche già abilitate che intendono conseguire l'estensione linguistica. La domanda di ammissione all'esame dovrà essere presentata entro il 22 Febbraio 2013.<br />
<br />
I requisiti necessari sono:<br />
- Età non inferiore ad anni diciotto;<br />
- Possesso della diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;<br />
- Conoscenza di almeno una lingua straniera.<br />
<br />
Per scaricare il bando completo fornito dal sito ufficiale della Provincia di Fermo http://www.provincia.fm.it/public/bandi/773/2013---bando-di-indizione-esami-di-abilitazione-alle-professioni-turistiche---provincia-di-fermo.pdf.<br />
Per scaricare tutta la documentazione necessaria per la domanda d'esame http://www.provincia.fermo.it/bandi/visualizza?id=773</blockquote>
 
Ciao, grazie per le informazioni, quindi teoricamente esistono dei corsi (a pagamento) che consentono a chiunque di tentare l'esame? C'è qualcuno che li ha frequentati o che magari è a conoscenza di come funzionino? Grazie ancora :)
 
<em>@Arayashiki wrote:</em><blockquote>Ciao, grazie per le informazioni, quindi teoricamente esistono dei corsi (a pagamento) che consentono a chiunque di tentare l'esame? C'è qualcuno che li ha frequentati o che magari è a conoscenza di come funzionino? Grazie ancora :)</blockquote><br />
Consentono a chiunque abbia i requisiti di essere formati sulle materie di esame.<br />
Un po' diverso.<br />
<br />
Anzitutto se non superi i requisiti (minore di tot anni, cittadino extraeuropeo privo di permesso di soggiorno, non laureato in discipline specifiche etc.) non puoi accedere né all'esame, né ai corsi formativi (almeno, mi pare di ricordare che anche per i corsi facessero le medesime selezioni).<br />
<br />
L'esame lo può tentare chiunque abbia <u>i requisiti necessari</u>.<br />
<br />
Il corso prepara il candidato all'esame, con lezioni in aula e simulazione di esame a fine corso. Questo non significa che sia un modo per evitare i requisiti richiesti, indica che chi ha i requisiti e vuole essere certo di superare l'esame di ammissione si senta pronto e abbia tutti gli strumenti per affrontarlo. Poi se <em>non ni mancia mancu a broru</em>, è un altro paio di maniche :)<br />
<br />
Non c'è nessuno che abbia frequentato detti corsi <u>in Sicilia</u>, in quanto quelli che stavano per iniziare sono stati sciolti, per i problemi detti.<br />
<br />
Per maggiori informazioni, <a href="http://portale.unipa.it/home/News/notizie/news_1217.html">qui</a> trovi <strong>un esempio</strong> di corso di formazione che venne bandito dall'Università di Palermo.
 
ciao a tutti!!!<br />
volevo un informazione, pensate che si potranno fare nuove domande? io nel frattempo mi sono laureata in Operatore del turismo culturale e quindi vorrei sapere se ho speranze! sempre se ovviamente si decidono a chiarire le cose! grazie
 
Certo che si potranno fare... prima o poi... :roll:<br />
<br />
Se non cambiano qualcosa, fanno valide le vecchie domande per il prossimo bando ([IRONIC]verso il 2099[/IRONC]). Quello successivo ([IRONIC]nel 2170 o giù di lì, visto l'andazzo...[/IRONIC] :lol: ) sarà aperto alle nuove domande: così si può interpretare dall'ultima circolare.<br />
Ma ormai non mi meraviglio di nulla e potremmo assistere a qualsiasi cambiamento (ma magari!!! finora solo assordante silenzio!).
 
buongiorno a tutti!<br />
DOMANDA: potrei scavalcare questa assurda trafila per ottenere l'abilitazione in Sicilia, semplicemente presentandomi agli esami di una qualsiasi altra provincia italiana?<br />
Grazie in anticipo a chi riuscirà a rispondermi.<br />
<br />
Alessandra
 
<em>@aletxu80 wrote:</em><blockquote>buongiorno a tutti!<br />
DOMANDA: potrei scavalcare questa assurda trafila per ottenere l'abilitazione in Sicilia, semplicemente presentandomi agli esami di una qualsiasi altra provincia italiana?<br />
Grazie in anticipo a chi riuscirà a rispondermi.<br />
<br />
Alessandra</blockquote><br />
<br />
Ciao Alessandra.<br />
<br />
Per linea teorica no.<br />
Mi spiego meglio, i corsi e relativi esami in altre province abilitano per il territorio specifico. Poi dovresti far convalidare il titolo anche per la Sicilia, il che - se ho ben capito - può avvenire soltanto con gli stessi tempi dell'abilitazione regionale per la Sicilia.<br />
L'abilitazione al di fuori della Sicilia potrebbe permettere l'esercizio della professione solo con prestazioni temporanee ed occasionali (come già precedentemente discusso), per poter operare quotidianamente dovresti quindi aspettare comunque gli esami per l'abilitazione a guida emanati dalla Regione.<br />
<br />
Poi, come <u>già fanno molte guide russe ed albanesi</u>, puoi sempre fregartene dei vincoli legislativi nella speranza che non ci siano controlli. :lol:
 
Avviso a tutti, sul sito della Regione (<a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Guideturistiche/PIR_Avvisi">Sezione Avvisi</a>) hanno recentemente pubblicato il D.A.920/S9 3/07/2013 <em>Composizione commissione esame per verifiche guide turistiche</em>.<br />
A metà luglio mi ricordo che non era stato pubblicato, sebbene datato al 3/7, ma va bene uguale.<br />
<br />
Pdf scaricabile: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Guideturistiche/PIR_Avvisi/DA%20920%20Modifica%20ed%20integrazione%20DA%2047.pdf<br />
<br />
Nessuna polemica per il fatto che dopo due anni di totale silenzio tutto ciò che si ha da dire è che hanno formalizzato la commissione, ma in ogni caso ci sono diverse novità rispetto ai precedenti bandi, come si poteva intuire.
 
Beh sembrerebbe dall'approvazione dell'ultima legge che ci si possa abilitare ovunque e che ovunque si possa esercitare la professione. Corretto? e ora? Dov'è Più conveniente presentare la domanda?
 
Trattandosi di materia "concorrente" articolo 117 Costituzione comma 3: lo Stato dispone le norme di riferimento, nel caso delle professioni turistiche articoli 29 e 30 "Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206" e relativi allegati che contemplano le figure di: direttore tecnico di agenzia di viaggi per l'articolo 29 e di "guida accompagnatrice turistica ed interprete turistico" per l'articolo 30, le regioni provvedono agli adempimenti amministrativi: concorsi per l'abilitazione che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, hanno validità in tutto il territorio nazionale e, per analogia al comma 2 della stessa legge, in tutti i paesi dell'Unione Europea.<br />
<br />
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.<br />
Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento<br />
...omissis...<br />
Art. 3<br />
<br />
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.<br />
<br />
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.<br />
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.<br />
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.<br />
...omissis...
 
Ciao, Saverio!<br />
<br />
Grazie come sempre per le precise e puntuali informazioni che arricchiscono il dibattito. Già abbiamo avuto modo di sentirci privatamente, ma vorrei estendere qui a tutti una riflessione su un aspetta che hai messo in evidenza anche tu.<br />
<br />
Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce l'obbligo di individuare "<em>i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione</em>".<br />
<br />
Questo mi suggerisce varie riflessioni, correggimi se sbaglio.<br />
<br />
1) Mi sembra, a primo acchito, un tentativo, anche alquanto maldestro, di eludere il senso della stessa legge che è stata approvata. Ossia: ti indico una serie di siti per i quali occorre una specifica abilitazione, ossia si ritornerebbe alla vecchia abilitazione per province o regioni. Ma l'assunto va in conflitto con il senso stesso della legge 97/2013: non mi puoi dire, da un lato, che sì, posso esercitare ovunque la professione di GT, poi dall'altro, che in determinati siti non lo posso fare. Secondo me è un'ulteriore limitazione che potrebbe far incorrere lo Stato italiano un un'altra procedura di infrazione e contro la quale credo che molti presenteranno ricorso. Tra l'altro al comma 2 si parla di "regime di libera prestazione dei servizi <strong>senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica</strong>".<br />
<br />
2) E' assurdo, in linea di principio, indicare che un determinato sito può essere spiegato solo se si possiede la qualifica locale ed altri no... Prendo l'esempio di Roma: Il Colosseo andrebbe spiegato solo con tale qualifica, Piazza Navona no. Si tratta soltanto di un esempio banale. Vorrebbe dire dividere i monumenti in serie A e in serie B in base a delle motivazioni che potrebbero essere ritenute pretestuose: se una GT decide di esercitare su Roma non penso che le possa essere vietata la possibilità di spiegare ovunque e non credo che si prepari "a compartimenti stagni".<br />
<br />
3) Accettando pure il caso che passi la linea dei singoli siti per i quali occorra una specifica preparazione/abilitazione, gli enti territoriali (province e/o regioni) dovrebbero - a mio avviso - comunque "abilitare" in tempi e modi "ragionevoli", ad esempio attraverso dei corsi, le GT che ne facessero richiesta per poter esercitare in modo professionale sui nuovi territori nei quali intendano esercitare la funzione di GT. Potrebbe essere questa una strada, a mio parere, per non incorrere in altre sanzioni ed infrazioni e per non ledere il principio della concorrenza e della libera prestazione dei servizi. Ciò vorrebbe dire, sempre a mio modesto parere, che, al di là dei concorsi che andrebbero ripensati e ristrutturati (mi riferisco in maniera precisa alle province), vi è da studiare anche una nuova modalità sempre per non ledere il principio di cui sopra.<br />
<br />
Al di là di tutto, e mi riservo, di esprimere un parere in un intervento che sarà squisitamente personale, il settore delle professioni turistiche andava riformato da un bel pezzo e strutturato in modo moderno e più chiaro al fine di abbattere le logiche di alcune "caste" sorde e cieche ad ogni prospettiva di cambiamento, al fine di eliminare l'abusivismo con modalità che non siano solo quelle delle sanzioni che risultano inefficaci.
 
Ringraziando Saverio per la puntualizzazione, vorrei notare un dettaglio sulla discussione intavolata da Pedro.<br />
<br />
<em>@Pedro wrote:</em><blockquote><br />
1) Mi sembra, a primo acchito, un tentativo, anche alquanto maldestro, di eludere il senso della stessa legge che è stata approvata. Ossia: ti indico una serie di siti per i quali occorre una specifica abilitazione, ossia si ritornerebbe alla vecchia abilitazione per province o regioni. Ma l'assunto va in conflitto con il senso stesso della legge 97/2013: non mi puoi dire, da un lato, che sì, posso esercitare ovunque la professione di GT, poi dall'altro, che in determinati siti non lo posso fare. Secondo me è un'ulteriore limitazione che potrebbe far incorrere lo Stato italiano un un'altra procedura di infrazione e contro la quale credo che molti presenteranno ricorso. Tra l'altro al comma 2 si parla di "regime di libera prestazione dei servizi <strong>senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica</strong>".</blockquote><br />
<br />
A mio parere invece - sebbene troppo sinteticamente espresso - il comma in questione cela in realtà siti in cui è necessario avvalersi di guide particolareggiate. E non parlo del Colosseo.<br />
<br />
Fermo restando che esistono musei, siti e altro di gestione diversa da quella demaniale (per i quali andrebbero aperte diverse parentesi, mi viene in mente il caso borderline a me prossimo per ubicazione di Officine Culturali presso i Benedettini a Catania, una associazione indipendente che "gestisce le visite", senza personale riconosciuto), il mio pensiero vola immediatamente ad alcuni siti "speciali", quali grotte, ambienti subacquei etc.<br />
D'accordo che esiste la figura della guida subacquea, ma in quanti sono regolari e quanti si improvvisano a rischio dei turisti?<br />
La guida speleologica mi pare di non ricordarla in elenco tra le figure previste. Inoltre per casi particolari come la speleologia urbana (e in Sicilia ne abbiamo di siti che ne offrono la possibilità) serve una guida <em>speleologica urbana</em>, che ha una formazione diversa dalla <em>speleologica naturalistica</em>. Oltre al fatto che la Sicilia offre grotte di natura carsica quanto di natura lavica, caso unico, direi.<br />
<br />
A proposito delle grotte laviche, la guida vulcanologica? Non possiamo mettere una guida, che so, preparatissima sulle città della Toscana a condurre un gruppo sull'Etna, se non ha idea di come si comporta un vulcano: è proprio per questo motivo che vi furono dei morti negli anni passati, che costrinsero il Parco a bloccare le visite ai crateri sommitali, se non accompagnati da guide vulcanologiche esperte. L'ultimo evento - per quel che mi ricordo - fu un gruppo tedesco giunto in cima accompagnato da un autista di pullman palermitano, esperto magari di montagne, ma non di vulcani.<br />
<br />
Ce lo vedete un triestino ai sommitali?<br />
<br />
Direi che un margine di limite ci sta e ci deve stare, ovviamente per casi speciali.<br />
<br />
Ma è pure vero questo punto:<br />
<br />
<em>@Pedro wrote:</em><blockquote>3) Accettando pure il caso che passi la linea dei singoli siti per i quali occorra una specifica preparazione/abilitazione, gli enti territoriali (province e/o regioni) dovrebbero - a mio avviso - comunque "abilitare" in tempi e modi "ragionevoli", ad esempio attraverso dei corsi, le GT che ne facessero richiesta per poter esercitare in modo professionale sui nuovi territori nei quali intendano esercitare la funzione di GT. Potrebbe essere questa una strada, a mio parere, per non incorrere in altre sanzioni ed infrazioni e per non ledere il principio della concorrenza e della libera prestazione dei servizi. Ciò vorrebbe dire, sempre a mio modesto parere, che, al di là dei concorsi che andrebbero ripensati e ristrutturati (mi riferisco in maniera precisa alle province), vi è da studiare anche una nuova modalità sempre per non ledere il principio di cui sopra.</blockquote><br />
<br />
Si può, anzi si deve prevedere una serie di corsi formativi per le aree di riferimento, anche perché se la guida poi non ha nulla da dire su un monumento, perché conosce appena la storia generale di una città (favorendo quindi un tipo di turismo non certamente di qualità), ci fa una pessima figura la guida e una pessima figura il luogo in cui si trova il monumento medesimo.<br />
<br />
Quindi sì ai corsi di specializzazione, preferibilmente istituiti da chi richiede il servizio, il quale prima di richiedere la prestazione della GT deve provvedere alla sua preparazione o perlomeno appurare che la GT in questione sia preparata per il ruolo da svolgere.
 
Io', io ho preso il caso del Colosseo per parlare di un monumento - mi si passi l'accezione banale - che si potrebbe definire "normale". per quanto concerne alcuni ambienti particolari come quelli da te citati, è verissimo che occorra una guida "specializzata", ma nel vero senso della parola... "speciale" per un sito diverso che non è paragonabile, per ragioni evidenti, alla Mole Antonelliana di Torino come al Duomo di Milano o al Ponte di Rialto a Venezia.<br />
<br />
Guide speleologiche, subacquee, naturalistiche, ambientalistiche, equestri sono tutte figure che andrebbero opportunamente riconsiderate, dato che la legge fa riferimento ad un'estensione nazionale generalizzata.<br />
<br />
Credo che questo possa avvenire con i decreti attuativi, ma penso anche che una GT "normale" che si improvvisi anche guida naturalistica possa commettere, in parecchi casi, un'imprudenza. Ad esempio, se non sa come comportarsi nel caso un turista incontri un serpentello in montagna e lo scambi per una vipera... faccio degli esempi estremi, lo so.<br />
<br />
Altro discorso è quello che sottolinei tu di associazioni o altri enti privati o semi-pubblici in siti particolari PUBBLICI... Una GT ufficialmente riconosciuta non può e non deve avere limitazioni, per cui si commette un abuso se si obbliga a prendere una determinata "guida" imposta...<br />
<br />
Ti consiglio di chiedere, laddove possibile, gli estremi e i contenuti di "accordi" stipulati. Se è solo a parole, tali rimangono. Se sono scritti, beh allora cerca di capire che tipo di collaborazione hanno stretto e se ci sono condizioni vessatorie per la categoria<br />
<br />
Questi sono altri aspetti, mi riferisco a ciò che hai messo in evidenza, che giustamente dovrebbero fornire spunti di riflessione per una revisione completa del settore delle professioni turistiche... Non oggi che si arriva ad una legge come quella di agosto, ma tempo fa... Appelli lanciati nel deserto, nel deserto di quella lobby che ha prodotto, per inerzia e mancanza di volontà, un reale ripensamento del campo.<br />
<br />
Cmq, sposto adesso il dibattito in un apposito topic. Qui si parla della Sicilia... :wink:
 
<em>@Pedro wrote:</em><blockquote>Io', io ho preso il caso del Colosseo per parlare di un monumento - mi si passi l'accezione banale - che si potrebbe definire "normale". per quanto concerne alcuni ambienti particolari come quelli da te citati, è verissimo che occorra una guida "specializzata", ma nel vero senso della parola... "speciale" per un sito diverso che non è paragonabile, per ragioni evidenti, alla Mole Antonelliana di Torino come al Duomo di Milano o al Ponte di Rialto a Venezia.<br />
<br />
Guide speleologiche, subacquee, naturalistiche, ambientalistiche, equestri sono tutte figure che andrebbero opportunamente riconsiderate, dato che la legge fa riferimento ad un'estensione nazionale generalizzata.<br />
<br />
Credo che questo possa avvenire con i decreti attuativi, ma penso anche che una GT "normale" che si improvvisi anche guida naturalistica possa commettere, in parecchi casi, un'imprudenza. Ad esempio, se non sa come comportarsi nel caso un turista incontri un serpentello in montagna e lo scambi per una vipera... faccio degli esempi estremi, lo so.<br />
<br />
Altro discorso è quello che sottolinei tu di associazioni o altri enti privati o semi-pubblici in siti particolari PUBBLICI... Una GT ufficialmente riconosciuta non può e non deve avere limitazioni, per cui si commette un abuso se si obbliga a prendere una determinata "guida" imposta...<br />
<br />
Ti consiglio di chiedere, laddove possibile, gli estremi e i contenuti di "accordi" stipulati. Se è solo a parole, tali rimangono. Se sono scritti, beh allora cerca di capire che tipo di collaborazione hanno stretto e se ci sono condizioni vessatorie per la categoria<br />
<br />
Questi sono altri aspetti, mi riferisco a ciò che hai messo in evidenza, che giustamente dovrebbero fornire spunti di riflessione per una revisione completa del settore delle professioni turistiche... Non oggi che si arriva ad una legge come quella di agosto, ma tempo fa... Appelli lanciati nel deserto, nel deserto di quella lobby che ha prodotto, per inerzia e mancanza di volontà, un reale ripensamento del campo.<br />
<br />
Cmq, sposto adesso il dibattito in un apposito topic. Qui si parla della Sicilia... :wink:</blockquote><br />
<br />
Be', questo ultimo post lo quoto tutto.<br />
Potremmo parlare tanto sull'argomento, ma appunto si parlava della GT in Sicilia. E visto che di Sicilia si parla Vi posso approfondire il caso di Officine Culturali.<br />
<br />
Sulla carta - quindi è per iscritto - la gestione delle visite del plesso è affidato all'associazione suddetta.<br />
Facciamo un piccolo salto indietro. Nel 1867, con Regio Decreto, la Chiesa e il Convento di San Nicolò l'Arena (incamerati con la confisca unitaria dei beni ecclesiastici e ancora ad oggi facenti parte del FEC) veniva affidato dallo Stato al Comune, il quale ne ricavò sede di caserma, scuole, palestra e la Biblioteca Ursino-Recupero esistente ancora oggi. La Chiesa divenne deposito per i mezzi della Nettezza Urbana. Negli anni '70, la Chiesa resta al Comune che comunque ne permette le funzioni religiose, mentre il Convento viene affidato all'Università, che vi ricava le sedi di Lettere, Lingue e Filosofia (mentre all'interno dell'area, il Palazzo Ingrassia diventava prima sede di Medicina e in seguito sede del Dipartimento degli Studi Formativi).<br />
<br />
L'Università, dunque, demanda in anni recenti ad una "associazione di volontari formati nella sede universitaria" le attività di visita del complesso. Una attività meritoria, certamente, peccato che l'associazione non sia onluss, ma a scopo di lucro. Il che significa che stanno offrendo un servizio a pagamento. E la struttura? Si può visitare senza pagare "il volontario formato nella sede universitaria"?<br />
<br />
Ebbene, la risposta non solo è negativa, ma non è concesso nemmeno accedere al sito con altra guida.<br />
Ora, per alcuni ambienti posso anche capire (ambienti stretti, balconi che non reggono il peso di troppe persone, zone delicate etc.), ma il resto della struttura è sede di ambienti universitari. Luogo pubblico.<br />
Praticamente si può visitare liberamente parte del Convento - non tutto - <strong>purché senza guida alcuna</strong> e comunque entro gli orari di apertura, mentre sabato, domenica e festivi, pur essendoci la sede aperta dai volontari, è d'obbligo l'accompagnamento da parte dei "volontari", a pagamento. Posso anche capire le limitazioni di orario e di siti visitabili, ma non è chiaro perché una guida autorizzata non possa accedere al sito col proprio gruppo. Un sito pubblico, pertinente al demanio dal 1866, è trattato come una proprietà privata con esclusività sulle visite.<br />
<br />
Su casi come questo bisognerebbe porsi delle domande.
 
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI<br />
Ogni cittadino dell’UE l può prestare servizi, in modo temporaneo e occasionale, in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro.<br />
La situazione in Italia:<br />
• La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta a più riprese sulla questione relativa alla restrizione della libertà di prestazioni di servizi, questi orientamenti sono stati accolti dalla Cassazione, che ha sancito possono operare in Italia le guide provenienti da un altro paese membro della U.E. che accompagnano un gruppo, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, anche in assenza della prescritta autorizzazione dell’ente locale competente per territorio. Lo Stato italiano si è così adeguato ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.<br />
<br />
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20), oltre ad attuare quanto sopra detto, ha previsto la presenza di guide specializzateper l’assistenza alla visita dei siti italiani di particolare interesse. Ma l’elenco dei siti italiani, individuati dalle Sovrintendenze d’intesa con le regioni, consistente in circa 2.500 siti UNESCO è stato ritenuto come una sproporzionata restrizione alla libera circolazione delle professioni, dalla Commissione europea. La stessa Commissione europea, con “Parere motivato del 13 dicembre 2004 (Procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ex articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha sottolineato che dette restrizioni impediscono:<br />
a) alle imprese di turismo di fornire la prestazione professionale con il proprio personale;<br />
b) alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri servizi a tour operators nel corso di viaggi organizzati;<br />
c) ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere la guida anche in base alla familiarità con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative.<br />
Pertanto, secondo il predetto parere, una guida, proveniente da altro Stato membro, può esercitare la sua attività professionale, in luoghi diversi da musei o monumenti storici senza l’autorizzazione del paese ospitante.<br />
<br />
Sia Pedro che Iò avete sottolineato, in modo significativo, le problematiche relative alle guide specializzate. Aggiungerei che, a mio parere, il tentativo di individuazione dei siti specializzati, così come ribadito da Pedro (articolo 3 della legge 97 del 20131) sarà, nuovamente, sanzionato dall'Unione Europea.<br />
Come ho già scritto a Pedro, ritengo che la selezione per i professionisti più seri e preparati verrà direttamente dal mercato turistico, maggiore è la concorrenza, maggiore sarà la richiesta di alta professionalità.
 
Buongiorno ragazzi. Come molti di voi sapranno la situazione in Sicilia si è finalmente sbloccata. A breve verrà pubblicato nel sito Gurs il calendario degli esami. Essendo nuova del forum vorrei qualche consiglio sui libri da cui studiare. Pensavo di studiare dalla guida rossa sulla Sicilia del TCI, dal Finley per quanto riguarda la storia della Sicilia e poi fare altre ricerche su internet. Avete altri consigli da darmi? Chi può fornirmi il materiale sulla legislazione in Sicilia? Grazie a chiunque risponderà!
 
Buongiorno a tutti<br />
oggi ho fatto una telefonata all'assessorato del turismo, ho parlato col Dott. Scirè, gentilissimo e molto disponibile, e gli ho posto una serie di domande.<br />
per quanto riguarda gli esami di guida turistica in sicilia, mi ha assicurato che gli esami partiranno a fine novembre e sperano (questo con nessuna certezza) di ultimarli entro la primavera 2014, mantenendo una media di 35 candidati al giorno.<br />
Poi gli ho chiesto riguardo le ultime direttive della comunità europea, se mi poteva confermare la possibilità di esercitare la professione di guida in sicilia prendendo il patentino in un altra città d'italia, e su questa non mi ha saputo rispondere. Era a conoscenza certamente delle ultime novità, ma non ha voluto sbilanciarsi sulla possibilità di poter esercitare la professione senza incorrere a sanzioni. Com'è possibile? non riesco a capire, le direttive della comunità europea in teoria non dovrebbero essere discutibili. Qualcuno sa rispondermi?<br />
Io sinceramente ho deciso di sostenere l'esame altrove, non voglio perdere più del tempo prezioso. sinceramente non mi fido dei tempi biblici della sicilia, e se mi dovessero multare con patentino preso altrove, farò ricorso.<br />
Voi che ne pensate? (Saverio, pedro, iò, che sempre sapete essere così esaurienti :) )
 
Salve a tutti. Se gli "esami" sono davvero così vicini, mi chiedo se arriverà comunicazione a casa e quando... Alla fine bisognerà prepararsi su tutta la Sicilia?
 
Per la legislazione turistica contattatemi.<br />
<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
Per (Pietro Antonucci, responsabile del forum sulle professioni turistiche) sulle PROFESSIONI TURISTICHE:<br />
come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "P ronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".<br />
Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali: per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6".<br />
Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30.<br />
Ribadisco il mio pensiero, che mi sembra anche il tuo, TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE, POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE. CIO' IN RELAZIONE AL FATTO CHE NON TUTTI I PAESI UE HANNO MAI LEGIFERATO IM MERITO ALLE PROFESSIONI. PERTANTO ANCHE I PROFESSIONISTI ITALIANI POSSONO OPERARE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE E IN TUTTI I PAESI DELL'UE.<br />
Per concludere ritengo l'argomento talmente importante da pubblicarlo sulla mia sezione relativa alla legislazione turistica e sulle professioni in Sicilia.<br />
<br />
2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.<br />
<br />
Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario».<br />
<br />
Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».<br />
<br />
Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore turistico.<br />
<br />
2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).<br />
<br />
In sostanza, l’art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.<br />
<br />
Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).<br />
<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.<br />
<br />
2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.<br />
<br />
Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.<br />
<br />
In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonchésentenza n. 50 del 2005).<br />
<br />
Del resto, già il vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.<br />
<br />
2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.<br />
<br />
Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.<br />
<br />
2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
 

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