ricevuto da Confederazione Italiana Archeologi - sede Sicilia.<br />
<strong>Resoconto dell'incontro su ''Professione Guida Turistica. Situazione, prospettive, proposte'' svoltosi a Palermo il 26 maggio scorso"</strong><br />
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Il giorno 26 maggio si è svolto presso la sede del Comitato Addiopizzo di Palermo l’incontrodibattito organizzato dal comitato spontaneo “Aspiranti Guide Turistiche” e la Confederazione Italiana Archeologi. L’esigenza di un incontro è nata a seguito del ricorso presentato al TAR di Palermo da parte di alcune guide turistiche circa il decreto sulle verifiche per l’accertamento delle competenze per l’esercizio di tale professione, rivolto sia alle guide già abilitate che ai<br />
laureati in materie umanistiche che volessero abilitarsi<strong> [<a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g11-16c.pdf">1</a>]</strong>. A seguito di tale ricorso, il TAR di Palermo ha ordinato il 3 aprile 2012 <strong><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2012/201200384/Provvedimenti/201200190_05.XML">[2]</a></strong> la sospensione degli avvisi pubblicati dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Nel pomeriggio erano previsti gli interventi di Tommaso Magliaro e Donata Zirone, rispettivamente membro del direttivo nazionale della CIA e presidente della CIA Sicilia, di Manuela Russo del Gruppo Spontaneo Aspiranti Guide Turistiche Sicilia, dell’avvocato amministrativista Beatrice Miceli, della guida Giovanni Masaniello delle Guide Turistiche Associate di Palermo e di Claudio Scaletta dell’Associazione Guide Ambientali Escursionistiche.<br />
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Il dibattito si è incentrato sull’attuale normativa che regola l’attività di guida turistica in Italia e in Sicilia, sul testo dell’ordinanza del TAR di Palermo e sulle possibili prospettive d’azione. In particolare, Tommaso Magliaro ha contribuito fornendo una sintesi delle attività svolte dalla CIA fin dalla stesura del c.d. decreto Bersani nel 2006 e delle modalità del rilascio del “patentino” nelle altre regioni d’Italia. Manuela Russo e Donata Zirone hanno elaborato un<br />
quadro sull’iter del decreto e sulle proposte fin’ora prospettate a seguito del ricorso.<br />
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L’intervento di Beatrice Miceli, avvocato amministrativista, è stato fondamentale per comprendere il testo dell’ordinanza del ricorso. Tale ricorso è stato presentato da parte di alcune guide alcuni mesi fa e il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha accolto momentaneamente il settimo motivo addotto, che riguarda la non applicazione da parte della Regione di uno degli articoli della legge regionale 8/2004 <strong><a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g04-20/g04-20-p3.htm">[3]</a></strong> che regolamenta la professione delle guide; in particolare, l’articolo 3 riguarda i corsi di aggiornamento di 300 ore previsti per le guide abilitate che vogliano ampliare il territorio e/o le lingue straniere di competenza.<br />
Dall’ordinanza non è possibile evincere quali siano gli altri motivi addotti nel ricorso, poiché gli atti sono accessibili soltanto alle parti coinvolte direttamente: in questo caso, oltre ai ricorrenti e all’Assessorato anche alle Guide Turistiche Associate della provincia di Palermo, che hanno assunto un legale per unirsi “ad opponendum”, ovvero contro il ricorso. Per avere accesso agli atti bisognerebbe presentare una lettera a nome di uno o più interessati allo svolgimento<br />
dell’iter processuale (quindi noi che abbiamo fatto la domanda per le verifiche) entro 60 giorni dal momento della notifica; poiché l’ordinanza è stata emessa il 3 aprile, entro il 4 giugno 2012.<br />
Conoscere il testo del ricorso potrebbe permetterci di comprendere se i motivi avanzati riguardano soltanto l’avviso per le guide già abilitate o se invece sono stati indicati anche altri punti nell’avviso per i non abilitati. Questa differenza ovviamente creerebbe due scenari diversi:<br />
nel primo caso “sbloccare” soltanto l’avviso che riguarda le aspiranti guide potrebbe essere più semplice; se invece anche il “nostro” avviso è sotto l’esame del TAR, bisognerebbe conoscerne più approfonditamente il contenuto.<br />
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Tuttavia, se venisse ri-emesso soltanto l’avviso delle aspiranti guide, la cosa potrebbe essere oggetto di ricorso da parte delle guide abilitate; loro infatti continuerebbero ad avere la possibilità di esercitare soltanto in una provincia, i nuovi abilitati invece avrebbero la possibilità di muoversi in ambito territoriali che comprendono due o più province e quindi si creerebbe un disequilibrio tra le parti, come ha anche fatto notare la guida GTA Corinna Scaletta. Le Guide<br />
Turistiche Associate hanno deciso di costituirsi ad opponendum poiché loro stessi hanno contribuito alla stesura della legge regionale 8/2004 e del bando pubblicato in GURS il 30 dicembre 2011, che permetterebbe loro di ampliare il territorio di abilitazione e di qualificarsi anche con altre lingue; inoltre, frequentare dei corsi di aggiornamento obbligatori potrebbe danneggiarli perché sarebbero costretti ad astenersi dalla loro attività lavorativa.<br />
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A questo quadro si aggiunge un altro ricorso, presentato al TAR di Catania e la cui sentenza (quindi in forma definitiva) è stata emessa il 10 gennaio 2012 <strong><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%204/2011/201103227/Provvedimenti/201200037_20.XML">[4]</a></strong>, cioè successivamente alla pubblicazione in GURS del “nostro” bando; le proposte dei ricorrenti riguardavano il conflitto esistente tra le leggi nazionali e regionali che regolano la professione di guida, le sue peculiarità date dai caratteri di territorialità che tale professione ha in sé e la normativa europea che<br />
“abbatte” le restrizioni legate ai confini non soltanto provinciali, ma anche regionali e nazionali, creando il paradosso di una guida straniera che può esercitare ovunque nel territorio italiano e una guida siciliana con il “patentino” di una provincia che rischia una sanzione se esercita al di fuori di essa. Il TAR di Catania dichiara illegittime le restrizioni territoriali per l’esercizio dell’attività di guida turistica, sia che si tratti di una singola provincia sia che si tratti di ambiti<br />
territoriali più ampi, come quelli previsti appunto dalla legge regionale 8/2004.<br />
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E’ stato inoltre sottolineato come in materia di professioni sia competente lo Stato e non le Regioni e che quindi resta il rischio che la Corte Costituzionale dichiari illegittimi gli atti della Regione per alcuni settori, per esempio le Guide Ambientali, non menzionate in normative nazionali ma contemplate nella legge regionale 8/2004.<br />
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L’intervento di Claudio Scaletta (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), infine, è stato fondamentale per mettere in chiaro che la legge 8/2004 andrebbe rivista, auspicabilmente tramite un tavolo tecnico per interloquire con l’Assessorato e contribuire con proposte ad eliminare tutti i possibili motivi di incongruenza con la normativa e i provvedimenti/sentenze del TAR ed evitare in futuro ulteriori motivi di ricorso da parte di qualsiasi soggetto coinvolto. La possibilità che la Regione attivi i corsi di aggiornamento, il motivo al vaglio del TAR di Palermo, sembra attualmente inattuabile poiché i fondi non sono più disponibili.<br />
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Attualmente dunque la prospettiva più auspicabile rimane quindi quella del <strong>ritiro</strong> del decreto da parte dell’Assessorato, che si può avvalere del suo diritto di auto-tutela. In tal modo, si potrebbe instaurare un dialogo con gli uffici tecnici per superare questo incrociarsi di fuochi tra le varie categorie interessate. Ri-emettere soltanto l’avviso per le aspiranti guide potrebbe comportare una facile impugnabilità da parte delle “vecchie” guide, sebbene uno studio più approfondito del testo della sentenza del TAR di Catania potrebbe dare nuovi spunti di riflessione: potrebbe ad esempio essere plausibile proporre all’Assessorato di emettere un nuovo bando che permetta l’abilitazione su tutto il territorio regionale, cosa che potrebbe almeno in parte eliminare le disparità e le contraddizioni con la normativa europea.