Per una risposta esaustiva, in merito all'articolo 117 della Costituzione, novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001, a seguire, troverete un mio articolo pubblicato sulla rivista, a carattere nazionale on line, travelnostop.<br />
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Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 7 del "Codice del turismo, D.lgs. n. 79/2011", va detto che prima di essere attuativo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dovrà stabilire le modalità per attivare i corsi. Se avrete, la pazienza e l'interesse di leggere l'articolo, vi renderete conto che la Consulta (Corte Costituzionale) ha ribadito che il turismo è competenza residuale delle regioni, anche di quelle a statuto ordinario. Pertanto, anche quando e se il Ministro del turismo (delegato dal Presidente del Consiglio) dovesse emanare il decreto attuativo del predetto comma 1 dell'articolo 7, le regioni non sarebbero obbligate a recepirlo.<br />
Riprendo quanto detto da Pedro, la Regione Siciliana ha operato con assoluta trasparenza e pubblicità, aprendo a tutti la possibilità di partecipare al concorso, ripeto la scelta dell'esame, per le guide abilitate, piuttosto che l'organizzazione di corsi formativi di 300 ore, per le guide abilitate, è una scelta di competenza dell'Assessorato. L'unica soluzione che eviterebbe una "guerra tra poveri" sarebbe quella di abrogare le quattro sezioni provinciali ed estendere la competenza territoriale all'intera Sicilia, a questo punto cesserebbe la ragione del contenzioso.<br />
Concordo con la proposta di raccogliere le firme e presentarle in Assessorato, anch'io concordo con la tesi che bloccare il concorso, anche per le guide da abilitare, è per dirlo con parole estremamente moderate, "UNA INTERPRETAZIONE ESAGERATAMENTE ESTENSIVA", anche se andrebbe detto ma che c'entra? Ma SICURAMENTE gli avvocati e il TAR conoscono la materia meglio di chi ci lavora da decenni. Questa è la legge, spesso le procedure, almeno nella fase delle sospensiva, superano le competenze.<br />
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Comunque per quella ragazza, davvero brava che ha posto la questione sull'articol 7 comma 1, spero di farle cosa gradita, con questo mio articolo del 7 aprile 2012 "Travelnostop" - Codice Turismo, per Corte Costituzionale illegittimi alcuni passi del "Codice del turismo"<br />
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.<br />
Nello specifico, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.<br />
La predetta sentenza ha ribadito le competenze residuali delle regioni e delle province autonome nel settore del turismo, come del resto disposto dall'articolo 117 della Costituzione. Il "Codice del turismo", secondo la Consulta, nel tentativo di armonizzare la normativa turistica ha prevaricato i compiti assegnati alle regioni e alle province autonome. Sebbene il turismo non possa essere considerata una materia ben definita, così si è espressa la giurisprudenza in più occasioni, in quanto settore trasversale ad altri, basta pensare a: trasporti, ambiente, beni culturali, diritto di spostamento etc. che hanno definito i "limiti impliciti" imposti dalla Costituzione.<br />
Ma vediamo quali sono gli articoli dichiarati illegittimi: Art. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica), Art. 3 (Principi in tema di turismo accessibile); Artt. 8, 9, 13, 14, (Classificazione delle strutture ricettive) in merito alla classificazione delle strutture ricettive, importante l'annullamento del punto 2 dell'art. 8 che prevedeva un'unica autorizzazione amministrativa per attività ricettiva e ristorazione aperta al pubblico esterno, a parere dello scrivente, non aveva tenuto conto della legge sulla somministrazione alimentare n. 287 del 1991; ART. 10 e 15 (standard qualitativi) con questo articolo lo Stato avrebbe proposto degli standard qualitativi uniformi in tutto il territorio italiano; Art. 11 comma 1 (Pubblicità dei prezzi), le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate; Art. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive), svolgimento dell'attività attraverso la SCIA, del resto la materia è già regolata da norme specifiche; Art. 18, 20, 21 (Definizioni delle agenzie di viaggi e turismo) rimangono di competenza esclusiva delle regioni; Art. 23 (Sistemi turistici locali) rimane solo il p.3 Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo; Art. 30 (Turismo con animali al seguito) rimangono le competenze tra Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore; Art. 68 (Assistenza al turista); Art. 69 (Gestione dei reclami), in relazione agli ultimi 2 articoli si ribadisce che i controlli, anche a seguito di reclami sono di competenza residuale.<br />
Per concludere, rimane per intero il recepimento della direttiva relativa alla "multiproprietà" ed il passaggio, delle norme, relative ai pacchetti turistici, trasferite dal "Codice del consumo" al "Codice del turismo". Altri argomenti rimasti all'interno del "Codice del turismo" riguardano l'attività immobiliare turistica, i circuiti di eccellenza, le competenze statali già normate, le disposizione riguardanti l'Enit.<br />
*esperto di legislazione turistica